0.344.745•Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti
0.344.745Bilateral International Treaty10 ott 2000
Concluso il 17 novembre 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 14 giugno 20002
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 ottobre 2000
Entrato in vigore il 10 ottobre 2000
(Stato 10 ottobre 2000)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo del Regno di Thailandia,
considerato che le leggi e i regolamenti vigenti delle Parti concernono l’esecuzione delle sentenze penali;
animati dal desiderio di collaborare all’esecuzione delle sentenze penali;
considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia;
animati dal desiderio di favorire un vero reinserimento sociale dei delinquenti;
considerato che il miglior mezzo per raggiungere questi obiettivi consiste nel dare agli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d’origine,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Trattato, l’espressione:
Un delinquente condannato sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferito nel territorio dell’altra Parte per subirvi la condanna inflittagli.
II delinquente può essere trasferito ai termini del presente Trattato alle seguenti condizioni:
(i) a vita,
(ii) per una durata indeterminata a causa dell’infermità mentale o
(iii) per una durata limitata, la condanna da subire deve essere di almeno un anno a contare dalla data di ricezione della domanda di trasferimento;
d) il delinquente ha espiato nello Stato di trasferimento la durata minima che il diritto di quest’ultimo prevede per la detenzione, il collocamento o qualsiasi forma privativa della libertà;
e) lo Stato di trasferimento, lo Stato destinatario e il delinquente devono consentire al trasferimento; se, a causa dell’età o dello stato fisico o mentale del delinquente, una delle due Parti lo ritenesse necessario, una persona legittimata ad agire in vece del delinquente deve consentire al trasferimento;
f) gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato destinatario o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio.
Lo Stato di trasferimento deve dare allo Stato destinatario, se questo lo desidera, la possibilità di verificare prima del trasferimento, per il tramite di un funzionario designato dallo Stato destinatario, che il delinquente o una persona legittimata ad agire in sua vece giusta l’articolo 4 (e) del presente Trattato ha dato il consenso di propria volontà e in piena consapevolezza delle conseguenze che ne scaturiscono.
La consegna del delinquente da parte delle autorità dello Stato di trasferimento a quelle dello Stato destinatario avviene, nello Stato di trasferimento, a una data e in un luogo su cui le due Parti si sono accordate.
Lo Stato destinatario fornisce allo Stato di trasferimento informazioni concernenti l’esecuzione della condanna se:
Le domande di trasferimento e le risposte come anche qualsiasi altro documento trasmesso in applicazione del presente Trattato sono esentate da ogni formalità di legalizzazione.
II presente Trattato è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.
Su domanda di una di loro, le Parti si consultano riguardo all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Trattato, in generale o in riferimento a un caso particolare.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997 A.D. (2540 B.E.), in doppio esemplare, in tailandese, in francese e in inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione dei testi francese e tailandese, fa fede il testo inglese.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: | Per il Governo del Regno di Thailandia: |
|---|---|
| Arnold Koller Presidente della Confederazione | Chuan Leekpai Primo ministro |
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