0.353.1•Convenzione europea di estradizione
0.353.1Multilateral International Treaty20 mar 1967
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}Conchiusa a Parigi il 13 dicembre 1957
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19661
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967
(Stato 28 giugno 2023)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare una unione più stretta fra i suoi Membri;
considerato che questo obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di accordi o un’azione comune nel settore del diritto;
convinti che l’accettazione di regole uniformi in materia di estradizione è tale da far progredire siffatta opera di unificazione,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
L’estradizione per causa di reati militari che non costituiscono reati di diritto comune è esclusa dal campo di applicazione della presente Convenzione.
In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l’estradizione sarà concessa, nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se così è stato deciso fra le Parti Contraenti per ciascun reato o categoria di reati.
Una Parte richiesta potrà rifiutare d’estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione.
L’estradizione non sarà consentita quando l’individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti.
L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Se il fatto, per il quale l’estradizione è domandata, è punito con la pena capitale nella legge della Parte richiedente e se, per esso, tale pena non è prevista nella legislazione della Parte richiesta o non vi è generalmente eseguita, l’estradizione potrà essere consentita solo alla condizione che la Parte richiedente dia garanzie, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.
1.3La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.4
2. A sostegno della domanda sarà prodotto:
Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest’ultima Parte domanderà il complemento d’informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l’ottenimento delle stesse.
Salvo nel caso previsto nel paragrafo 1, lettera b dell’articolo 14, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare a un’altra Parte o a uno Stato terzo l’individuo che gli sarà stato consegnato e che sarebbe ricercato dall’altra Parte o dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la produzione degli atti previsti nel paragrafo 2 dell’articolo 12.
Se l’estradizione è domandata nel contempo da parecchi Stati, sia per lo stesso fatto, sia per fatti differenti, la Parte richiesta statuirà, tenuto conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell’individuo richiesto e della possibilità di una ulteriore estradizione a un altro Stato.
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della Parte richiesta è la sola applicabile alla procedura dell’estradizione e a quella dell’arresto provvisorio.
Gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa da essa scelta.
Nel senso della presente Convenzione, l’espressione «misure di sicurezza» designa qualsiasi misura privativa di libertà che sia stata ordinata a complemento o in sostituzione di una pena, mediante sentenza di una giurisdizione penale.
Qualsiasi Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La disdetta esplicherà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai membri del Consiglio e al governo di ciascun Stato avente aderito alla presente Convenzione:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1957, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai governi firmatari.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 19 maggio | 1998 | 17 agosto | 1998 |
| Andorra* | 13 ottobre | 2000 | 11 gennaio | 2001 |
| Armenia* | 25 gennaio | 2002 | 25 aprile | 2002 |
| Austria* **a | 21 maggio | 1969 | 19 agosto | 1969 |
| Azerbaigian* | 28 giugno | 2002 | 26 settembre | 2002 |
| Belgio*a | 29 agosto | 1997 | 27 novembre | 1997 |
| Bosnia e Erzegovina | 25 aprile | 2005 | 24 luglio | 2005 |
| Bulgaria* | 17 giugno | 1994 | 14 settembre | 1994 |
| Ceca, Repubblica*a | 15 aprile | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro*a | 22 gennaio | 1971 | 22 aprile | 1971 |
