Convenzione internazionale contro la presa d’ostaggi

0.351.4Multilateral International Treaty4 apr 1985

Conchiusa a Nuova York il 17 dicembre 1979

Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19841

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985

Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

(Stato 19  febbraio 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite2concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

riaffermando il principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di sé stessi sancito nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché nelle altre pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea generale;

considerando che la presa d’ostaggi è un reato che preoccupa profondamente la comunità internazionale e che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commette un atto di presa d’ostaggi deve essere perseguito o estradato;

convinti della necessità di sviluppare urgentemente una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto concerne l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci destinate a prevenire, reprimere e punire tutti gli atti di presa d’ostaggi in quanto manifestazione del terrorismo internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Commette il reato di presa d’ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque s’impadronisce di una persona (in seguito denominata «ostaggio») o comunque la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo, segnatamente uno Stato, un’organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica oppure un gruppo di persone, a compiere qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della liberazione dell’ostaggio.
  2. Si rende ugualmente colpevole di un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque:
    1. tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi, oppure
    2. si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi.
Art. 2

Ogni Stato contraente reprime le infrazioni previste all’articolo 1 con pene appropriate, che tengano conto della natura grave di tali reati.

Art. 3
  1. Lo Stato contraente sul cui territorio l’autore del reato detiene l’ostaggio prende tutte le misure che ritiene idonee a migliorare la sorte dell’ostaggio, segnatamente a assicurarne la liberazione e, se necessario, a facilitarne la partenza dopo la liberazione.
  2. Se un oggetto ottenuto dall’autore del reato in seguito alla presa d’ostaggi entra in possesso di uno Stato contraente, questo lo restituisce appena possibile all’ostaggio o eventualmente al terzo menzionato all’articolo 1 oppure a una loro competente autorità.
Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all’articolo 1, segnatamente:

  1. prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all’interno o all’esterno del loro territorio, ivi comprese le misure volte a proibire sul loro territorio le attività illecite di individui, di gruppi e di organizzazioni che incoraggiano, fomentano, organizzano o commettono atti di presa d’ostaggi;
  2. scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.
Art. 5
  1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 1 quando questi sono perpetrati:
    1. sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
    2. da qualsiasi suo cittadino oppure, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la dimora abituale sul suo territorio;
    3. per costringerlo a compiere un atto o a astenersene, oppure
    4. contro un ostaggio che è cittadino di detto Stato, se quest’ultimo lo ritiene opportuno.
  2. Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 1 se il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato verso uno qualsiasi degli Stati contemplati al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.
Art. 6
  1. Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato assicura, conformemente alla propria legislazione, la detenzione di questa persona oppure prende ogni altra misura necessaria a garantirne la presenza durante il termine necessario per il promovimento del procedimento penale o della procedura d’estradizione. Detto Stato contraente dovrà immediatamente svolgere un’inchiesta preliminare per accertare i fatti.
  2. La detenzione o le altre misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
    1. allo Stato in cui il reato è stato commesso;
    2. allo Stato che ha subìto la coazione o il tentativo di coazione;
    3. allo Stato di cui la persona fisica o giuridica che ha subito la coazione o il tentativo di coazione ha la cittadinanza;
    4. allo Stato di cui l’ostaggio ha la cittadinanza o sul cui territorio dimora abitualmente;
    5. allo Stato di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza oppure, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio dimora abitualmente;
    6. all’organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della coazione o del tentativo di coazione;
    7. a tutti gli altri Stati interessati.
  3. Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
    1. di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a stabilire questo contatto oppure, se si tratta di una persona apolide, dello Stato sul cui territorio essa ha la dimora abituale;
    2. di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.
  4. I diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, fermo restando che queste leggi e regolamenti devono tuttavia permettere la piena realizzazione degli scopi inerenti ai diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo.
  5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato contraente che ha stabilito la propria competenza conformemente al paragrafo 1 b) dell’articolo 5, d’invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a entrare in contatto con il presunto autore del reato e a visitarlo.
  6. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati o all’organizzazione citata al paragrafo 2 del presente articolo e indica loro se intende fare uso della propria competenza.
Art. 7

Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica, conformemente alla propria legislazione, il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Art. 8
  1. Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi è stato scoperto sottopone il caso, senza eccezione alcuna e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o no commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna. Queste autorità decidono nelle stesse condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di natura grave, conformemente alla legislazione interna.
  2. A ogni persona contro la quale viene promosso un procedimento a causa di uno dei reati previsti all’articolo 1 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legge dello Stato sul cui territorio essa si trova.
Art. 9
  1. Una domanda d’estradizione concernente il presunto autore del reato presentata in virtù della presente Convenzione verrà respinta se lo Stato richiesto ha validi motivi per ritenere:
    1. che la domanda d’estradizione relativa a un reato previsto all’articolo 1 è stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle sue opinioni politiche, oppure
    2. che la posizione di questa persona rischia di essere aggavata:
    3. per una qualsiasi delle ragioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo, oppure
    ii) a causa del fatto che le competenti autorità dello Stato abilitato a esercitare i diritti di protezione non possono comunicare con questa persona.
  2. Per quanto concerne i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi d’estradizione applicabili tra Stati contraenti sono modificate nei rapporti tra questi Stati contraenti nella misura in cui esse siano incompatibili con la presente Convenzione.
Art. 10
  1. I reati previsti all’articolo 1 sono di pieno diritto compresi quali casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione concluso tra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.
  2. Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da parte di un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d’estradizione, lo Stato richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per i reati previsti all’articolo 1. L’estradizione soggiace alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d’estradizione secondo le condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Tra Stati contraenti, i reati previsti all’articolo 1 sono considerati ai fini dell’estradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 5.
Art. 11
  1. Gli Stati contraenti si accordano l’assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all’articolo 1, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all’assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.
Art. 12

Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 19493per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli aggiuntivi4a queste convenzioni sono applicabili a un determinato atto di presa d’ostaggi, e nella misura in cui gli Stati contraenti la presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette convenzioni, a perseguire o a consegnare l’autore della presa d’ostaggi, la presente Convenzione non si applica a un atto di presa d’ostaggi commesso nel corso di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi, ivi compresi i conflitti armati previsti al paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo 1 del 1977, conflitti in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite5e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 13

La presente Convenzione non è applicabile quando il reato viene commesso sul territorio di un unico Stato, l’ostaggio e il presunto autore del reato hanno la cittadinanza di questo Stato e il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di questo Stato.

Art. 14

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che giustifichi la violazione dell’integrità territoriale o dell’indipendenza politica di uno Stato in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite6.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei trattati sull’asilo in vigore alla data dell’adozione della Convenzione stessa per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati; uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 16
  1. Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia risolta da negoziati è sottoposta all’arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d’arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una domanda conformemente allo Statuto della Corte7.
  2. Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.
  3. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 17
  1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti Stati fino al 31 dicembre 1980, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.
  2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 18
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 19
  1. Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denunzia produrrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 20

