0.360.349.11•Protocollo addizionale
0.360.349.11Bilateral International Treaty28 gen 2002
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"title": "Zusatzprotokoll vom 28. Januar 2002 zum Abkommen vom 11. Mai 1998 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Französischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Justiz-, Polizei und Zollsachen",
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"title": "Protocole additionnel du 28 janvier 2002 à l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière",
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"title": "Protocollo addizionale del 28 gennaio 2002 all'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale",
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}all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione
transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
Concluso il 28 gennaio 2002
Entrato in vigore il 28 gennaio 2002
(Stato 27 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
qui di seguito denominati «le Parti»,
in applicazione, da un lato, dell’Accordo dell’11 maggio 19982tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (qui di seguito: «accordo sulla cooperazione») e visto, dall’altro, l’Accordo bilaterale del 28 ottobre 19983relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «accordo sulla riammissione»),
desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell’ambito dello scambio d’informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare,
hanno convenuto quanto segue:
Assume le spese che risultano da tali misure. 2. L’unità presso la quale un agente dell’altra Parte effettua il servizio adotta tutte le misure tecniche o di altro genere per assicurare la riservatezza delle informazioni a disposizione di detto agente, segnatamente assicurando un accesso limitato alle fonti informatiche a disposizione dell’agente.
L’articolo 1 paragrafo 1, l’articolo 2 paragrafo 1 e l’allegato al presente protocollo addizionale possono essere modificati o completati in qualsiasi momento mediante scambio di note tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministro dell’Interno della Repubblica francese.
Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Entra in vigore il giorno della sua firma.
In fede di che , i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale.Fatto a Ginevra, il 28 gennaio 2002, in due esemplari originali, redatti ciascuno in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica francese: |
|---|---|
| Ruth Metzler-Arnold | Daniel Vaillant |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.360.349.1 ↩
RS 0.142.113.499 ↩
Il piano d’ubicazione non è pubblicato. È depositato presso l’Ufficio federale della polizia, Divisione intervento e pianificazione, 3003 Berna. ↩
RS 0.672.934.91 ↩