| Corea (Sud)* | 29 settembre | 2011 A | 29 dicembre | 2011 |
| Croazia* | 25 gennaio | 1995 A | 25 aprile | 1995 |
| Danimarca*a | 13 settembre | 1962 | 12 dicembre | 1962 |
| Estonia* | 28 aprile | 1997 | 27 luglio | 1997 |
| Finlandia*a | 12 maggio | 1971 A | 10 agosto | 1971 |
| Francia*a | 10 febbraio | 1986 | 11 maggio | 1986 |
| Georgia* | 15 giugno | 2001 | 13 settembre | 2001 |
| Germania* **a | 2 ottobre | 1976 | 1° gennaio | 1977 |
| Grecia*a | 29 maggio | 1961 | 27 agosto | 1961 |
| Irlanda*a | 2 maggio | 1966 | 31 luglio | 1966 |
| Islanda* | 20 giugno | 1984 | 18 settembre | 1984 |
| Israele* | 27 settembre | 1967 A | 26 dicembre | 1967 |
| Italia*a | 6 agosto | 1963 | 4 novembre | 1963 |
| Lettonia*a | 2 maggio | 1997 | 31 luglio | 1997 |
| Liechtenstein* | 28 ottobre | 1969 A | 26 gennaio | 1970 |
| Lituania*a | 20 giugno | 1995 | 18 settembre | 1995 |
| Lussemburgo*a | 18 novembre | 1976 | 16 febbraio | 1977 |
| Macedonia del Nord* | 28 luglio | 1999 | 26 ottobre | 1999 |
| Malta*a | 19 marzo | 1996 | 17 giugno | 1996 |
| Moldova* | 2 ottobre | 1997 | 31 dicembre | 1997 |
| Monaco* | 30 gennaio | 2009 | 1° maggio | 2009 |
| Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
| Norvegia* | 19 gennaio | 1960 | 18 aprile | 1960 |
| Paesi Bassi*a | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Aruba | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Curaçao | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Sint Maarten | 14 febbraio | 1969 | 15 maggio | 1969 |
| Polonia*a | 15 giugno | 1993 | 13 settembre | 1993 |
| Portogallo*a | 25 gennaio | 1990 | 25 aprile | 1990 |
| Regno Unito* | 13 febbraio | 1991 | 14 maggio | 1991 |
| Gibilterra | 29 luglio | 2019 | 27 ottobre | 2019 |
| Isola di Man | 13 febbraio | 1991 | 14 maggio | 1991 |
| Isole del Canale | 13 febbraio | 1991 | 14 maggio | 1991 |
| Romania* | 10 settembre | 1997 | 9 dicembre | 1997 |
| Russia* ** | 10 dicembre | 1999 | 9 marzo | 2000 |
| San Marino* | 18 marzo | 2009 | 16 giugno | 2009 |
| Serbia* | 30 settembre | 2002 A | 29 dicembre | 2002 |
| Slovacchia*a | 15 aprile | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia*a | 16 febbraio | 1995 | 17 maggio | 1995 |
| Spagna*a | 7 maggio | 1982 | 5 agosto | 1982 |
| Sudafrica* | 12 febbraio | 2003 A | 13 maggio | 2003 |
| Svezia*a | 22 gennaio | 1959 | 18 aprile | 1960 |
| Svizzera* | 20 dicembre | 1966 | 20 marzo | 1967 |
| Turchia* ** | 7 gennaio | 1960 | 18 aprile | 1960 |
| Ucraina* | 11 marzo | 1998 | 9 giugno | 1998 |
| Ungheria*a | 13 luglio | 1993 | 11 ottobre | 1993 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dichiarazione in virtù dell’art. 28 par. 3. (applicazione della D quadro del 13 giu. 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di estradizione tra gli Stati membri del UE). | ||||
| Svizzera8Riserve Articolo 1. Il Consiglio federale svizzero dichiara che qualsiasi estradizione accordata dalla Svizzera soggiace alla condizione che il prevenuto non sia deferito a un tribunale d’eccezione. Di conseguenza, esso si riserva il diritto di rifiutare l’estradizione: | ||||
| a. se vi è la possibilità che il prevenuto, in caso di estradizione, sia deferito a un tribunale di eccezione e se lo Stato richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale, al quale le prescrizioni d’organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale; | ||||
| b. se l’estradizione deve servire all’esecuzione di una pena pronunciata da un tribunale di eccezione.Articolo 2 paragrafo 2. Il Consiglio federale dichiara che, se una estradizione è o è stata accordata per un reato passibile d’estradizione secondo il diritto svizzero, la Svizzera può estenderne gli effetti a qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione di diritto comune della legislazione svizzera.Articolo 3 paragrafo 3. In derogazione all’articolo 3, paragrafo 3, della convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di rifiutare anche l’estradizione fondandosi sull’articolo 3, paragrafo 1, quando la stessa è domandata per attentato alla vita di un capo di Stato o di un membro della sua famiglia.Ad articolo 6Il Consiglio federale svizzero dichiara che il diritto svizzero autorizza l’estradizione di cittadini svizzeri soltanto alle condizioni restrittive previste nell’articolo 7 della legge federale del 20 marzo 19819sull’assistenza internazionale in materia penale. I reati commessi fuori della Svizzera e repressi secondo la legge svizzera come crimini o delitti possono essere perseguiti e giudicati dalle autorità svizzere se le condizioni legali sono adempiute: | ||||
