Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

0.311.11Multilateral International Treaty6 dic 2000

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000

(Stato 20 marzo 2025)

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella
Risoluzione 96 (1) dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio
è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini
delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare
l’umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

  1. uccisione di membri del gruppo;
  2. lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  3. il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
  4. misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
  5. trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

  1. il genocidio;
  2. l’intesa mirante a commettere genocidio;
  3. l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
  4. il tentativo di genocidio;
  5. la complicità nel genocidio.
Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili2o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite3ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI:

  1. le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
  2. le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
  3. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
  4. le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
  5. l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
  6. le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Art. XVIII

L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan22 marzo1956 A20 giugno1956
Albania*12 maggio1955 A10 agosto1955
Algeria*31 ottobre1963 A29 gennaio1964
Andorra22 settembre2006 A21 dicembre2006
Antigua e Barbuda25 ottobre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita13 luglio1950 A12 gennaio1951
Argentina*5 giugno1956 A3 settembre1956
Armenia23 giugno1993 A19 settembre1993
Australiaa***8 luglio194912 gennaio1951
Austria19 marzo1958 A17 giugno1958
Azerbaigian16 agosto1996 A14 novembre1996
Bahamas5 agosto1975 S10 luglio1973
Bahrein*27 marzo1990 A25 giugno1990
Bangladesh*5 ottobre1998 A3 gennaio1999
Barbados14 gennaio1980 A13 aprile1980
Belarus*11 agosto19549 novembre1954
Belgio**5 settembre19514 dicembre1951
Belize10 marzo1998 A8 giugno1998
Benin2 novembre2017 A31 gennaio2018
Bolivia14 giugno200512 settembre2005
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1992 S6 marzo1992
Brasile**15 aprile195214 luglio1952
Bulgaria*21 luglio1950 A12 gennaio1951
Burkina Faso14 settembre1965 A13 dicembre1965
Burundi6 gennaio1997 A6 aprile1997
Cambogia14 ottobre1950 A12 gennaio1951
Canada*3 settembre19522 dicembre1952
Capo Verde10 ottobre2011 A8 gennaio2012
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile3 giugno19531° settembre1963
Cina***18 aprile198317 luglio1983
Hong Kongb6 giugno19971° luglio1997
Macaoc17 dicembre199920 dicembre1999
Cipro**29 marzo1982 A27 giugno1982
Colombia27 ottobre195925 gennaio1960
Comore27 settembre2004 A26 dicembre2004
Congo (Kinshasa)31 maggio1962 S30 giugno1960
Corea (Nord)31 gennaio1989 A1° maggio1989
Corea (Sud)14 ottobre1950 A12 gennaio1951
Costa Rica14 ottobre1950 A12 gennaio1951
Côte d’Ivoire18 dicembre1995 A17 marzo1996
Croazia**12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba4 marzo19532 giugno1953
Danimarca**15 giugno195113 settembre1951
Dominica13 maggio2019 A11 agosto2019
Ecuador**21 dicembre194912 gennaio1951
Egitto8 febbraio19528 maggio1952
El Salvador28 settembre195012 gennaio1951
Emirati Arabi Uniti*11 novembre2005 A9 febbraio2006
Estonia**21 ottobre1991 A19 gennaio1992
Etiopia1° luglio194912 gennaio1951
Figi11 gennaio1973 S10 ottobre1970
Filippine*7 luglio195012 gennaio1951
Finlandia**18 dicembre1959 A17 marzo1959
Francia14 ottobre195012 gennaio1951
Gabon21 gennaio1983 A21 aprile1983
Gambia29 dicembre1978 A29 marzo1979
Georgia11 ottobre1993 A9 gennaio1994
Germania24 novembre1954 A22 febbraio1955
Ghana24 dicembre1958 A24 marzo1959
Giamaica23 settembre1968 A22 dicembre1968
Giordania3 aprile1950 A12 gennaio1951
Grecia**8 dicembre19548 marzo1955
Guatemala13 gennaio195012 gennaio1951
Guinea7 settembre2000 A6 dicembre2000
Guinea-Bissau24 settembre2013 A23 dicembre2013
Haiti14 ottobre195012 gennaio1951
