0.351.1•Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
0.351.1Multilateral International Treaty20 mar 1967
Conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19661
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967
(Stato 13 febbraio 2025)
Preambolo
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare un’unione più stretta fra i suoi Membri;
convinti che l’accettazione di regole uniformi per l’assistenza giudiziaria in materia penale è tale da conseguire siffatta direttiva;
considerato che l’assistenza giudiziaria è in rapporto con l’estradizione che è già stata oggetto di una convenzione del 13 dicembre 19572,
hanno convenuto quanto segue:
L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:
Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l’informerà della data e del luogo d’esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all’esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente.
Il teste o il perito che non avrà ottemperato a una citazione a comparire, di cui è stata chiesta la trasmissione, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche qualora la citazione contenesse comminatorie, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio della Parte richiedente e che ivi sia regolarmente citato di nuovo.
Le indennità da versare e le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o al perito dalla Parte richiedente saranno calcolate a partire dal luogo di residenza e saranno accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nel paese ove l’audizione deve aver luogo.
La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o del perito alla Parte richiedente. 2. Nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà menzionare l’importo approssimativo delle indennità da versare e delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare. 3. La Parte richiesta potrà accordare un anticipo di denaro al teste o al perito, se una domanda le è presentata in tal senso. L’anticipo sarà menzionato sulla citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.
Il trasferimento potrà essere rifiutato:
2. Nel caso previsto al paragrafo precedente e riservate le disposizioni dell’articolo 2, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, Parte della presente Convenzione, sarà concesso su domanda corredata di tutti i documenti utili e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito.
Qualsiasi Parte Contraente potrà rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini. 3. La persona trasferita dovrà restare in detenzione sul territorio della Parte richiedente e, dato il caso, sul territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la sua liberazione.
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.
Se l’autorità cui è diretta una domanda di assistenza è incompetente per darvi seguito, essa trasmetterà, d’ufficio, la domanda all’autorità competente del suo paese e, qualora la domanda sia stata trasmessa per la via diretta, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.
Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria sarà motivato.
Riservate le disposizioni dell’articolo 10, l’esecuzione delle domande di assistenza non darà luogo al rimborso di alcuna spesa, eccettuate quelle cagionate dall’intervento di periti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione dell’articolo 11.
Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata condannata.
Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del suo strumento di ratificazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le autorità che essa considera come autorità giudiziarie ai fini della presente Convenzione.
Qualsiasi Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La notificazione esplicherà effetto sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ciascuno Stato avente aderito alla presente Convenzione:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 4 aprile | 2000 | 3 luglio | 2000 |
| Andorra* | 26 aprile | 2005 | 25 luglio | 2005 |
| Armenia* | 25 gennaio | 2002 | 25 aprile | 2002 |
| Austria | 2 ottobre | 1968 | 31 dicembre | 1968 |
| Azerbaigian* | 4 luglio | 2003 | 2 ottobre | 2003 |
| Belgio | 13 agosto | 1975 | 11 novembre | 1975 |
| Bosnia ed Erzegovina | 25 aprile | 2005 | 24 luglio | 2005 |
| Bulgaria* | 17 giugno | 1994 | 14 settembre | 1994 |
