0.351.12•Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
0.351.12Multilateral International Treaty1 feb 2005
Concluso a Strasburgo l’8 novembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20041
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 4 ottobre 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005
(Stato 26 maggio 2025)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,
firmatari del presente Protocollo,
considerato il loro impegno in virtù dello Statuto del Consiglio d’Europa2;
desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell’uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della società;
considerato che a tale scopo è auspicabile rafforzare le proprie capacità individuali e collettive al fine di reagire alla criminalità;
determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 19593(in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 19784;
tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 19505, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 19816,
hanno convenuto quanto segue:
L’articolo 1 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine più breve, l’assistenza giudiziaria più ampia
possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente. 2. La presente Convenzione non si applica all’esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune. 3. L’assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale. 4. L’assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente.»
L’articolo 4 della Convenzione è completato dal testo seguente, per cui l’articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo 1 e le seguenti disposizioni il paragrafo 2:
«2. Le domande circa la presenza di dette autorità o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far sì che l’esecuzione della domanda d’assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d’assistenza suppletive.»
L’articolo 11 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d’istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, è trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili.
Il trasferimento può essere rifiutato: (a) se la persona detenuta non vi acconsente; (b) se la sua presenza è necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiesta; (c) se il suo trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione o (d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente. 2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo è accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte può rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini. 3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e, all’occorrenza, nel territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la liberazione.»
L’articolo 15 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le domande d’assistenza giudiziaria così come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente all’autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 2. Le domande previste nell’articolo 11 della presente Convenzione così come quelle previste nell’articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 3. Le domande d’assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell’articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall’autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all’autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via. 4. Le domande d’assistenza giudiziaria fatte in virtù degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall’autorità competente della Parte richiedente all’autorità competente della Parte richiesta. 5. Le domande previste nel paragrafo 1 dell’articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell’articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta. 6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all’articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare quali autorità considera competenti ai fini del presente paragrafo. 7. In casi urgenti e se è ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta può essere effettuata per il tramite dell’Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol). 8. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l’esecuzione delle domande d’assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o più delle condizioni seguenti: (a) una copia della domanda deve essere trasmessa all’autorità centrale designata; (b) la domanda, sempreché non sia urgente, deve essere trasmessa all’autorità centrale designata; (c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d’urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia; (d) talune o tutte le domande d’assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo. 9. Le domande d’assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtù della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione così come l’originale. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare a quali condizioni è disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. 10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d’assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.»
L’articolo 20 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall’applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate: (a) le spese cagionate dall’intervento di periti nel territorio della Parte richiesta; (b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell’articolo 11 della presente Convenzione; (c) le spese importanti o straordinarie. 2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennità ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti. 3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.»
L’articolo 24 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quali autorità considera come autorità giudiziarie ai fini della presente Convenzione. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.»
Nonostante le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione, quando la domanda prescrive una formalità o una determinata procedura perché così vuole la legislazione della Parte richiedente, la Parte richiesta, anche se la formalità o la procedura non le è familiare, dà seguito alla richiesta nella misura in cui non sia contraria ai principi fondamentali del proprio diritto; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Protocollo.
Nel caso in cui la comparsa personale a fini di revisione della sentenza è chiesta dalla Parte richiedente, le disposizioni degli articoli 11 e 12 della Convenzione si applicano per analogia anche alle persone in detenzione nel territorio della Parte richiesta in seguito al loro trasferimento ai fini di scontare una pena pronunciata nel territorio della Parte richiedente.
Su richiesta, l’osservazione è affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa ha luogo.
La domanda d’assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo 1 deve essere indirizzata a un’autorità designata da ciascuna delle Parti e competente per accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta. 2. Se, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preliminare dell’altra Parte non può essere richiesta, gli agenti osservatori che agiscono nel quadro di un’indagine giudiziaria sono autorizzati a continuare, oltre il confine, l’osservazione di una persona sospettata di aver commesso i reati elencati nel paragrafo 6, alle seguenti condizioni: (a) l’attraversamento del confine è comunicato immediatamente durante l’osservazione all’autorità della Parte designata nel paragrafo 4 nel cui territorio continua l’osservazione; (b) è trasmessa senza indugio una domanda d’assistenza giudiziaria presentata conformemente al paragrafo 1 ed elencante i motivi giustificanti l’attraversamento del confine senza autorizzazione preliminare.
