0.343.11•Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati
0.343.11Multilateral International Treaty1 gen 2020
Concluso a Strasburgo il 22 novembre 2017
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 21 novembre 2019
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2020
(Stato 11 agosto 2025)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo,
nell’intento di facilitare l’applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (STE n. 167), aperto alla firma il 18 dicembre 19972a Strasburgo (di seguito «Protocollo addizionale») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in esso enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati;
considerato che è opportuno aggiornare e migliorare il Protocollo addizionale tenendo conto dell’evoluzione della cooperazione internazionale in materia di trasferimento dei condannati avvenuta dalla sua entrata in vigore,
hanno convenuto di modificare il Protocollo addizionale come segue:
L’articolo 2, rubrica e paragrafo 1, è modificato come segue:
«Art. 2Persone che hanno lasciato lo Stato di condanna prima dell’esecuzioneintegrale della pena1. Quando un cittadino di una Parte è stato oggetto di una condanna definitiva, lo Stato di condanna può chiedere allo Stato di cui questa persona ha la cittadinanza di incaricarsi dell’esecuzione della condanna nei casi in cui:
L’articolo 3, paragrafi 1, 3 lett. a e 4, è modificato come segue:
«Art. 3Condannati oggetto di un provvedimento di espulsioneo di riaccompagnamento alla frontiera1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, fatte salve le disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa, comporta una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.2. [invariato]3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
Disposizioni finali
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui tutte le Parti aderenti al Protocollo addizionale hanno espresso il loro consenso a essere vincolate al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.
In attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui all’articolo 4, una Parte aderente al Protocollo addizionale può, all’atto della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che le disposizioni del presente Protocollo le saranno applicabili a titolo provvisorio. In questo caso, le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate unicamente alle Parti che hanno rilasciato una dichiarazione analoga in tal senso. Questa dichiarazione avrà effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il presente Protocollo cessa di essere applicato a titolo provvisorio al momento della sua entrata in vigore.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2017, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascun Stato membro del Consiglio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.(Seguono le firme)
I seguenti Stati hanno dichiarato, conformemente all’articolo 5 del presente Protocollo, che le disposizioni del Protocollo sono loro applicabili a titolo provvisorio nelle loro relazioni con gli Stati che hanno rilasciato una dichiarazione analoga in tal senso.
| Applicabile a titolo provvisorio tra i seguenti Stati: | dal: |
|---|---|
| Austria | 08.07.2020 |
| Italia | 15.06.2021 |
| Lettonia | 01.01.2025 |
| Lituania | 01.01.2020 |
| Regno Unito | 01.10.2023 |
| Santa Sede | 01.01.2020 |
| Svizzera | 01.01.2020 |
| Ucraina | 01.02.2021 |
| Ungheria | 13.02.2023 |
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