Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

0.353.12Multilateral International Treaty9 giu 1985

Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19841
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 marzo 1985
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985

(Stato 24 settembre 2024)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

nell’intento di facilitare l’applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19572(in seguito denominata «la Convenzione»);

considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

Il paragrafo 2 dell’articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente:

«Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.»

Titolo II

Art. 2

L’articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Reati fiscali

  1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l’estradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.
  2. L’estradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.»

Titolo III

Art. 3

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Sentenze contumaciali

  1. Quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l’estradato.
  2. Quando la Parte richiesta comunica all’estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.»

Titolo IV

Art. 4

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Amnistia

L’estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»

Titolo V

Art. 5

Il paragrafo 1 dell’articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.»

Titolo VI

Art. 6
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
  3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
  4. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.
Art. 7
  1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
  2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
Art. 8
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
  2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
  3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 9
  1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio
    strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
  2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:
    1. di non accettare il Titolo I;
    2. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell’articolo 2;
    3. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell’articolo 3;
    4. di non accettare il Titolo IV;
    5. di non accettare il Titolo V.
  3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
  4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l’applicazione della stessa disposizione da un’altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l’applicazione di questa disposizione nella misura in cui l’ha accettata.
  5. Nessun’altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.
Art. 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 11
  1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
  3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

  1. ogni firma del presente Protocollo;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7;
  4. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 8;
  5. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9;
  6. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9;
  7. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 9;
  8. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania19 maggio199817 agosto1998
Armenia18 dicembre200317 marzo2004
Austria*2 maggio198331 luglio1983
Azerbaigian*28 giugno200226 settembre2002
Belgio*18 novembre199716 febbraio1998
Bosnia e Erzegovina25 aprile200524 luglio2005
Bulgaria*17 giugno199414 settembre1994
Ceca, Repubblica19 novembre199617 febbraio1997
Cipro13 aprile198412 luglio1984
Corea (Sud)*29 settembre2011 A29 dicembre2011
Croazia25 gennaio1995 A25 aprile1995
Danimarca7 marzo19835 giugno1983
Estonia28 aprile199727 luglio1997
Finlandia30 gennaio1985 A30 aprile1985
Francia*10 giugno20218 settembre2021
Georgia*15 giugno200113 settembre2001
Germania8 marzo19916 giugno1991
Irlanda*22 marzo201921 giugno2019
Islanda20 giugno198418 settembre1984
Italia23 gennaio198523 aprile1985
Lettonia*2 maggio199731 luglio1997
Lituania20 giugno199518 settembre1995
Macedonia del Nord28 luglio199926 ottobre1999
Malta*20 novembre200018 febbraio2001
Moldova27 giugno200125 settembre2001
Monaco*30 gennaio20091° maggio2009
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia*11 dicembre198611 marzo1987
Paesi Bassi*12 gennaio19825 giugno1983
Aruba12 gennaio19825 giugno1983
Curaçao12 gennaio19825 giugno1983
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
12 gennaio19825 giugno1983
Sint Maarten12 gennaio19825 giugno1983
Polonia15 giugno199313 settembre1993
Portogallo25 gennaio199025 aprile1990
Regno Unito*8 marzo19946 giugno1994
Gibilterra29 luglio201927 ottobre2019
Guernesey*25 aprile200325 aprile2003
Isola di Man*25 aprile200325 aprile2003
Romania10 settembre19979 dicembre1997
Russia*10 dicembre19999 marzo2000
Serbia23 giugno2003 A21 settembre2003
Slovacchia23 settembre199622 dicembre1996
Slovenia16 febbraio199517 maggio1995
Spagna*11 marzo19859 giugno1985
Sudafrica12 febbraio2003 A13 maggio2003
Svezia13 giugno19795 giugno1983
Svizzera*11 marzo19859 giugno1985
Turchia*10 luglio19928 ottobre1992
Ucraina*11 marzo19989 giugno1998
Ungheria13 luglio199311 ottobre1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:http://conventions.coe.intoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Svizzera3La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

  2. RS 0.353.1

  3. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

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