0.351.916.32•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione
0.351.916.32Bilateral International Treaty14 dic 1974
Conchiuso il 13 giugno 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19742
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 novembre 1974
Entrato in vigore il 14 dicembre 1974
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica d’Austria,
desiderosi di completare, nei rapporti fra i due Stati, la Convenzione europea d’assistenza giudiziaria in materia penale3– dappresso «Convenzione» – e di agevolare l’applicazione dei suoi principi, hanno convenuto di conchiudere un accordo e, a tale scopo, hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
(1). La Convenzione e il presente accordo sono applicabili ai reati il cui perseguimento, nello Stato richiesto, incomberebbe all’autorità giudiziaria o amministrativa. L’assistenza giudiziaria mediante notificazioni è ammessa senza questa limitazione.
(2). L’autorità amministrativa dello Stato richiedente è equiparata all’autorità giudiziaria di detto Stato, se, durante la procedura, può essere adito un tribunale competente in materia penale.
(3). La Convenzione e il presente accordo sono parimente applicabili:
(1). Se la domanda di sequestro d’oggetti o di perquisizione non può essere corredata dell’originale o di una copia certificata conforme dell’ordinanza giudiziale, basta produrre una dichiarazione della competente autorità giudiziaria attestante che le condizioni stabilite dal diritto vigente nello Stato richiedente per ordinare siffatte misure sono soddisfatte. (2). Rimangono intatti i diritti di terzi e ‑ impregiudicato il capoverso 7 ‑ quelli dello Stato richiesto su gli oggetti o i documenti che devono essere trasmessi secondo l’articolo 3 della Convenzione o il presente accordo. (3). Oltre ai mezzi di prova indicati nell’articolo 3 della Convenzione, sono parimente trasmessi, se un’autorità competente lo domanda per consegnarli alla persona lesa, gli oggetti relativi al reato come anche il ricavo della loro realizzazione a meno che,
(4). Una siffatta domanda può essere presentata sino al compimento dell’esecuzione della pena.
(5). L’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione è pure applicabile agli oggetti designati nel capoverso 3 del presente articolo. Un altro procedimento in corso nello Stato richiesto è equiparato al procedimento penale secondo l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione.
(6). Nel caso di decisione circa la rinuncia alla restituzione, prevista nell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, è tenuto conto se una persona estranea al reato rende verosimile d’aver acquisito in buona fede diritti sugli oggetti in uno dei due Stati, e se le sue pretese sono state soddisfatte o garantite.
(7). All’atto della trasmissione degli oggetti, lo Stato richiesto, ove rinunci alla loro restituzione, non fa valere un diritto di pegno doganale o un’altra garanzia reale secondo le prescrizioni della legislazione doganale o fiscale, a meno che il proprietario degli oggetti, leso del reato, sia egli stesso debitore di siffatto tributo.
(8). Gli oggetti da trasmettere, salvo intesa contraria nel singolo caso, sono spediti per posta o consegnati al confine.
(1). A domanda delle autorità partecipanti al procedimento penale, i loro rappresentanti come anche le altre persone compartecipi e i loro consulenti giuridici sono autorizzati a presenziare agli atti d’assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Essi possono proporre domande o provvedimenti completivi. A queste persone è applicabile per analogia l’immunità stabilita nell’articolo 12 paragrafi 1 e 3 della Convenzione. (2). L’attività ufficiale dei rappresentanti dell’autorità dell’altro Stato è subordinata, in Svizzera, al consenso del Dipartimento federale di giustizia e polizia e alla Direzione di giustizia del Cantone, in cui dev’essere fornita l’assistenza giudiziaria, e nella Repubblica d’Austria al consenso del Ministro federale di giustizia.
L’assistenza giudiziaria mediante il sequestro d’oggetti o la perquisizione è fornita soltanto se, nello Stato richiesto, la competenza del perseguimento del reato incombe a un’autorità giudiziaria. Non è applicabile l’articolo 1 capoverso 2.
