0.360.454.12•Intesa d’esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l’Italia
0.360.454.12Bilateral International Treaty17 nov 2009
Conclusa il 17 novembre 2009
Entrata in vigore il 17 novembre 2009
(Stato 17 novembre 2009)
Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati «le Parti»,
considerando la cooperazione esistente fra le autorità giudiziarie e di polizia della Svizzera e dell’Italia finalizzata alla repressione delle forme gravi di criminalità transfrontaliera,
nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi di diritto internazionale vigenti tra i due Paesi,
tenendo conto dell’Acquis di Schengen, degli accordi d’associazione della Svizzera a Schengen, dell’accordo del 10 settembre 19981tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali e in conformità con il Catalogo Schengen dell’Unione Europea «Cooperazione di polizia – Raccomandazioni e migliori pratiche»,
considerato che un’ampia cooperazione fra le autorità di polizia è necessaria per combattere meglio la criminalità internazionale, per effettuare le consegne sorvegliate,
hanno concordato quanto segue:
Perconsegna sorvegliata s’intende la vigilanza transfrontaliera discreta del trasporto o dell’invio di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, o di altre merci per le quali è prevista tale attività oggetto di richiesta di assistenza ai sensi degli articoli 11 e seguenti della presente Intesa, allo scopo di acquisire elementi rilevanti probatori ovvero per l’individuazione e la cattura dei responsabili del reato oggetto di spedizione illecita.
Le richieste di consegne sorvegliate che coinvolgono uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche quest’ultimo garantisce l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 della presente Intesa.
Previa autorizzazione della Parte richiesta, gli agenti dello Stato richiedente possono portare con sé la propria arma d’ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la legittima difesa.
Durante l’esecuzione del servizio, le Parti contraenti sono tenute a garantire nei confronti degli agenti della Parte richiedente che accompagnano la consegna sorvegliata, la stessa protezione e assistenza come nei confronti dei propri agenti.
L’articolo 43 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen si applica per analogia.
Dopo ogni consegna sorvegliata si invia un breve rapporto scritto alle autorità competenti di cui al presente articolo 13.
Le richieste per una consegna sorvegliata sono presentate: – nella Confederazione Svizzera alle competenti autorità di perseguimento penale svizzere, tramite il CCPD di Chiasso; – nella Repubblica Italiana: – al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Servizio III Operazioni per le attività riferite al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i precursori.
I servizi competenti di entrambe le Parti contraenti si riuniscono periodicamente per fare un bilancio della cooperazione in base alle esperienze fatte. Sui risultati di questi incontri è steso un rapporto scritto.
Fatto a Roma il 17 novembre 2009 in due originali in lingua italiana.
| Il Capo del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera | Il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana |
|---|---|
| Eveline Widmer-Schlumpf | Roberto Maroni |
RS 0.360.454.1 ↩
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