0.360.691.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità
0.360.691.1Bilateral International Treaty11 mag 2006
Concluso il 27 luglio 2004
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20052
Entrato in vigore mediante scambio di note l'11 maggio 2006
(Stato 8 agosto 2006)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Slovenia
qui di seguito «le Parti»,
nell’intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali,
nel convincimento che la collaborazione in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché contro il terrorismo, sia di essenziale importanza,
nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini nonché
in osservanza degli impegni internazionali e delle norme legali nazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la collaborazione bilaterale tra le Parti per prevenire, scoprire e chiarire i reati negli ambiti di cui all’articolo 2 del presente Accordo, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le Parti su tutti i livelli corrispondenti.
La collaborazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente a:
La collaborazione ai sensi del presente Accordo nonché la sua esecuzione avvengono a norma del diritto nazionale delle Parti.
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali.
Nell’ambito dell’allenamento e della formazione le Parti si assistono, segnatamente mediante:
1. Le richieste di informazione, la coordinazione di misure o altre richieste di assistenza sono presentate in forma scritta. In casi urgenti le Parti possono trasmettere le richieste anche in altra forma. In tal caso la richiesta scritta è presentata in seguito senza indugio. 2. Le autorità competenti, in casi specifici, si scambiano spontaneamente le informazioni che sembrano necessarie al destinatario per sostenerlo nella difesa da minacce concrete alla sicurezza e all’ordine pubblico oppure per la lotta contro i reati. 3. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata ai sensi del capoverso 1. 4. L’autorità richiesta può chiedere, se necessario, ulteriori informazioni. 5. I costi per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte richiesta. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 del presente Accordo.
Ciascuna Parte può richiedere, se necessario, la riunione di esperti per risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo o per presentare proposte volte allo sviluppo della collaborazione.
Qualora una Parte ritenga che l’accoglimento di una richiesta di assistenza o di un’altra misura in virtù del presente Accordo possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali oppure violare la propria legislazione nonché i propri obblighi derivanti da accordi internazionali, essa può rifiutare l’assistenza o le misure integralmente o parzialmente oppure vincolarle a determinate condizioni. In tali casi le Parti si informano indicando i motivi.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo la ricezione dell’ultima notificazione, in cui le Parti si informano che le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l’entrata in vigore sono soddisfatte.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.
Fatto a Berna il 27 luglio 2004, in due esemplari, nelle lingue tedesca e slovena, entrambi i testi facenti parimenti fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica di Slovenia: |
|---|---|
| Christoph Blocher | Rado Bohinc |
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