0.351.934.92•Accordo
0.351.934.92Bilateral International Treaty1 mag 2000
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"title": "Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959",
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"title": "Accordo del 28 ottobre 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959",
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}tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese che completa
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959
Concluso il 28 ottobre 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19981
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2000
(Stato 1° settembre 2001)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
animati dal desiderio di agevolare, nei rapporti fra i due Stati, l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19592(dappresso: Convenzione) e di completarne le disposizioni,
hanno convenuto quanto segue:
(Ad art. 1 della Convenzione)
(Ad art. 2 della Convenzione)
(Ad art. 3 della Convenzione)
In caso di produzione di oggetti per i quali rinuncia alla restituzione, lo Stato richiesto non fa valere il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale secondo le prescrizioni del diritto doganale o fiscale, a meno che il proprietario degli oggetti, leso dal reato, non sia egli stesso debitore della tassa.
(Ad art. 4 della Convenzione)
(Ad art. 5 della Convenzione)
L’assistenza giudiziaria che richiede una coercizione processuale può essere negata se:
(Ad art. 6 della Convenzione) Lo Stato richiedente può rinunciare alla restituzione di oggetti e originali degli inserti o documenti giusta l’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, se lo Stato richiesto non ne fa domanda espressa.
(Ad art. 7 della Convenzione)
(Ad art. 10 della Convenzione) L’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione si applica ad ogni citazione a comparire inviata a un teste o un perito, anche quando non sussistano le premesse di cui nell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione.
(Ad art. 11 e 12 della Convenzione)
(Ad art. 14 della Convenzione)
Oltre ai documenti previsti nell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le domande contengono:
(Ad art. 15 della Convenzione)
Le domande e gli atti d’esecuzione sono rispediti per la stessa via. 2. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero di Giustizia francese si trasmettono un elenco delle autorità3alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonché le modifiche apportate. 3. Le domande relative al trasferimento temporaneo o al transito di persone poste provvisoriamente in stato d’arresto, trattenute in stato di detenzione o sottoposte a un provvedimento limitativo della libertà personale sono trasmesse tramite l’Ufficio federale di giustizia4e il Ministero di Giustizia. 4. Le domande relative alla trasmissione di estratti del casellario giudiziale per scopi di diritto penale, inclusa la cancellazione di iscrizioni nello stesso, vanno indirizzate, da un lato, all’Ufficio federale di giustizia a Berna e, dall’altro, al «Casier judiciaire national» a Nantes.
(Ad art. 20 della Convenzione) Le spese cagionate dalla consegna di oggetti o valori patrimoniali per restituirli alla persona lesa e dal trasferimento o dal transito di detenuti vanno rifuse.
(Ad art. 21 della Convenzione)
(Ad art. 21 della Convenzione)
La denuncia dev’essere corredata:
(Ad art. 21 della Convenzione)
(Ad art. 22 della Convenzione)
In riferimento agli articoli X, XIV e XIX il Governo francese e il Consiglio federale svizzero si riservano la possibilità di fissare, attraverso scambi di lettere, modalità pratiche che agevolino o semplifichino l’applicazione del presente Accordo.
(Ad art. 29 della Convenzione) La denuncia della Convenzione europea da parte di uno dei due Stati acquista efficacia, nei rapporti tra i due Stati, allo spirare del termine di due anni dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha ricevuto la notificazione.
Ogni Stato può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante comunicazione scritta, per via diplomatica, all’altro Stato. La denuncia acquista efficacia sei mesi successivi alla ricezione della notificazione.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, in duplice copia in lingua francese, il 28 ottobre 1996.Per il Per il
Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese:Arnold Koller Jacques Toubon
RU 2000 2241 ↩
RS 0.351.1 ↩
L'autorità giudiziaria francese territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: http://www.justice.gouv.fr/region/consult.php. Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente: http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0004.File.tmp/direktverkehr-i.pdf ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