0.311.55•Convenzione penale sulla corruzione
0.311.55Multilateral International Treaty1 lug 2006
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}Conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 7 ottobre 20051
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 marzo 2006
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006
(Stato 4 luglio 2018)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
e
gli altri Stati
firmatari della presente Convenzione,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri;
riconosciuta l’importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l’adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;
sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;
persuasi che l’efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;
rallegrandosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l’operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell’Organizzazione mondiale del commercio, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’OCSE e dell’Unione europea;
in considerazione del Programma d’azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);
richiamando a questo proposito l’importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d’Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all’attuazione del Programma d’azione contro la corruzione;
ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d’azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l’elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l’incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;
tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l’11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d’azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d’azione contro la corruzione;
considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101asessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l’elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d’azione contro la corruzione;
in considerazione dell’adozione, nella 102asessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l’istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l’adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l’offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica nazionale investita di poteri legislativi o amministrativi.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano un pubblico ufficiale di qualsiasi altro Stato.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché gli atti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica di qualsiasi altro Stato investita di poteri legislativi o amministrativi.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l’offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che abbia la qualità di funzionario o di impiegato a contratto, secondo lo statuto degli impiegati, di un’organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la parte è membro, così come qualsiasi persona, distaccata o meno presso una tale organizzazione, che esercita funzioni corrispondenti a quelle di detti funzionari o impiegati.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui all’articolo 4 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di un’assemblea parlamentare di un’organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che esercita funzioni giudiziarie in seno a una corte di giustizia internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, oppure qualsiasi funzionario di cancelleria di una tale corte.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di rimunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4–6 e 9–11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di rimunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’esito ricercato.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno gli atti menzionati all’articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da un reato di cui agli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni in merito a tali reati o non li consideri come reati gravi ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti atti od omissioni siano secondo il proprio diritto interno definiti reati passibili di sanzioni penali o di altra natura, quando sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni:
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché sia definito reato penale, secondo il proprio diritto interno, qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti ai sensi della presente Convenzione.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro trattato, protocollo o statuto o dei rispettivi testi d’applicazione, per quanto concerne la revoca dell’immunità.
come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d’istigatore alla commissione dei suddetti reati. 2. A prescindere dai casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile quando l’assenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione dei reati menzionati al paragrafo 1 per conto della suddetta persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica in virtù dei paragrafi 1 e 2 non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati di cui al paragrafo 1.
Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell’indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle loro funzioni.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche e i pubblici ufficiali cooperino, conformemente al diritto nazionale, con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento dei reati penali:
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare una protezione effettiva e adeguata:
Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) verifica l’attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.
Senza pregiudizio alcuno per le sue indagini o per i procedimenti già avviati, una Parte può comunicare a un’altra Parte, senza richiesta di quest’ultima, informazioni su determinati fatti qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte beneficiaria ad avviare o ad effettuare indagini o perseguimenti relativi a reati definiti in virtù della presente Convenzione o possa indurre la Parte beneficiaria a presentare una domanda ai sensi del presente capitolo.
La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente del seguito che ha dato a una domanda formulata in virtù del presente capitolo e del risultato definitivo delle misure adottate. La Parte richiesta informa parimenti senza indugio la Parte richiedente in merito a qualsiasi circostanza che renda impossibile l’esecuzione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarla considerevolmente.