| – quando essi sono stati commessi contro uno svizzero (art. 5 del Codice penale svizzero10; | ||||
| – quando, secondo il diritto svizzero, essi potrebbero dar luogo a estradizione e sono stati commessi da uno svizzero (art. 611del CP); | ||||
| – quando essi sono stati commessi a bordo di una nave svizzera o di un aeromobile svizzero (art. 4 della LF del 23 set. 195312sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; art. 97 della LF del 21 dic. 194813sulla navigazione aerea); | ||||
| – quando speciali disposizioni legali lo prevedano per certi reati (art. 20214e 240 del CP; art. 19 della LF del 3 ott. 195115sugli stupefacenti; art. 101 della LF del 19 dic. 195816sulla circolazione stradale; art. 16 della LF del 14 mar. 195817su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali; art. 12 della LF del 26 set. 195818concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni).Conformemente alla legge del 20 marzo 198119sull’assistenza internazionale in materia penale, altri reati commessi all’estero da uno svizzero possono essere repressi in Svizzera a domanda dello Stato in cui essi sono stati commessi, qualora la persona perseguita si trovi in Svizzera e debba quivi rispondere di infrazioni più gravi e la sua assoluzione o l’esecuzione penale in Svizzera escluda il suo ulteriore perseguimento per lo stesso atto nello Stato richiedente.Articolo 9 a. La Svizzera si riserva il diritto di rifiutare parimente l’estradizione, in derogazione all’articolo 9, se le decisioni motivanti il rifiuto dell’estradizione in virtù di tale articolo sono state pronunciate in uno Stato terzo sul cui territorio il reato è stato commesso. | ||||
| b. La Svizzera si riserva, inoltre, di consentire l’estradizione, contrariamente all’articolo 9, primo periodo, della convenzione, se essa l’ha consentita per altri reati e lo Stato richiedente ha dimostrato che fatti o mezzi di prova nuovi venuti a sua conoscenza giustificano una revisione della decisione motivante il rifiuto dell’estradizione secondo il detto articolo o se la persona ricercata non ha subìto tutta o parte della pena o della misura pronunciata contro di essa mediante tale decisione.Articolo 11. La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 11, per analogia, anche nei casi in cui il diritto della parte richiedente preveda che il prevenuto può, per il fatto che dà luogo all’estradizione, essere tenuto a subire una pena che colpisce la sua integrità corporale o essere sottoposto contro la sua volontà a una misura di questo genere.Articolo 14, paragrafo 1 lettera b. Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità svizzere considerano la liberazione come definitiva nel senso dell’articolo 14 della convenzione, se essa permette alla persona estradata di circolare liberamente senza violare le regole di condotta e le altre condizioni imposte dall’autorità competente. Secondo le autorità svizzere, l’estradato è sempre ritenuto avere la possibilità di lasciare il territorio di uno Stato nel senso di questa disposizione, quando né una malattia né qualsiasi altra limitazione reale della sua libertà di movimento non lo impediscono di fatto di andarsene.Articolo 16, paragrafo 2. La Svizzera chiede che qualsiasi domanda trasmessale secondo l’articolo 16, paragrafo 2, contenga una breve descrizione dei fatti messi a carico della persona ricercata, comprese le indicazioni essenziali permettenti di valutare la natura del reato dal profilo del diritto di estradizione.Articolo 21. La Svizzera si riserva il diritto di non autorizzare il transito