L’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione è applicabile a tutti i casi di citazione di un testimonio o di un perito. Queste persone possono chiedere direttamente un anticipo secondo l’articolo 10 capoverso 3 della Convenzione.
(1). Se uno dei due Stati chiede che una persona da lui detenuta in stato d’arresto,
la richiesta è soddisfatta purché non vi si oppongano motivi particolari. (2). Lo Stato al quale è consegnato il detenuto, secondo il capoverso 1, deve mantenerlo in stato d’arresto per tutta la durata del soggiorno. Esso non può perseguirlo per un atto commesso prima della consegna. (3). Il detenuto è riconsegnato allo Stato richiedente non appena lo Stato richiesto ha eseguito l’atto d’assistenza giudiziaria domandato oppure il detenuto gli sia stato consegnato dallo Stato terzo.
Lo Stato richiesto comunica, nella misura in cui le sue autorità di polizia potrebbero ottenerle in casi analoghi, le informazioni inerenti al casellario giudiziale che gli sono chieste dalle autorità di polizia dell’altro Stato per l’amministrazione della giustizia penale. In nessun caso sono fornite informazioni concernenti iscrizioni cancellate.
(1). Le domande di notificazione devono designare, tra le indicazioni su l’oggetto e il motivo della domanda, la natura del documento da notificare come anche la posizione del destinatario nel procedimento. (2). Le domande telefoniche e telegrafiche esigono una conferma scritta.
(1). Salvo disposizione contraria del presente accordo, le autorità giudiziarie dei due Stati possono corrispondere direttamente fra di loro.4Qualora, per un rappresentante dell’autorità, sia richiesta, in connessione con una domanda d’assistenza giudiziaria, l’autorizzazione di presenziare all’esecuzione di un atto d’assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, una copia della domanda è trasmessa per la via prevista nel capoverso 2. (2). Le domande intese all’esecuzione di perquisizioni o di sequestri, al trasferimento di oggetti, alla consegna o al transito di persone detenute sono trasmesse dall’Ufficio federale di giustizia5e dal Ministro federale di giustizia della Repubblica d’Austria. In casi urgenti, è ammessa la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, ancorché una copia della domanda debba essere trasmessa per la via prevista nel capoverso 1. (3). Le domande intese alla trasmissione di informazioni e di estratti del casellario giudiziale per scopi penali, inclusa la cancellazione d’iscrizioni nello stesso, vanno indirizzate, da un lato, all’Ufficio federale di giustizia6e, dall’altro, all’Ufficio del casellario giudiziale della Direzione federale di polizia a Vienna. (4). Le domande menzionate all’articolo VII del presente accordo sono trasmesse dall’Ufficio federale di giustizia e dal Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria. Se vi è pericolo nel ritardo è ammessa la corrispondenza diretta fra le autorità di polizia e quelle del casellario giudiziale di cui al capoverso 3. (5). L’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale della giustizia della Repubblica d’Austria corrispondono direttamente per chiedere informazioni attinte dal casellario giudiziale a scopi diversi da quelli penali.
(1). Negli affari penali, che sono trattati dalle autorità di polizia di uno Stato per incarico delle autorità giudiziarie o autonomamente, le autorità di polizia dell’altro Stato, nei limiti e in pertinente applicazione della Convenzione e del presente accordo, collaborano, eseguendo ricerche e verificazioni d’identità, assumendo e fornendo informazioni, inclusi gli interrogatori necessari a questi scopi. Se vi è pericolo nel ritardo, la collaborazione è estesa a qualsiasi interrogatorio, perquisizione o messa al sicuro di oggetti. (2). La corrispondenza prevista nel presente articolo ha luogo direttamente tra l’Ufficio federale di polizia7e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria.
Non può essere chiesta la traduzione di domande, presentate secondo la Convenzione o il presente accordo, né dei documenti allegati.
