0.353.13•Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
0.353.13Multilateral International Treaty1 nov 2016
Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20161
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 luglio 2016
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016
(Stato 29 giugno 2023)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d’Europa è stato istituito nell’intento di rinserrare ulteriormente l’unione tra i suoi membri;
nell’intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità;
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19572(in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 19753e il 17 marzo 19784;
ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell’intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l’individuo ricercato vi acconsente,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.
Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, l’autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all’estradizione con procedura semplificata in virtù del presente Protocollo.
Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all’articolo 14 della Convenzione se, conformemente all’articolo 4 del presente Protocollo, l’individuo da esso estradato:
Se l’individuo ricercato ha acconsentito all’estradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all’estradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l’individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.
Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l’autenticità, sia per il tramite dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
L’individuo estradato deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.
Se l’individuo ricercato ha dato il proprio consenso soltanto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto all’articolo 6 paragrafo 1 del presente Protocollo, e la Parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione prevista all’articolo 12 della Convenzione, essa procede secondo la procedura semplificata prevista nel presente Protocollo.
Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all’articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall’interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 9 settembre | 2011 | 1° maggio | 2012 |
| Austria* | 10 aprile | 2015 | 1° agosto | 2015 |
| Azerbaigian* | 8 gennaio | 2014 | 1° maggio | 2014 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° dicembre | 2014 | 1° aprile | 2015 |
| Ceca, Repubblica* | 17 gennaio | 2013 | 1° maggio | 2013 |
| Cipro* | 7 febbraio | 2014 | 1° giugno | 2014 |
| Francia* | 10 giugno | 2021 | 1° ottobre | 2021 |
| Germania* | 25 maggio | 2016 | 1° settembre | 2016 |
| Italia* | 30 agosto | 2019 | 1° dicembre | 2019 |
| Lettonia* | 26 gennaio | 2012 | 1° maggio | 2012 |
| Lituania* | 2 gennaio | 2017 | 1° maggio | 2017 |
| Macedonia del Nord* | 21 novembre | 2013 | 1° marzo | 2014 |
| Moldova* | 29 gennaio | 2018 | 1° maggio | 2018 |
| Paesi Bassi* | 6 luglio | 2012 | 1° novembre | 2012 |
| Portogallo | 8 aprile | 2019 | 1° agosto | 2019 |
| Regno Unito* | 23 settembre | 2014 | 1° gennaio | 2015 |
| Gibilterra | 29 luglio | 2019 | 27 ottobre | 2019 |
| Romania* | 18 settembre | 2017 | 1° gennaio | 2018 |
| Serbia | 1° giugno | 2011 | 1° maggio | 2012 |
| Slovenia* | 11 aprile | 2014 | 1° agosto | 2014 |
| Spagna* | 18 dicembre | 2014 | 1° aprile | 2015 |
| Svizzera* | 15 luglio | 2016 | 1° novembre | 2016 |
| Turchia* | 11 luglio | 2016 | 1° novembre | 2016 |
| Ucraina* | 13 novembre | 2018 | 1° marzo | 2019 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera 5Dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 5 del Terzo Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3Il consenso all’estradizione secondo la procedura semplificata può essere revocato fintanto che l’Ufficio federale di giustizia non abbia autorizzato la consegna.Dichiarazione secondo l’articolo 5 lettera b del Terzo Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3La regola della specialità secondo l’articolo 14 della Convenzione non si applica soltanto se l’individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione. |
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