0.360.487.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
0.360.487.1Bilateral International Treaty26 lug 2006
Concluso il 23 maggio 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20062
Entrato in vigore con scambio di note il 26 luglio 2006
(Stato 3 gennaio 2007)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Lettonia
qui di seguito le «Parti»
nell’intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali,
nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di lotta e di prevenzione efficace contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori nonché contro il terrorismo è di essenziale importanza,
nell’intento di realizzare e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le autorità lettoni e svizzere,
nel rispetto dei diritti e dei doveri dei loro cittadini e
in osservanza degli impegni internazionali e delle disposizioni legali nazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti per prevenire, scoprire e chiarire i reati, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediate contatti periodici tra le Parti a tutti i livelli.
La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente a:
La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dalla legislazione nazionale delle Parti e dalle disposizioni del diritto internazionale.
Le Parti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di dati e materiale in generale, segnatamente mediante:
Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi di lavoro operativi in cui gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell’altra Parte, fornendo consulenza e assistenza, ma senza assumere competenze ufficiali.
1. Le richieste d’informazione, di coordinazione di misure o altre richieste di assistenza sono presentate e motivate in forma scritta. In casi urgenti la richiesta può essere presentata anche oralmente; in tal caso la conferma scritta segue senza indugio. 2. Le autorità competenti si forniscono direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riserva alle autorità giudiziarie la richiesta o la sua esecuzione. Se non è competente per l’esecuzione, l’autorità di polizia richiesta trasmette la domanda di assistenza all’autorità competente. 3. In casi specifici le autorità competenti si comunicano spontaneamente le informazioni che sembrano necessarie per sostenere il destinatario nella prevenzione di minacce concrete alla sicurezza e all’ordine pubblici o nella lotta contro i reati. 4. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata ai sensi del capoverso 1. Se necessario, l’autorità richiesta può richiedere ulteriori informazioni. 5. I costi per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte richiesta. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 del presente Accordo.
La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, dalle disposizioni seguenti:
Salvo intesa di tenore diverso, per l’esecuzione del presente Accordo è impiegata la lingua inglese.
Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti, si riunisce regolarmente ed esamina l’applicazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, elabora strategie nuove e determina l’eventuale necessità di disposizioni complementari o di un ulteriore sviluppo.
Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti possono stipulare ulteriori accordi per lo svolgimento e la promozione della cooperazione.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali, bilaterali o multilaterali, delle quali esse sono parti contraenti.
Fatto a Riga il 23 maggio 2005, in due esemplari, nelle lingue tedesca e lettone, entrambi i testi facenti parimenti fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica di Lettonia: |
|---|---|
| Christoph Blocher | Ēriks Jēkabsons |
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