| Ceca, Repubblica* | 15 aprile | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Cile* | 30 maggio | 2011 A | 28 agosto | 2011 |
| Cipro* | 24 febbraio | 2000 | 24 maggio | 2000 |
| Corea del Sud* | 29 settembre | 2011 A | 29 dicembre | 2011 |
| Croazia* | 7 maggio | 1999 | 5 agosto | 1999 |
| Danimarca* | 13 settembre | 1962 | 12 dicembre | 1962 |
| Estonia* | 28 aprile | 1997 | 27 luglio | 1997 |
| Finlandia* | 29 gennaio | 1981 A | 29 aprile | 1981 |
| Francia* | 23 maggio | 1967 | 21 agosto | 1967 |
| Georgia* | 13 ottobre | 1999 | 11 gennaio | 2000 |
| Germania* | 2 ottobre | 1976 | 1° gennaio | 1977 |
| Grecia* | 23 febbraio | 1962 | 12 giugno | 1962 |
| Irlanda* | 28 novembre | 1996 | 26 febbraio | 1997 |
| Islanda* | 20 giugno | 1984 | 18 settembre | 1984 |
| Israele* | 27 settembre | 1967 A | 26 dicembre | 1967 |
| Italia* | 23 agosto | 1961 | 12 giugno | 1962 |
| Lettonia* | 2 giugno | 1997 | 31 agosto | 1997 |
| Liechtenstein* | 28 ottobre | 1969 A | 26 gennaio | 1970 |
| Lituania* | 17 aprile | 1997 | 16 luglio | 1997 |
| Lussemburgo* | 18 novembre | 1976 | 16 febbraio | 1977 |
| Macedonia del Nord | 28 luglio | 1999 | 26 ottobre | 1999 |
| Malta* | 3 marzo | 1994 | 1° giugno | 1994 |
| Moldova* | 4 febbraio | 1998 | 5 maggio | 1998 |
| Monaco* | 19 marzo | 2007 | 17 giugno | 2007 |
| Montenegro* | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
| Norvegia* | 14 marzo | 1962 | 12 giugno | 1962 |
| Paesi Bassi* | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Aruba* | 21 luglio | 1993 | 21 luglio | 1993 |
| Curaçao* | 21 luglio | 1993 | 21 luglio | 1993 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)* | 21 luglio | 1993 | 21 luglio | 1993 |
| Sint Maarten* | 21 luglio | 1993 | 21 luglio | 1993 |
| Polonia* | 19 marzo | 1996 | 17 giugno | 1996 |
| Portogallo* | 27 settembre | 1994 | 26 dicembre | 1994 |
| Regno Unito* | 29 agosto | 1991 | 27 novembre | 1991 |
| Gibilterra | 29 luglio | 2019 | 27 ottobre | 2019 |
| Guernesey | 27 settembre | 2002 | 20 gennaio | 2003 |
| Jersey* | 27 giugno | 2008 | 2 ottobre | 2008 |
| Man, Isola di | 27 giugno | 2003 | 8 ottobre | 2003 |
| Romania* | 17 marzo | 1999 | 15 giugno | 1999 |
| Russia* | 10 dicembre | 1999 | 9 marzo | 2000 |
| San Marino* | 18 marzo | 2009 | 16 giugno | 2009 |
| Serbia* | 30 settembre | 2002 A | 29 dicembre | 2002 |
| Slovacchia* | 15 aprile | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia* | 19 luglio | 2001 | 17 ottobre | 2001 |
| Spagna* | 18 agosto | 1982 | 16 novembre | 1982 |
| Svezia* | 1° febbraio | 1968 | 1° maggio | 1968 |
| Svizzera* | 20 dicembre | 1966 | 20 marzo | 1967 |
| Turchia | 24 giugno | 1969 | 22 settembre | 1969 |
| Ucraina* | 11 marzo | 1998 | 9 giugno | 1998 |
| Ungheria* | 13 luglio | 1993 | 11 ottobre | 1993 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera4Articolo 1. Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie svizzere ai fini della convenzione: | ||||
| – i tribunali, le loro corti, camere o sezioni; | ||||
| – il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||
| – l’Ufficio federale di giustizia5; | ||||
| – le autorità abilitate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d’accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale. Per le considerevoli differenze di denominazione delle funzioni attribuite alle dette autorità, l’autorità competente confermerà espressamente, ogniqualvolta sia necessario, al momento di trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, che essa è un’autorità giudiziaria nel senso della convenzione.Articolo 2.a) La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati. | ||||
| b) La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudiziaria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l’assistenza è fornita. | ||||