L’osservazione termina non appena la Parte nel cui territorio ha luogo lo richiede, in seguito alla comunicazione di cui al punto a, o alla domanda di cui al punto b oppure se l’autorizzazione non è stata ottenuta entro cinque ore dall’attraversamento del confine. 3. L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può avvenire soltanto alle seguenti condizioni: (a) gli agenti osservatori devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti; (b) fatte salve le situazioni di cui al paragrafo 2, gli agenti durante l’osservazione si muniscono di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata; (c) gli agenti osservatori devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale; (d) durante l’osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria della Parte richiesta; l’uso è vietato tranne in caso di legittima difesa; (e) è vietata l’entrata nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico; (f) gli agenti osservatori non possono né interpellare né fermare la persona osservata; (g) su ogni operazione è redatto un rapporto alle autorità della Parte nel cui territorio essa ha avuto luogo; la comparsa personale degli agenti osservatori può essere richiesta; (h) se chiesto dalle autorità della Parte nel cui territorio ha avuto luogo l’osservazione, le autorità della Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell’indagine consecutiva all’operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie. 4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, da un canto, quali agenti e, d’altro canto, quali autorità designa ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, ogni Parte può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione. 5. Le Parti possono, a livello bilaterale, estendere il campo d’applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del medesimo. 6. L’osservazione di cui al paragrafo 2 può avere luogo soltanto per uno dei seguenti reati: – assassinio, – omicidio, – stupro, – incendio doloso, – falsificazione di monete, – furto e ricettazione aggravati, – estorsione, – rapimento e presa d’ostaggio, – tratta di essere umani, – traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, – reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi, – distruzione con esplosivi, – trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, – traffico di stranieri, – abuso sessuale di fanciulli.
Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando: (a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti; (b) più Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra è costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini. 2. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 14 della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra. 3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali: (a) il responsabile della squadra è un rappresentante dell’autorità competente – che partecipa alle indagini penali – della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale; (b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell’accordo sulla costituzione della squadra; (c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare. 4. Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati». 5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell’intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti, in conformità con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera. 6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto della Parte dell’intervento, essere incaricati dell’esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte dell’intervento e della Parte che li ha distaccati. 7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell’ambito di un’indagine svolta a livello nazionale. 8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell’assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell’altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti. 9. Ai fini di un’indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato. 10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate: (a) per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra; (b) per l’individuazione, l’indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui è stata ottenuta l’informazione. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l’uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest’ultima potesse rifiutare l’assistenza giudiziaria; (c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b in caso di successivo avvio di un’indagine penale; (d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra. 11. Le disposizioni del presente articolo lasciano pregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l’attività di squadre investigative comuni. 12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l’accordo non stabilisca espressamente altrimenti.
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 17–20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l’operazione sono equiparati ai funzionari di quest’ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.
Se una Parte fa domanda d’assistenza in virtù della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorità competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformità con il loro diritto nazionale.
La Parte richiedente può domandare alla Parte richiesta di garantire la confidenzialità della domanda e del suo contenuto, salvo nella misura in cui ciò sia incompatibile con l’esecuzione della domanda. Se la Parte richiesta non può conformarsi agli imperativi della confidenzialità ne informa senza indugio la Parte richiedente.
Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare quali autorità considera come autorità amministrative ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione.
Le disposizioni del presente Protocollo non ostano alle norme più particolareggiate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.
