0.311.611•Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo
0.311.611Multilateral International Treaty1 lug 2021
Concluso a Riga il 22 ottobre 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 20201
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 marzo 2021
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2021
(Stato 17 luglio 2023)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Parti della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), firmatari del presente Protocollo,
considerando che scopo del Consiglio d’Europa è realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri;
desiderando rafforzare l’impegno per prevenire e reprimere il terrorismo in tutte le sue forme, sia in Europa che a livello mondiale, nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
ricordando i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti, in particolare, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali2(STE n. 5) e relativi protocolli3, nonché dal patto internazionale sui diritti civili e politici4;
esprimendo profonda preoccupazione per la minaccia rappresentata dalle persone che si recano all’estero al fine di commettere reati di terrorismo o contribuire o partecipare alla loro commissione oppure impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato;
vista, al riguardo, la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata nella 7272asessione del 24 settembre 2014, in particolare i paragrafi da 4 a 6;
considerando che è opportuno integrare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo sotto taluni aspetti,
hanno convenuto quanto segue:
Scopo del presente Protocollo è integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 20055(in seguito denominata «Convenzione»), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente Protocollo, rafforzando così l’impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le Parti.
Le parole e le espressioni usate nel presente Protocollo sono interpretate ai sensi della Convenzione. Tutte le disposizioni della Convenzione, ad eccezione dell’articolo 9, si applicano tra le Parti di conseguenza.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’Unione europea, agli Stati non membri del Consiglio d’Europa che abbiano partecipato all’elaborazione del presente Protocollo, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi:
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.Fatto a Riga il 22 ottobre 2015, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, all’Unione europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione del presente Protocollo, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 giugno | 2016 | 1° luglio | 2017 |
| Andorra | 18 ottobre | 2022 | 1° febbraio | 2023 |
| Armenia | 4 maggio | 2022 | 1° settembre | 2022 |
| Belgio* | 11 maggio | 2023 | 1° settembre | 2023 |
| Bosnia ed Erzegovina | 29 marzo | 2017 | 1° luglio | 2017 |
| Croazia | 15 marzo | 2021 | 1° luglio | 2021 |
| Danimarca * | 3 novembre | 2016 | 1° luglio | 2017 |
| Finlandia* | 21 aprile | 2023 | 1° agosto | 2023 |
| Francia | 12 ottobre | 2017 | 1°erfebbraio | 2018 |
| Germania | 30 agosto | 2019 | 1° dicembre | 2019 |
| Italia | 21 febbraio | 2017 | 1° luglio | 2017 |
| Lettonia | 11 luglio | 2017 | 1° novembre | 2017 |
| Lituania | 26 settembre | 2018 | 1° gennaio | 2019 |
| Lussemburgo | 27 febbraio | 2023 | 1° giugno | 2023 |
| Moldova * | 23 febbraio | 2017 | 1° luglio | 2017 |
| Monaco | 4 ottobre | 2016 | 1° luglio | 2017 |
| Montenegro | 6 ottobre | 2017 | 1° febbraio | 2018 |
| Norvegia | 8 giugno | 2023 | 1° ottobre | 2023 |
| Paesi Bassi | 2 giugno | 2021 | 1° ottobre | 2021 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 2 giugno | 2021 | 1° ottobre | 2021 |
| Portogallo | 13 marzo | 2018 | 1° luglio | 2018 |
| Repubblica Ceca | 21 settembre | 2017 | 1° gennaio | 2018 |
| Russia * | 24 gennaio | 2020 | 1° maggio | 2020 |
| San Marino | 12 gennaio | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Slovacchia | 16 maggio | 2019 | 1° settembre | 2019 |
| Slovenia | 25 novembre | 2019 | 1° marzo | 2020 |
| Svezia | 7 settembre | 2018 | 1° gennaio | 2019 |
| Svizzera | 25 marzo | 2021 | 1° luglio | 2021 |
| Turchia | 13 febbraio | 2018 | 1° giugno | 2018 |
| Ungheria | 31 agosto | 2018 | 1° dicembre | 2018 |
| Unione europea (UE) | 26 giugno | 2018 | 1° ottobre | 2018 |
| * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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