Ogni Stato può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell’articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell’articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell’articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d’ufficio.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della Convenzione e agli Stati invitati ad aderirvi.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 19 luglio | 2001 | 1° luglio | 2002 |
| Andorra* | 6 maggio | 2008 | 1° settembre | 2008 |
| Armenia* | 9 gennaio | 2006 | 1° maggio | 2006 |
| Austria* | 25 settembre | 2013 | 1° gennaio | 2014 |
| Azerbaigian* | 11 febbraio | 2004 | 1° giugno | 2004 |
| Belarus* | 6 novembre | 2007 | 1° marzo | 2008 |
| Belgio* | 23 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Bosnia e Erzegovina* | 30 gennaio | 2002 | 1° luglio | 2002 |
| Bulgaria* | 7 novembre | 2001 | 1° luglio | 2002 |
| Ceca, Repubblica* | 8 settembre | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| Cipro* | 17 gennaio | 2001 | 1° luglio | 2002 |
| Croazia* | 8 novembre | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| Danimarca*a | 2 agosto | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| Estonia* | 6 dicembre | 2001 | 1° luglio | 2002 |
| Finlandia* | 3 ottobre | 2002 | 1° febbraio | 2003 |
| Francia* | 25 aprile | 2008 | 1° agosto | 2008 |
| Georgia* | 10 gennaio | 2008 | 1° maggio | 2008 |
| Germania* | 10 maggio | 2017 | 1° settembre | 2017 |
| Grecia* | 10 luglio | 2007 | 1° novembre | 2007 |
| Irlanda* | 3 ottobre | 2003 | 1° febbraio | 2004 |
| Islanda* | 11 febbraio | 2004 | 1° giugno | 2004 |
| Italia* | 13 giugno | 2013 | 1° ottobre | 2013 |
| Lettonia* | 9 febbraio | 2001 | 1° luglio | 2002 |
| Liechtenstein* | 9 dicembre | 2016 | 1° aprile | 2017 |
| Lituania* | 8 marzo | 2002 | 1° luglio | 2002 |
| Lussemburgo* | 13 luglio | 2005 | 1° novembre | 2005 |
| Macedonia | 28 luglio | 1999 | 1° luglio | 2002 |
| Malta* | 15 maggio | 2003 | 1° settembre | 2003 |
| Moldova* | 14 gennaio | 2004 | 1° maggio | 2004 |
| Monaco* | 19 marzo | 2007 | 1° luglio | 2007 |
| Montenegro* | 6 giugno | 2006 A | 6 giugno | 2006 |
| Norvegia* | 2 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Paesi Bassi*b | 11 aprile | 2002 | 1° agosto | 2002 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 10 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
| Polonia* | 11 dicembre | 2002 | 1° aprile | 2003 |
| Portogallo* | 7 maggio | 2002 | 1° settembre | 2002 |
| Regno Unito* | 9 dicembre | 2003 | 1° aprile | 2004 |
| Jersey* | 13 giugno | 2013 | 1° ottobre | 2013 |
| Romania* | 11 luglio | 2002 | 1° novembre | 2002 |
| Russia* | 4 ottobre | 2006 | 1° febbraio | 2007 |
| San Marino | 30 agosto | 2016 | 1° dicembre | 2016 |
| Serbia* | 18 dicembre | 2002 A | 1° aprile | 2003 |
| Slovacchia* | 9 giugno | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| Slovenia* | 12 maggio | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| Spagna* | 28 aprile | 2010 | 1° agosto | 2010 |
| Svezia* | 25 giugno | 2004 | 1° ottobre | 2004 |
| Svizzera*c | 31 marzo | 2006 | 1° luglio | 2006 |
| Turchia | 29 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Ucraina* | 27 novembre | 2009 | 1° marzo | 2010 |
| Ungheria* | 22 novembre | 2000 | 1° luglio | 2002 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a La Conv. non si applica alle isole Faeroer e alla Groenlandia. | ||||
| b Al Regno in Europa | ||||
| c Con lettera dell’8 mar. 2018 la Svizzera ha comunicato al depositario di voler mantenere la sua dichiarazione secondo l’art. 36 e le sue riserve secondo l’art. 37 della Conv. in applicazione dell’art. 38 nella loro integralità per un nuovo periodo di tre anni, dal 1° lug. 2018 al 1° lug. 2021. | ||||
| Svizzera 3La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 12 soltanto nella misura in cui i fatti che vi sono descritti costituiscono reato secondo il diritto svizzero.La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 17 paragrafo 1 lettere b e c soltanto nella misura in cui il fatto è pure punibile nel luogo in cui è stato commesso e l’autore si trova in Svizzera e non è estradato a uno Stato esteroLa Svizzera dichiara che punirà la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.L’autorità designata dalla Svizzera in applicazione dell’articolo 29 è l’Ufficio federale di giustizia, CH-3003 Berna. |