neppure se il fatto messo a carico della persona ricercata è comprensivo dell’articolo 5 della convenzione o costituisce una violazione di prescrizioni limitanti il commercio di merci o istituenti un ordinamento del mercato.Articolo 23. La Svizzera chiede che le domande in materia di estradizione trasmesse alle sue autorità e i loro allegati siano corredati di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue.Dichiarazione Il 21 agosto 1991 la Svizzera ha notificato al Segretario generale quanto segue:In riferimento alla riserva formulata dal Portogallo nei confronti dell’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione (lettera c), la Svizzera aderisce alla dichiarazione fatta dalla Germania il 4 febbraio 1991 ad essa relativa, nonché alla dichiarazione fatta dall’Austria il 4 giugno 1991.La citata riserva è compatibile con il senso e lo scopo della Convenzione soltanto se essa non si oppone senza distinzione all’estradizione in tutti i casi in cui può essere comminata una pena di carcerazione perpetua o ordinata una misura di sicurezza. La Svizzera comprende parimenti la riserva nel senso che l’estradizione sarà rifiutata soltanto se, conformemente al diritto dello Stato richiedente, la persona condannata a una pena di carcerazione perpetua non dispone di alcun mezzo che le permetta di ottenere, dopo aver scontato una parte determinata della pena o della misura, l’esame del condono da parte di un tribunale in caso di buona condotta durante il resto della pena. Entrata in vigore: 22 agosto 1991.Estensione della ConvenzioneL’accordo è stato concluso con scambio di note tra i Paesi Bassi20©La_dichiar®ed i seguenti Stati: |
| Stati | Scambio di note del | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Cipro | 3 agosto 1993/3 marzo | 1994 | 1° giugno | 1994 |
| Danimarca | 20 gennaio/4 febbraio | 1994 | 1° maggio | 1994 |
| Francia | 30 luglio/2 dicembre | 1993 | 1° marzo | 1994 |
| Italia | 8 giugno/21 dicembre | 1993 | 30 dicembre | 1993 |
| Liechtenstein | 30 giugno/29 settembre | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Lussemburgo | 20 settembre/22 novembre | 1993 | 1° febbraio | 1994 |
| Norvegia | 26 gennaio/18 febbraio | 1994 | 1° maggio | 1994 |
| Svezia | 8/29 luglio | 1992 | 1° ottobre | 1993 |
| Svizzera | 20/28 ottobre | 1993 | 1° gennaio | 1994 |
| Turchia | 19 gennaio/3 febbraio | 1994 | 1° maggio | 1994 |
RU 1967 839 ↩
Per gli Stati partecipanti al Secondo Prot. add. del 17 mar. 1978 vedi nondimeno l’art. 1 di detto Prot. (RS 0.353.12 ). ↩
RU 2010 5753 ↩
Per gli Stati partecipanti al Secondo Prot. add. del 17 mar. 1978 vedi anche l’art. 5 di detto Prot. (RS 0.353.12 ). ↩
L’Algeria è ora uno Stato indipendente. ↩
Vedi anche lo Scambio di note del 24 feb./11 mar. 1993 fra la Svizzera e la Francia sull’applicazione della Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia francese, della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna, come anche alle collettività territoriali di Mayotte e Saint Pierre e Miquelon (RS 0.353.934.93 ). Vedi anche lo scambio di note alla fine del presente testo. ↩
Vedi anche lo scambio di lettere del 9/26 gen. 1996 tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’estensione del campo di applicazione della Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 a un certo numero di territori per i quali il Regno Unito assicura le relazioni internazionali (RS 0.353.936.78 ).Vedi anche lo scambio di note alla fine del presente testo. ↩
Art. 2 del DF del 27 set. 1966 (RU 1967 839), art. 1 del DF del 21 giu. 1979 (RU 1982 889), eRU 1983 165, 2004 3949. ↩
RS 351.1 ↩
RS 311.0 . Vedi ora l’art. 7. ↩
Ora: l’art. 7. ↩
RS 747.30 ↩
RS 748.0 ↩
Ora: l’art. 196. ↩
RS 812.121 ↩
RS 741.01 ↩
RS 170.32 ↩
RS 946.11 ↩
RS 351.1 ↩
La dichiarazione fatta dai Paesi Bassi relativa agli art. 6 e 21 della Conv. (RU 1989 175) si applicherà, per quanto concerne l’estradizione dei cittadini olandesi, alle Antille olandesi e ad Aruba soltanto dal momento in cui la Conv. del 21 mar. 1983 sul trasferimento dei condannati (RS 0.343 ) sarà applicabile sia alle Antille olandesi che ad Aruba. ↩