0.351.913.61•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione
0.351.913.61Bilateral International Treaty1 gen 1977
Conchiuso il 13 novembre 1969
Approvato dall’Assemblea federale l’11 marzo 19712
Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 marzo 1976
Entrato in vigore il 1° gennaio 1977
(Stato 13 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il presidente della Repubblica federale di Germania,
desiderosi di agevolare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale3tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e di completare il disciplinamento dell’assistenza giudiziaria in materia penale previsto in detta Convenzione, hanno convenuto di conchiudere un accordo ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:
L’assistenza giudiziaria è del pari accordata:
Le persone che concorrono al procedimento sono autorizzate ad assistere
all’esecuzione degli atti d’assistenza giudiziaria nel territorio dello Stato richiesto, anche se la legge di quest’ultimo non prevede la loro presenza all’esecuzione di atti istruttori, purché ciò sia ammissibile secondo le prescrizioni di diritto interno dello Stato richiedente.
L’articolo 10 Paragrafo 3 della Convenzione è applicabile ai casi di citazione di
testimoni o di periti, anche se non sono presenti le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione.
Lo Stato richiesto, se permette a una persona detenuta nel territorio dello Stato
richiedente di assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria, deve tenere in stato di detenzione la persona trasferita, per tutta la durata del soggiorno sul suo
territorio, e, eseguito l’atto di assistenza giudiziaria, rimandarla senza indugio allo Stato richiedente, in quanto questi non ne richieda la liberazione. Dicasi del pari per il transito di una persona detenuta, attraverso il territorio di uno dei due Stati.
La persona detenuta, autorizzata ad assistere all’esecuzione di una commissione
rogatoria nel territorio dello Stato richiesto, non può, durante il soggiorno in detto territorio, essere ivi perseguita per un atto commesso prima del suo trasferimento.
L’Ufficio federale di polizia e il «Bundeskriminalamt» della Repubblica federale di Germania possono corrispondere direttamente in materia di assistenza giudiziaria ove trattisi di affari penali trattati dalla polizia, per i quali si richiedono soltanto
informazioni, interrogatori o provvedimenti investigativi ad opera della polizia.
Le domande e gli altri atti sono redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non si possono esigere traduzioni.
Le spese ingenerate dalla consegna di un oggetto, soltanto a scopo di restituzione agli aventi diritto a tenore dell’articolo 2 capoverso 3, sono rimborsate.
7. Esse possono nondimeno continuare il procedimento o l’esecuzione ove, per
motivi successivamente venuti a loro conoscenza, abbiano ritirato la domanda sia prima della pronuncia di una decisione penale amministrativa di carattere giudiziario o prima di un’ordinanza penale di carattere giudiziario, sia prima dell’inizio del
dibattimento di prima istanza o prima della pronuncia di una decisione amministrativa dello Stato richiesto.
8. Le spese ingenerate dall’applicazione del presente articolo non sono rimborsate.
9. Il presente articolo si applica parimente ai procedimenti di cui all’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione europea d’estradizione del 13 dicembre 195710.
La Convenzione, se è disdetta da uno dei due Stati partecipi del presente Accordo, rimane nondimeno in vigore tra loro, per un periodo iniziale di due anni. Questo termine decorre dal momento in cui la disdetta ha effetto nei confronti degli altri Stati partecipi della Convenzione. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo che uno Stato partecipe del presente Accordo notifichi all’altro per iscritto, sei mesi prima dello spirare del termine, di non più consentire una protrazione ulteriore.
Il presente Accordo è parimente applicabile al «Land» Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, nei tre mesi che seguono la data dell’entrata in vigore
dell’Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno
apposto i loro sigilli.Fatto a Bonn, il 13 novembre 1969 in due originali in lingua tedesca.Per la Per la
Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania:Hans Lacher Duckwitz
H. Maassen
In occasione dei negoziati svoltisi a Berna dal 20 febbraio al 2 marzo 1967 per la conclusione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, le due delegazioni hanno
fondato le loro discussioni sulle considerazioni seguenti e hanno convenuto quanto segue per l’applicazione uniforme della Convenzione e dell’Accordo:Ad articolo 1 della Convenzione e ad articolo I dell’Accordoa) Si ritiene ovvio che lo Stato richiedente esamini, prima di presentare una domanda, se lo Stato richiesto è verosimilmente in grado di prestare l’assistenza.