Honduras5 marzo19523 giugno1952
India*27 agosto195925 novembre1959
Iran14 agosto195612 novembre1956
Iraq20 gennaio1959 A20 aprile1959
Irlanda**22 giugno1976 A20 settembre1976
Islanda29 agosto194912 gennaio1951
Israele*9 marzo195012 gennaio1951
Italia**4 giugno1952 A2 settembre1952
Kazakstan26 agosto1998 A24 novembre1998
Kirghizistan5 settembre1997 A4 dicembre1997
Kuwait7 marzo1995 A5 giugno1995
Laos8 dicembre1950 A8 marzo1951
Lesotho29 novembre1974 A27 febbraio1975
Lettonia14 aprile1992 A13 luglio1992
Libano17 dicembre19537 marzo1954
Liberia9 giugno195012 gennaio1951
Libia16 maggio1989 A14 agosto1989
Liechtenstein24 marzo1994 A22 giugno1994
Lituania1° febbraio1996 A1° maggio1996
Lussemburgo7 ottobre1981 A5 gennaio1982
Macedonia del Nord18 gennaio1994 S17 novembre1991
Malawi14 luglio2017 A12 ottobre2017
Malaysia*20 dicembre1994 A20 marzo1995
Maldive24 aprile1984 A23 luglio1984
Mali16 luglio1974 A14 ottobre1974
Malta6 giugno2014 A4 settembre2014
Marocco*24 gennaio1958 A24 aprile1958
Maurizio8 luglio2019 A6 ottobre2019
Messico**22 luglio195220 ottobre1952
Moldova26 gennaio1993 A26 aprile1993
Monaco30 marzo1950 A12 gennaio1951
Mongolia*5 gennaio1967 A5 aprile1967
Montenegro*23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico18 aprile1983 A17 luglio1983
Myanmar*14 marzo195612 giugno1956
Namibia28 novembre1994 A26 febbraio1995
Nepal17 gennaio1969 A17 aprile1969
Nicaragua29 gennaio1952 A28 aprile1952
Nigeria27 luglio2009 A25 ottobre2009
Norvegia**22 luglio194912 gennaio1951
Nuova Zelanda28 dicembre197828 marzo1979
Paesi Bassi**20 giugno1966 A18 settembre1966
Pakistan12 ottobre195710 gennaio1958
Palestina2 aprile2014 A1° luglio2014
Panama11 gennaio195012 gennaio1951
Papua Nuova Guinea27 gennaio1982 A27 aprile1982
Paraguay3 ottobre20011° gennaio2002
Perù24 febbraio196014 maggio1960
Polonia*14 novembre1950 A12 febbraio1951
Portogallo*9 febbraio1999 A10 maggio1999
Regno Unito***30 gennaio1970 A30 aprile1970
Bermuda30 gennaio1970 A30 aprile1970
Gibelterra30 gennaio1970 A30 aprile1970
Isola di Man30 gennaio1970 A30 aprile1970
Isole Falkland30 gennaio1970 A30 aprile1970
Isole Turche e Caicos30 gennaio1970 A30 aprile1970
Isole Vergini britanniche30 gennaio1970 A30 aprile1970
Isole del Canale30 gennaio1970 A30 aprile1970
Sant’Elena30 gennaio1970 A30 aprile1970
gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)
30 gennaio1970 A30 aprile1970
Romania*2 novembre1950 A31 gennaio1951
Ruanda16 aprile1975 A15 luglio1975
Russia*3 maggio19541° agosto1954
Saint Vincent e Grenadine9 novembre1981 A7 febbraio1982
San Marino8 novembre2013 A6 febbraio2014
Seicelle5 maggio1992 A3 agosto1992
Senegal4 agosto1983 A2 novembre1983
Serbia*12 marzo2001 A10 giugno2001
Singapore*18 agosto1995 A16 novembre1995
Siria25 giugno1955 A23 settembre1955
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna**13 settembre1968 A12 dicembre1968
Sri Lanka**12 ottobre1950 A12 gennaio1951
Stati Uniti*25 novembre198823 febbraio1989
Sudafrica10 dicembre1998 A10 marzo1999
Sudan13 ottobre2003 A11 gennaio2004
Svezia**27 maggio195225 agosto1952
Svizzera7 settembre2000 A6 dicembre2000
Tagikistan3 novembre2015 A1° febbraio2016
Taiwan (Taipei cinese)19 luglio195117 ottobre1951
Tanzania5 aprile1984 A4 luglio1984
Togo24 maggio1984 A22 agosto1984
Tonga16 febbraio1972 A16 maggio1972
Trinidad e Tobago13 dicembre2002 A13 marzo2003
Tunisia29 novembre1956 A27 febbraio1957
Turchia31 luglio1950 A12 gennaio1951
Turkmenistan26 dicembre2018 A26 marzo2019
Ucraina*15 novembre195413 febbraio1955
Uganda14 novembre1995 A12 febbraio1996
Ungheria*7 gennaio1952 A6 aprile1952
Uruguay11 luglio19679 ottobre1967
Uzbekistan9 settembre1999 A8 dicembre1999
Venezuela*12 luglio1960 A10 ottobre1960
Vietnam*9 giugno1981 A7 settembre1981
Yemen*9 febbraio1987 A10 maggio1987
Zambia20 aprile2022 A19 luglio2022
Zimbabwe13 maggio1991 A11 agosto1991
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Applicabile ai territori d’oltremare.
b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
c In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 17 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Footnotes

  1. RU 2002 2605

  2. L’espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

  3. RS 0.120

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