L’originale della Presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 18 dicembre 1979.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan24 settembre2003 A24 ottobre2003
Albania22 gennaio2002 A21 febbraio2002
Algeria*18 dicembre1996 A17 gennaio1997
Andorra23 settembre2004 A23 ottobre2004
Antigua e Barbuda6 agosto1986 A5 settembre1986
Arabia Saudita*8 gennaio1991 A7 febbraio1991
Argentina18 settembre1991 A18 ottobre1991
Armenia16 marzo2004 A15 aprile2004
Australia21 maggio199020 giugno1990
Austria22 agosto198621 settembre1986
Azerbaigian29 febbraio2000 A30 marzo2000
Bahamas4 giugno1981 A3 giugno1983
Bahrein16 settembre2005 A16 ottobre2005
Bangladesh20 maggio2005 A19 giugno2005
Barbados9 marzo1981 A3 giugno1983
Belarus*1° luglio1987 A31 luglio1987
Belgio16 aprile199916 maggio1999
Belize14 novembre2001 A14 dicembre2001
Benin31 luglio2003 A30 agosto2003
Bhutan31 agosto1981 A3 giugno1983
Bolivia7 gennaio20026 febbraio2002
Bosnia e Erzegovina*1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana8 settembre2000 A8 ottobre2000
Brasile*8 marzo2000 A7 aprile2000
Brunei18 ottobre1988 A17 novembre1988
Bulgaria*10 marzo1988 A9 aprile1988
Burkina Faso1° ottobre2003 A31 ottobre2003
Cambogia27 luglio2006 A26 agosto2006
Camerun9 marzo1988 A8 aprile1988
Canada4 dicembre19853 gennaio1986
Capo Verde10 settembre2002 A10 ottobre2002
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica9 luglio2007 A8 agosto2007
Ciad1° novembre2006 A1° dicembre2006
Cile*12 novembre19813 giugno1983
Cina*26 gennaio1993 A25 febbraio1993
Hong Kong*a6 giugno19971° luglio1997
Macaob3 dicembre199920 dicembre1999
Cipro13 settembre1991 A13 ottobre1991
Colombia*14 aprile2005 A14 maggio2005
Comore25 settembre2003 A25 ottobre2003
Corea (Nord)*12 novembre2001 A12 dicembre2001
Corea (Sud)4 maggio1983 A3 giugno1983
Costa Rica24 gennaio2003 A23 febbraio2003
Côte d’Ivoire22 agosto1989 A21 settembre1989
Croazia23 settembre2003 S8 ottobre1991
Cuba*15 novembre2001 A15 dicembre2001
Danimarca11 agosto1987 A10 settembre1987
Dominica*9 settembre1986 A9 ottobre1986
Dominicana, Repubblica3 ottobre20072 novembre2007
Ecuador2 maggio1988 A1° giugno1988
Egitto2 ottobre19813 giugno1983
El Salvador*12 febbraio19813 giugno1983
Emirati Arabi Uniti24 settembre2003 A24 ottobre2003
Estonia8 marzo2002 A7 aprile2002
Eswatini4 aprile2003 A4 maggio2003
Etiopia*16 aprile2003 A16 maggio2003
Figi15 maggio2008 A14 giugno2008
Filippine14 ottobre19803 giugno1983
Finlandia14 aprile19833 giugno1983
Francia* **9 giugno2000 A9 luglio2000
Gabon19 aprile200519 maggio2005
Georgia18 febbraio2004 A19 marzo2004
Germania15 dicembre19803 giugno1983
Ghana10 novembre1987 A10 dicembre1987
Giamaica9 agosto20058 settembre2005
Giappone8 giugno19878 luglio1987
Gibuti1° giugno2004 A1° luglio2004
Giordania*19 febbraio1986 A21 marzo1986
Grecia18 giugno198718 luglio1987
Grenada10 dicembre1990 A9 gennaio1991
Guatemala11 marzo19833 giugno1983
Guinea22 dicembre2004 A21 gennaio2005
Guinea equatoriale7 febbraio2003 A9 marzo2003
Guinea-Bissau6 agosto2008 A5 settembre2008
Guyana12 settembre2007 A12 ottobre2007
Haiti17 maggio198916 giugno1989
Honduras1° giugno19813 giugno1983
India*7 settembre1994 A7 ottobre1994
Iran*20 novembre2006 A20 dicembre2006
Iraq26 agosto201325 settembre2013
Irlanda30 giugno2005 A30 luglio2005
Islanda6 luglio1981 A3 giugno1983
Isole Marshall27 gennaio2003 A26 febbraio2003
Italia***20 marzo198619 aprile1986
Kazakstan21 febbraio1996 A22 marzo1996
Kenya*8 dicembre1981 A3 giugno1983
Kirghizistan2 ottobre2003 A1° novembre2003
Kiribati15 settembre2005 A15 ottobre2005
Kuwait*6 febbraio1989 A8 marzo1989
Laos*22 agosto2002 A21 settembre2002
Lesotho5 novembre19803 giugno1983
Lettonia**14 novembre2002 A14 dicembre2002
Libano*4 dicembre1997 A3 gennaio1998
Liberia5 marzo20034 aprile2003
Libia25 settembre2000 A25 ottobre2000
Liechtenstein*28 novembre1994 A28 dicembre1994
Lituania2 febbraio2001 A4 marzo2001
Lussemburgo29 aprile199129 maggio1991
