0.360.454.11•Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale
0.360.454.11Bilateral International Treaty1 feb 2004
Concluso il 17 settembre 2002
Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° febbraio 2004
(Stato 1° febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana
(qui di seguito: «le Parti»)
a complemento dell’Accordo del 10 settembre 19981concluso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (qui di seguito: «Accordo sulla cooperazione»), in particolare del suo articolo 13, e visto l’Accordo del 10 settembre 19982relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «Accordo sulla riammissione»),
desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell’ambito dello scambio d’informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare, istituendo centri di cooperazione di polizia e doganale (qui di seguito: «centri comuni») situati in prossimità della zona di frontiera, sul territorio di una delle Parti,
hanno convenuto quanto segue:
I centri comuni sono destinati ad accogliere personale composto da agenti delle due Parti e sono a disposizione dei servizi menzionati all’articolo 3 dell’Accordo sulla cooperazione (qui di seguito: «servizi competenti») allo scopo di favorire il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale e di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, combattere i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera, nel rispetto del diritto nazionale ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell’Accordo sulla cooperazione e nell’Accordo sulla riammissione.
Gli agenti in servizio nei centri comuni lavorano in gruppo e si scambiano le informazioni da essi raccolte. Possono rispondere direttamente alle richieste d’informazioni rivolte loro dai servizi competenti di ciascuna Parte, nel rispetto delle condizioni menzionate all’articolo 11 dell’Accordo sulla cooperazione.
Nei settori di cooperazione previsti dal presente Protocollo, fatte salve le disposizioni derivanti da Accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti, sono applicabili le disposizioni legislative di ciascuna Parte relative alla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo sulla cooperazione e dell’articolo 19 dell’Accordo sulla riammissione.
Ciascuna Parte può, giustificandone i motivi, rifiutarsi di fornire un’informazione o di collaborare allorché in un affare determinato gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese sarebbero gravemente messi in pericolo.
In fede di che , i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Chiasso, il 17 settembre 2002, in due esemplari originali, in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Ruth Metzler-Arnold | Per il Governo della Repubblica italiana: Giovanni De Gennaro |
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