| c) Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile.Articolo 5 paragrafo 1 . Il Consiglio federale svizzero dichiara che la Svizzera subordinerà alla condizione menzionata nell’articolo 5 paragrafo 1 lettera a della convenzione l’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva.Articolo 7 paragrafo 3 . La Svizzera chiede che ogni domanda intesa alla consegna di una citazione per comparsa a un prevenuto trovantesi in Svizzera pervenga all’autorità svizzera, competente secondo l’articolo 15 paragrafo 4, al più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.Articolo 11 paragrafo 3, articolo 13 paragrafo 1 e articolo 15 paragrafi 1 e 3 . Il Consiglio federale svizzero dichiara che, nel senso di queste disposizioni, le autorità competenti in Svizzera sono le seguenti:1. L’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna,a) per emettere il mandato d’arresto contro le persone detenute, che sono consegnate alle autorità svizzere in virtù dell’articolo 11 paragrafi 1 e 2 della convenzione; | ||||
| b) per ricevere o trasmettere tutte le domande di assistenza giudiziaria emananti rispettivamente dall’estero o dalla Svizzera, di cui la convenzione prevede nell’articolo 15 la trasmissione da parte del ministero di giustizia della parte richiedente a quello della parte richiesta;2. L’Ufficio federale di giustizia, a Berna, per presentare e ricevere le domande intese al rilascio di estratti del casellario giudiziale, secondo l’articolo 15 paragrafo 3 primo periodo.Articolo 12 paragrafo 3 . Il Consiglio federale svizzero dichiara che, secondo l’opinione delle autorità svizzere, la condizione prescritta nell’articolo 12 paragrafo 3 della convenzione per la fine dell’immunità è adempiuta – contrariamente a quella sancita nell’articolo 14 della convenzione europea di estradizione6– soltanto se il teste, il perito o il prevenuto in libertà non è impedito da alcun ostacolo giuridico o pratico di lasciare liberamente il territorio dello Stato richiedente.Articolo 13 paragrafo 2 . Inteso che ogni persona può farsi rilasciare estratti del suo casellario giudiziale, la Svizzera si riserva il diritto di ottemperare alle domande presentate in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2, soltanto se la necessità di ottenere tale estratto per la via ufficiale vi è pertinentemente dimostrata.Articolo 15 paragrafo 2. La Svizzera auspica peraltro aggiungere una frase introduttiva di natura informativa alla dichiarazione concernente l’articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione: «L’elenco delle autorità centrali svizzere competenti per luogo, alle quali trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, può essere consultato sul seguente sito: http://www.elorge.admin.ch».*Articolo 16 paragrafo 2* . La Svizzera chiede che tutte le domande di assistenza giudiziaria trasmesse alle sue autorità e i loro allegati, eccettuate le domande intese alla consegna di citazioni per comparsa, siano corredate di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue.Dichiarazione svizzera dell’1.2.2022 in reazione alle dichiarazioni degli Stati partecipanti alla Procura europea sulla designazione di quest’ultima come autorità giudiziaria.7Il testo, in francese e inglese, della Dichiarazione svizzera può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
RU 1967 839 ↩
RS 0.353.1 ↩
La presente Conv. non è applicabile all’Algeria, avendo quest’ultima conseguito l’indipendenza (vf. la dichiarazione della Francia, che può essere consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenuta presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna). ↩
Art. 3 del DF del 27 set. 1966 (RU 1967 839), del 4 giu. 1984 (RU 1986 322) e art. 1 del DF del 21 mar. 1996 (RU 1999 1351). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 0.353.1 ↩
RU 2022 268 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866",
"documentDate": "1959-04-20",
"inForceSince": "1967-03-20"
},
"content": {
"number": "0.351.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.351.1",
"hash": "c203a24c206be45fb677110c4315085257dfbcf6f9a2a7b4f2379747c2636d0e",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:04.888Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1967-831_871_866-20250213-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866",
"documentDate": "1959-04-20",
"inForceSince": "1967-03-20",
"manifestations": [
{
"title": "Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1967-831_871_866-20250213-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/de/xml"
},
{
"title": "Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1967-831_871_866-20250213-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1967-831_871_866-20250213-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1967/831_871_866/20250213/it/xml"
}
}