Le spese cagionate dal trasferimento di oggetti per consegnarli alla persona lesa (articolo Il) e dalla consegna o dal transito di detenuti (articolo VI) sono rifuse dallo Stato richiedente.
(1). Sul fondamento di una denuncia trasmessa da uno Stato contraente giusta l’articolo 21 della Convenzione, le autorità competenti dell’altro Stato contraente esaminano se, secondo il diritto di questo Stato, debba essere avviato un procedimento penale. Per il giudizio d’infrazioni alla circolazione stradale, sono determinanti, nello Stato richiesto, le norme della circolazione vigenti nel luogo dell’infrazione.
(2). La dichiarazione della persona lesa (querela o autorizzazione) necessaria per l’avvio di un procedimento penale, presentata nello Stato richiedente, ha pure effetto nel territorio dello Stato richiesto. La dichiarazione, se è necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, può essere fatta presso l’autorità competente per il procedimento penale di questo Stato, entro un termine di due mesi dopo la ricezione della denuncia.
(3). La denuncia contiene una breve esposizione dei fatti. Essa dev’essere corredata:
(4). Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti il più tardi alla fine del processo, a meno che lo Stato richiedente non vi abbia rinunciato.
(5). Le autorità dello Stato richiedente si astengono da nuovi provvedimenti di perseguimento o di esecuzione contro l’imputato, per il fatto denunciato:
a. se la pena pronunciata è eseguita, condonata o prescritta;
b. fintanto che l’esecuzione della pena è parzialmente o totalmente sospesa o la pronuncia sulla pena differita;
c. se, visti gli elementi di prova, l’imputato è stato assolto con una sentenza passata in giudicato o se il procedimento è stato sospeso definitivamente.
(6). Le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 21 della Convenzione e dal presente articolo non sono rifuse.
(7). Il presente articolo si applica anche al caso previsto nell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione europea d’estradizione, del 13 dicembre 19578.
(1). Lo scambio degli avvisi di condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria. (2). A domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni.
Giusta il presente accordo, il termine «pena» significa parimente misura di sicurezza.
La Convenzione, se è disdetta da uno dei due Stati partecipi del presente accordo, rimane nondimeno in vigore fra di loro per un periodo iniziale di due anni. Questo termine decorre sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha ricevuto la notificazione. Esso è tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che una delle due Parti notifichi all’altra per scritto, sei mesi prima della scadenza del termine, di non più consentire una nuova proroga.
(1). Il presente accordo verrà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratificazione avverrà a Vienna il più presto possibile. (2). Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. (3). Il presente accordo può essere disdetto in ogni tempo per scritto; esso cesserà d’essere in vigore sei mesi dopo la disdetta. Esso cesserà d’essere in vigore anche senza disdetta nel momento in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale cesserà d’aver effetto tra gli Stati partecipi del presente accordo.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 13 giugno 1972 in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Graber | Bielka |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 n. 2 dei DF del 19 mar. 1974 (RU 1974 1996). ↩
RS 0.351.1 ↩
Il «Bezirksgericht» austriaco territorialmente competente può essere ricercato in internet al seguente indirizzo: www.bmj.gv.at/service/content.php?nav=69 Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0004.File.tmp/direktverkehr-i.pdf ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). ↩
RS 0.353.1 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.351.916.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004",
"documentDate": "1972-06-13",
"inForceSince": "1974-12-14"
},
"content": {
"number": "0.351.916.32",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.351.916.32",
"hash": "bb9a318885bf1b07963317f6ec4251eb74716c102e4fed20ee0424436e9cab9b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.351.916.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:05.091Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-2004_2004_2004-20130101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004",
"documentDate": "1972-06-13",
"inForceSince": "1974-12-14",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 13. Juni 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung (mit Verzeichnis) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-2004_2004_2004-20130101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 13 juin 1972 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application (avec liste) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-2004_2004_2004-20130101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 13 giugno 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (con Elenco) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-2004_2004_2004-20130101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/2004_2004_2004/20130101/it/xml"
}
}