Il «Comité européen pour les problèmes criminels» segue l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e agevola all’occorrenza il componimento amichevole di qualsiasi difficoltà d’applicazione.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: (a) ogni firma (b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; (c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 30 e 31; (d) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, l’8 novembre 2001, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa come anche a ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 20 giugno | 2002 | 1° gennaio | 2004 |
| Armenia* | 8 dicembre | 2010 | 1° aprile | 2011 |
| Austria* | 10 novembre | 2017 | 1° marzo | 2018 |
| Belgio* | 9 marzo | 2009 | 1° luglio | 2009 |
| Bosnia ed Erzegovina* | 7 novembre | 2007 | 1° marzo | 2008 |
| Bulgaria* | 11 maggio | 2004 | 1° settembre | 2004 |
| Ceca, Repubblica* | 1° marzo | 2006 | 1° luglio | 2006 |
| Cile* | 30 maggio | 2011 A | 1° settembre | 2011 |
| Cipro* | 12 febbraio | 2015 | 1° giugno | 2015 |
| Croazia* | 28 marzo | 2007 | 1° luglio | 2007 |
| Danimarca* | 15 gennaio | 2003 | 1° febbraio | 2004 |
| Estonia* | 9 settembre | 2004 | 1° gennaio | 2005 |
| Finlandia* | 16 aprile | 2014 | 1° agosto | 2014 |
| Francia* | 6 febbraio | 2012 | 1° giugno | 2012 |
| Georgia* | 10 gennaio | 2014 | 1° maggio | 2014 |
| Germania* | 20 febbraio | 2015 | 1° giugno | 2015 |
| Irlanda* | 26 luglio | 2011 | 1° novembre | 2011 |
| Israele* | 20 marzo | 2006 A | 1° luglio | 2006 |
| Italia* | 30 agosto | 2019 | 1° dicembre | 2019 |
| Lettonia* | 30 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Liechtenstein* | 25 settembre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Lituania* | 6 aprile | 2004 | 1° agosto | 2004 |
| Lussemburgo* | 21 gennaio | 2021 | 1° febbraio | 2022 |
| Macedonia del Nord* | 16 dicembre | 2008 | 1° aprile | 2009 |
| Malta* | 12 aprile | 2012 | 1° agosto | 2012 |
| Moldova* | 8 agosto | 2013 | 1° dicembre | 2013 |
| Montenegro* | 20 ottobre | 2008 | 1° febbraio | 2009 |
| Norvegia* | 6 novembre | 2012 | 1° marzo | 2013 |
| Paesi Bassi* | 20 dicembre | 2010 | 1° aprile | 2011 |
| Polonia* | 9 ottobre | 2003 | 1° febbraio | 2004 |
| Portogallo* | 16 gennaio | 2007 | 1° maggio | 2007 |
| Regno Unito* | 30 giugno | 2010 | 1° ottobre | 2010 |
| Romania* | 29 novembre | 2004 | 1° marzo | 2005 |
| Russia* | 16 settembre | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Serbia* | 26 aprile | 2007 | 1° agosto | 2007 |
| Slovacchia* | 11 gennaio | 2005 | 1° maggio | 2005 |
| Slovenia* | 26 marzo | 2013 | 1° luglio | 2013 |
| Spagna* | 26 marzo | 2018 | 1° luglio | 2018 |
| Svezia* | 20 gennaio | 2014 | 1° maggio | 2014 |
| Svizzera* | 4 ottobre | 2004 | 1° febbraio | 2005 |
| Turchia* | 11 luglio | 2016 | 1° novembre | 2016 |
| Ucraina* | 14 settembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
| Ungheria | 9 gennaio | 2018 | 1° maggio | 2018 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:https://conventions.coe.intoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera Art. 4 (Vie di comunicazione)La Svizzera dichiara che l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna, è l’autorità centrale competente, ai sensi dell’articolo 4 (e 15 della Convenzione), per trasmettere e ricevere: | ||||
| – le domande di assistenza giudiziaria, salvo nei casi in cui la domanda è presentata direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto secondo l’articolo 4 paragrafi 1, 3 e 4; | ||||
| – le domande di trasferimento temporaneo di persone detenute secondo l’articolo 4 paragrafo 2; | ||||
| – le domande di estratti del casellario giudiziale, secondo l’articolo 4 paragrafo 5.Se, in casi urgenti, una domanda di assistenza giudiziaria è presentata direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto, una copia della domanda e della risposta dev’essere comunicata all’Ufficio federale di giustizia.Per ottenere le coordinate dell’Ufficio federale di giustizia e per determinare l’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente alla quale possono essere indirizzate direttamente le domande di assistenza giudiziaria, la banca dati delle località e dei tribunali svizzeri può essere consultata al seguente sito Internet: http://www.elorge.admin.chArt. 6 (Autorità giudiziarie)La Svizzera dichiara che le autorità seguenti sono considerate autorità giudiziarie svizzere ai fini della Convenzione e del Protocollo: | ||||