Macedonia del Nord12 marzo1998 S17 novembre1991
Madagascar24 settembre2003 A24 ottobre2003
Malawi*17 marzo1986 A16 aprile1986
Malaysia*29 maggio2007 A28 giugno2007
Mali8 febbraio1990 A10 marzo1990
Malta11 novembre2001 A11 dicembre2001
Marocco9 maggio2007 A8 giugno2007
Mauritania13 marzo1998 A12 aprile1998
Maurizio17 ottobre19803 giugno1983
Messico*28 aprile1987 A28 maggio1987
Micronesia6 luglio2004 A5 agosto2004
Moldova*10 ottobre2002 A9 novembre2002
Monaco16 ottobre2001 A15 novembre2001
Mongolia9 giugno1992 A9 luglio1992
Montenegro*23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico*14 gennaio2003 A13 febbraio2003
Myanmar*4 giugno2004 A4 luglio2004
Namibia2 settembre2016 A2 ottobre2016
Nauru2 agosto2005 A1° settembre2005
Nepal9 marzo1990 A8 aprile1990
Nicaragua24 settembre2003 A24 ottobre2003
Niger26 ottobre2004 A25 novembre2004
Nigeria24 settembre2013 A24 ottobre2013
Niue22 giugno2009 A22 luglio2009
Norvegia2 luglio19813 giugno1983
Nuova Zelanda12 novembre198512 dicembre1985
Cook, Isole12 novembre198512 dicembre1985
Oman22 luglio1988 A21 agosto1988
Paesi Bassi*
Curaçao6 dicembre19885 gennaio1989
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)6 dicembre19885 gennaio1989
Sint Maarten6 dicembre19885 gennaio1989
Pakistan8 settembre2000 A8 ottobre2000
Palau14 novembre2001 A14 dicembre2001
Panama19 agosto19823 giugno1983
Papua Nuova Guinea30 settembre2003 A30 ottobre2003
Paraguay22 settembre2004 A22 ottobre2004
Perù6 luglio2001 A5 agosto2001
Polonia25 maggio2000 A24 giugno2000
Portogallo**6 luglio19845 agosto1984
Qatar*11 settembre2012 A11 ottobre2012
Regno Unito22 dicembre19823 giugno1983
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
22 dicembre19823 giugno1983
Romania17 maggio1990 A16 giugno1990
Ruanda13 maggio2002 A12 giugno2002
Russia11 giugno1987 A11 luglio1987
Saint Kitts e Nevis17 gennaio1991 A16 febbraio1991
Saint Vincent e Grenadine12 settembre2000 A12 ottobre2000
San Marino16 dicembre2014 A15 gennaio2015
Santa Lucia*17 ottobre2012 A16 novembre2012
São Tomé e Príncipe23 agosto2006 A22 settembre2006
Seicelle12 novembre2003 A12 dicembre2003
Senegal10 marzo19879 aprile1987
Serbia*12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone26 settembre2003 A26 ottobre2003
Singapore*22 ottobre2010 A21 novembre2010
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna**26 marzo1984 A25 aprile1984
Sri Lanka8 settembre2000 A8 ottobre2000
Stati Uniti7 dicembre19846 gennaio1985
Sudafrica23 settembre2003 A23 ottobre2003
Sudan19 giugno1990 A19 luglio1990
Suriname5 novembre19813 giugno1983
Svezia15 gennaio19813 giugno1983
Svizzera*5 marzo19854 aprile1985
Tagikistan6 maggio2002 A5 giugno2002
Tanzania22 gennaio2003 A21 febbraio2003
Thailandia*2 ottobre2007 A1° novembre2007
Togo25 luglio198624 agosto1986
Tonga9 dicembre2002 A8 gennaio2003
Trinidad e Tobago1° aprile1981 A3 giugno1983
Tunisia*18 giugno1997 A18 luglio1997
Turchia*15 agosto1989 A14 settembre1989
Turkmenistan25 giugno1999 A25 luglio1999
Ucraina*19 giugno1987 A19 luglio1987
Uganda5 novembre20035 dicembre2003
Ungheria2 settembre1987 A2 ottobre1987
Uruguay4 marzo2003 A3 aprile2003
Uzbekistan19 gennaio1998 A18 febbraio1998
Venezuela*13 dicembre1988 A12 gennaio1989
Vietnam*9 gennaio2014 A8 febbraio2014
Yemen14 luglio2000 A13 agosto2000
Zambia17 ottobre2016 A16 novembre2016
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quella della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 3 giu. 1983 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
Svizzera 8Il Consiglio federale svizzero interpreta l’articolo 4 della Convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.

Footnotes

  1. RU 1985 428

  2. RS 0.120

  3. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  4. RS 0.518.521 , 0.518.522

  5. RS 0.120

  6. RS 0.120

  7. RS 0.193.501

  8. Art. 1 cpv. 1 del DF del 29 nov. 1984 (RU 1985 428).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.