0.362.313•Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
0.362.313Multilateral International Treaty1 ago 2010
Conclusa a Bruxelles il 30 settembre 2009
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 novembre 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2010
(Stato 16 gennaio 2012)
La Confederazione Svizzera
(di seguito denominata «Svizzera»),
e
il Principato del Liechtenstein
(di seguito denominato «Liechtenstein»),
da una parte, e
la Comunità europea,
dall’altra,
visto l’Accordo firmato il 26 ottobre 20041tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato l’«Accordo»),
visto il Protocollo firmato il 28 febbraio 2008 fra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del principato del Liechtenstein all’Accordo fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato il «Protocollo»),
vista la dichiarazione comune dell’Unione europea, della Comunità europea, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, allegata al sopra citato Protocollo,
vista la Convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea2,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio3, (di seguito denominato il «regolamento»), ha istituito l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito denominata l’«Agenzia»).
(2) Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo e del Protocollo.
(3) Il regolamento conferma che i Paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell’Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
(4) Il Principato del Liechtenstein non ha frontiere esterne cui si applichi il Codice frontiere Schengen.
(5) L’Accordo e il Protocollo non trattano le modalità dell’associazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dei nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia devono essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
La Svizzera contribuisce al bilancio dell’Agenzia negli importi percentuali di cui all’articolo 11, paragrafo 3 dell’Accordo.
Il Liechtenstein contribuisce al bilancio dell’Agenzia conformemente all’articolo 3 del Protocollo, che rinvia alle modalità di contributo di cui all’articolo 11, paragrafo 3 dell’Accordo.
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e del Liechtenstein e gode in Svizzera e nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di questi due Stati. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.
La presente Convenzione, nonché le dichiarazioni congiunte allegate, sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles il 30 settembre 2009
| Per la Confederazione Svizzera: Jacques de Watteville Pour il Principato del Liechtenstein: S.A.S. le Prince Nikolaus von und zu Liechtenstein | Per la Comunità europea: Christian Danielsson |
|---|
(art. 7)
I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del Paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al Governo di tale Paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi: (a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea, (b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: (a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, (b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità: (a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; (d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel Paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del Paese in cui il diritto è esercitato; (e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel Paese della loro ultima residenza o nel Paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del Paese interessato.
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i Paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel Paese di residenza che nel Paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo Paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei Paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.
Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Il presente Protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il Protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del Protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione, all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
Con riferimento all’articolo 13, secondo comma del Protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 23.7.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del Protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CECA/CE/Euratom) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
La Comunità europea,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
avendo concluso la Convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio,
formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:
Il diritto di voto previsto nella Convenzione è giustificato dalle speciali relazioni con la Svizzera e il Liechtenstein, dovute all’associazione di tali Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Tale diritto di voto ha carattere eccezionale e deriva dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare della Svizzera e del Liechtenstein.
Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le Parti della Convenzione o per la partecipazione di altri Paesi terzi ad altre agenzie dell’Unione.
Tale diritto di voto non può essere esercitato in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.
In caso di invio di una squadra di intervento rapido alle frontiere nel quadro della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, si applica, per quanto riguarda la responsabilità civile, l’articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein | 15 dicembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
| Svizzera | 20 novembre | 2009 | 1° agosto | 2010 |
| Unione europea | 29 luglio | 2010 | 1° agosto | 2010 |
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