| – i tribunali, le loro corti, camere o sezioni; | ||||
| – il Ministero pubblico (Procuratore generale) della Confederazione; | ||||
| – i giudici istruttori federali; | ||||
| – l’Ufficio federale di giustizia; | ||||
| – le autorità abilitate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d’accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale.L’elenco dettagliato delle autorità giudiziarie svizzere può essere consultato al seguente sito Internet: https://www.rhf.admin.ch/dam/rhf/it/data/strafrecht/behoerden/direktverkehr-i.pdf.download.pdf/direktverkehr-i.pdfArt. 17 par. 4 (Osservazione transfrontaliera)La Svizzera dichiara che le autorità seguenti sono competenti a dar seguito alle domande di cui all’articolo 17: | ||||
| – l’Ufficio federale di polizia, a Berna; | ||||
| – i comandi cantonali di polizia.Le domande presentate alla Svizzera secondo l’articolo 17 paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzate: | ||||
| – alle autorità federali preposte al perseguimento penale; o | ||||
| – alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale del Cantone sul cui territorio il passaggio di frontiera deve preferibilmente avvenire.In caso di dubbio, le domante presentate secondo l’articolo 17 paragrafo 1 possono essere indirizzate all’Ufficio federale di giustizia, a Berna, e quelle presentate secondo l’articolo 17 paragrafo 2, all’Ufficio federale di polizia, a Berna.Art. 18 par. 4 (Consegna sorvegliata)La Svizzera dichiara che le autorità seguenti sono competenti a dar seguito alle domande secondo l’articolo 18: | ||||
| – le autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione; | ||||
| – le autorità preposte al perseguimento penale del Cantone sul cui territorio inizia il trasporto.Art. 19 par. 4 (Operazioni di infiltrazione)La Svizzera dichiara che le autorità seguenti sono competenti a dar seguito alle domande di cui all’articolo 19: | ||||
| – il Ministero pubblico (Procuratore generale) della Confederazione e i giudici istruttori federali; | ||||
| – le autorità preposte al perseguimento penale del Cantone sul cui territorio l’inchiesta transfrontaliera inizia.Art. 26 par. 5 (Protezione dei dati)La Svizzera esige che i dati personali da essa trasmessi a un’altra Parte allo scopo di cui all’articolo 26 paragrafo 1 lettere a e b, possono essere utilizzati senza il consenso della persona interessata soltanto con l’accordo dell’Ufficio federale di giustizia, ai fini di una procedura per la quale la Svizzera avrebbe potuto, secondo la Convenzione o il Protocollo, rifiutare o limitare la trasmissione o l’utilizzazione di dati personali.Art. 27 (Autorità amministrative)La Svizzera dichiara che sono considerate autorità amministrative svizzere ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione i servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni i quali, in virtù del diritto federale o cantonale, possono perseguire reati e, conclusa l’inchiesta, chiedere l’apertura di una procedura giudiziaria che può sfociare in una condanna penale.Dichiarazione svizzera dell’1.2.2022 in reazione alle dichiarazioni degli Stati partecipanti alla Procura europea sulla designazione di quest’ultima come autorità giudiziaria7Il testo, in francese e inglese, della Dichiarazione svizzera può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46",
"documentDate": "2001-11-08",
"inForceSince": "2005-02-01"
},
"content": {
"number": "0.351.12",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.351.12",
"hash": "53816518a0a9c9d6ea9c2227ebdfd752dcf7c4b65b1ca83bb104264a0bc4542a",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.351.12",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:04.931Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-46-20250526-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46",
"documentDate": "2001-11-08",
"inForceSince": "2005-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Zweites Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-46-20250526-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/de/xml"
},
{
"title": "Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-46-20250526-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/fr/xml"
},
{
"title": "Secondo Protocollo addizionale dell' 8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-46-20250526-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/46/20250526/it/xml"
}
}