0.353.934.92•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
0.353.934.92Bilateral International Treaty1 gen 2006
Concluso il 10 febbraio 2003
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 20042
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2006
(Stato 1° gennaio 2006)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
riconosciuta l’importanza dell’estradizione nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale;
constatato che, in un gran numero di procedure di estradizione, la persona oggetto della domanda non si oppone alla sua consegna;
considerato che, in siffatti casi, è auspicabile ridurre al minimo il tempo necessario all’estradizione e ogni periodo di detenzione ai fini dell’estradizione;
desiderosi di semplificare, nei rapporti tra i due Stati, l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19573, in seguito «la Convenzione», e di completare le disposizioni di quest’ultima,
hanno convenuto quanto segue:
Entrambi gli Stati si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo la procedura semplificata quale è prevista nel presente Accordo, le persone ricercate ai fini dell’estradizione, previo consenso di dette persone e accordo dello Stato richiesto dati conformemente al presente Accordo.
Per l’informazione della persona arrestata in applicazione degli articoli 4 e 6 come anche dell’autorità competente di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo, i dati seguenti, che lo Stato richiedente deve comunicare, sono considerati sufficienti:
Allorquando una persona ricercata ai fini dell’estradizione è arrestata sul territorio dell’altro Stato, l’autorità competente la informa, conformemente al proprio diritto interno, riguardo alla domanda di cui la persona è oggetto come anche riguardo alla possibilità offertale di assentire alla sua consegna allo Stato richiedente secondo la procedura semplificata.
Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione non si applicano se la persona che ha dato il consenso all’estradizione semplificata rinuncia espressamente al beneficio della regola della specialità.
In deroga alle regole di cui all’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione, la comunicazione della decisione di estradizione presa in applicazione della procedura semplificata, come anche delle informazioni relative a detta procedura, si effettua senza indugio e al più tardi entro i venti giorni seguenti la data del consenso della persona, direttamente tra le autorità competenti.
Ciascuno Stato designa mediante dichiarazione che è notificata con scambio di note diplomatiche, al più tardi all’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, la o le autorità competenti incaricate della sua applicazione.
In caso di disdetta della Convenzione da parte di uno dei due Stati, la disdetta ha effetto tra i due Stati allo scadere di un termine di due anni a contare dalla data del ricevimento della sua notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Ciascuno dei due Stati può disdire in qualsiasi momento il presente Accordo inviando all’altro, per via diplomatica, un avviso scritto di disdetta. Quest’ultima prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione di questa notificazione.
In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto in lingua francese a Berna, il 10 febbraio 2003, in doppio esemplare.
| Per il Consiglio federale svizzero: Ruth Metzler-Arnold | Per il Governo della Repubblica francese: Dominique Perben |
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