aa) la ricerca di persone che – se il diritto interno lo consente – possono essere arrestate;
bb) le indagini sul luogo di dimora di determinate persone;
cc) le indagini sull’identità personale;
dd) la ricerca d’oggetti la cui consegna potrebbe essere chiesta in virtù dell’articolo II e – se vi è pericolo nel ritardo – la loro conservazione.Ad articolo X dell’AccordoIn alcuni Cantoni svizzeri, la lingua ufficiale è il francese o l’italiano. Domande d’assistenza giudiziaria e altri scritti provenienti da questi Cantoni devono essere pertanto redatti in una di queste lingue.Ad articolo XI dell’AccordoSpetta allo Stato richiedente di accordarsi con l’avente diritto circa il rimborso delle spese per la consegna di un oggetto soltanto a scopo di restituzione.Ad articolo XII dell’Accordoa) Ad capoverso 2
Un riesame della questione a sapere se l’assunzione del perseguimento di infrazioni alla circolazione stradale debba essere disciplinata nell’ambito dell’Accordo ha condotto all’accoglimento di questo capoverso. L’ammissibilità del perseguimento di queste infrazioni nell’altro Stato dovrebbe essere tanto più necessaria visto che il numero delle stesse è in continuo aumento. Il disciplinamento previsto nel capoverso 2 dovrebbe poi far apparire del tutto superflua la possibilità di chiedere al conducente colpito la
prestazione di garanzie per una pena eventuale e per le spese procedurali ovvero di sequestrare a tal fine il veicolo. Questo disciplinamento corrisponde a una «Anordnung» nel senso del paragrafo 6 del Codice penale germanico.
b) Ad capoverso 3
Ci si è attenuti all’idea che l’autorità competente a procedere dello Stato richiesto informa immediatamente anche l’autorità richiedente, appena
ricevuta la domanda, se non vi è una querela prescritta dal diritto dello Stato richiesto. L’autorità richiedente deve informare l’avente diritto della situazione giuridica e del disciplinamento contrattuale stipulato tra i due Stati.
c) Ad capoverso 6 aa) Le delegazioni hanno concordemente accettato che la prescrizione dev’essere considerata un motivo di diritto materiale a tenore dell’articolo XII capoverso 6 lettera a dell’Accordo.
bb) Il disciplinamento previsto nella lettera c del presente capoverso si
riferisce all’esecuzione di una misura di sicurezza (misura di sicurezza o di correzione).
cc) L’articolo XII capoverso 6 lettera d dell’Accordo è inteso nel senso che l’esecuzione della pena (esecuzione della pena o della misura di sicurezza o di correzione) a tenore di questa disposizione è sospesa qualora sia stata ordinata una delle seguenti misure, previste dal diritto dei due Stati:
| secondo il diritto svizzero | secondo il diritto germanico | |
|---|---|---|
| 1. sospensione condizionale della pena 2. liberazione condizionale 3. differimento della pena | sospensione della pena durante un periodo di prova liberazione condizionale differimento dell’esecuzione di una pena privativa della libertà | |
| Questa disposizione definitoria è stata convenuta poiché le suddette misure sono differentemente designate dal diritto dei due Stati. Il differimento della pena non è regolato nel diritto svizzero. | ||
| d) Ad capoverso 7 | ||
| L’inserimento della locuzione «prima della pronuncia di una decisione amministrativa» è apparso necessario poiché la liberazione condizionale e la sua revoca possono, in Svizzera, essere ordinate anche da autorità amministrative.Ad articolo 19 della ConvenzioneÈ ovvio che anche il rifiuto parziale di una domanda dev’essere motivato.Ad articolo XIII capoverso 2 dell’AccordoSe la decisione della giurisdizione penale concerne più condannati, lo Stato richiesto può trasmettere per estratti le parti della stessa inerenti alle persone nominate dallo Stato richiedente.Berna e Bonn, 11 aprile 1969Il capo della delegazione svizzera: Il capo della delegazione germanica:O. Schürch D. Grützner |
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 n. 2 del DF dell’11 mar. 1971 (RU 1977 85). ↩
RS 0.351.1 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
L’autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/straf/behoerden.html ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. dell’8 lug. 1999, approvato dall’AF il 26 set. 2000 ed in vigore dal 1°mar. 2002 (RU 2003 1022, 2002 2730art. 1 cpv. 1 lett. b;FF 2000 763). ↩
L’autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/straf/behoerden.html ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 0.353.1 ↩
*L’osservazione fatta sotto la lett. a) ad art. 11 par. 2 della Conv. e ad art. V dell’Accordo è divenuta priva di oggetto in seguito alla decisione della Corte costituzionale federale del 13 ottobre 1970, secondo cui l’art. 16 cpv. 2 del «Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland» non si oppone alla riconsegna. ↩
L’autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/straf/behoerden.html ↩
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