0.362.315•Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, sulla partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
0.362.315Multilateral International Treaty1 mar 2020
Concluso a Bruxelles l’8 novembre 2018
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 20191
Strumento di ratifica svizzero depositato l’11 febbraio 2020
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2020
(Stato 16 novembre 2022)
L’Unione europea, da una parte, e
il Regno di Norvegia,
di seguito denominato «Norvegia»,
la Repubblica d’Islanda,
di seguito denominata «Islanda»,
la Confederazione svizzera,
di seguito denominata «Svizzera», e
il Principato del Liechtenstein,
di seguito denominato «Liechtenstein», dall’altra,
visto l’Accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen2, di seguito denominato «Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia»;
visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia3, di seguito denominato «Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia»;
visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4, di seguito denominato «Accordo di associazione a Schengen della Svizzera»;
visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera5, di seguito denominato «Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera»;
visto il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6, di seguito denominato «Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein»;
visto il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera7, di seguito denominato «Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein»,
considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) n. 1077/20118, l’Unione europea ha istituito l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di seguito denominata «Agenzia». (2) Per l’Islanda e la Norvegia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il sistema d’informazione Schengen (SIS II), il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia. (3) Per la Svizzera, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera. (4) Per il Liechtenstein, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein. (5) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 dispone che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Dublino e a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. (6) Gli accordi di associazione non precisano le modalità dell’associazione della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nel quadro dell’ulteriore sviluppo delle misure relative all’acquis di Schengen e a Eurodac, e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia dovrebbero essere stabiliti in un accordo supplementare fra le Parti contraenti degli accordi di associazione. (7) La Commissione (Eurostat) non raccoglie più i dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, pertanto, i contributi finanziari della Norvegia e dell’Islanda dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati sul prodotto interno lordo (PIL), come avviene per i contributi della Svizzera e del Liechtenstein, nonostante i riferimenti al PNL nell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia e nell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia.
hanno convenuto quanto segue:
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano a pieno titolo alle attività dell’Agenzia descritte nel regolamento (UE) n. 1077/2011 e conformemente alle condizioni stabilite dal presente Accordo.
(1). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 13 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1077/2011.
(2). Limitatamente ai sistemi di informazione ai quali la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano, essi hanno diritto di voto:
Se le decisioni di cui alle lettere a–o sono adottate nel quadro del programma di lavoro pluriennale o annuale, la procedura di voto in consiglio di amministrazione assicura che la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein siano autorizzati a votare. (3). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
(1). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nei gruppi consultivi dell’Agenzia come previsto all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1077/2011. (2). Essi hanno diritto di voto nei pareri dei gruppi consultivi sulle decisioni di cui all’articolo 2 paragrafo 2. (3). Essi possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
(1). I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein alle entrate dell’Agenzia sono limitati ai sistemi di informazione in cui ciascuno Stato partecipa. (2). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL. (3). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda l’EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL. (4). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 9 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’articolo 8 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 6 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein. (5). La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL. (6). Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1º dicembre 2012, data in cui l’Agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all’Agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l’Agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell’EES. I contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2012 e la data dell’entrata in vigore.
Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve essere pagato a decorrere dal 1º dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio 2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi di associazione e del protocollo di associazione. (7). Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL. (8). Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL. (9). Se la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea, o se lo sviluppo e/o la gestione operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica, i contributi della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia sono adeguati conformemente.
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento di detti Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata dall’articolo 24 paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1077/2011.
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’Agenzia a norma dell’articolo 24 paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n. 1077/2011.
La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al personale dell’Agenzia.
(1). A norma dell’articolo 20 paragrafo 1 e dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e le disposizioni di esecuzione adottate dall’Agenzia in conformità dell’articolo 20 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1077/2011 si applicano ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein assunti come membri del personale dell’Agenzia. (2). In deroga all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a e all’articolo 82 paragrafo 3 lettera a del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein che godono di pieni diritti di cittadinanza possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia in conformità delle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall’Agenzia. (3). L’articolo 20 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1077/2011, si applica,mutatis mutandis , ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein. (4). I cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein non possono, tuttavia, rivestire l’incarico di direttore esecutivo dell’Agenzia.
Per quanto riguarda i funzionari e gli esperti distaccati, si applicano le disposizioni seguenti:
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano,mutatis mutandis , ai familiari appartenenti al nucleo familiare degli esperti distaccati, a meno che siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia o ricevano prestazioni sociali nel paese che ospita l’Agenzia.
(1). Per quanto riguarda la Norvegia, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L’OLAF e la Corte dei conti comunicano alRiksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con ilRiksrevisjonen . (2). Per quanto riguarda l’Islanda, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l’OLAF e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L’OLAF e la Corte dei conti comunicano alRíkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con ilRíkisendurskoðun . (3). Per quanto riguarda la Svizzera, le disposizioni riferite all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011 e concernenti il controllo finanziario esercitato dall’Unione europea in Svizzera in relazione ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato III. (4). Per quanto riguarda il Liechtenstein, le disposizioni riferite all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011 e concernenti il controllo finanziario esercitato dall’Unione Europea nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti del Liechtenstein alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato IV.
(1). In caso di controversia sull’applicazione del presente Accordo la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale. (2). Il comitato misto ha un termine di 90 giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui essa è stata iscritta. (3). In caso di controversia su materie relative a Schengen, se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 30 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente Accordo si estingue nei confronti dello Stato interessato dalla controversia sei mesi dopo la scadenza del periodo di 30 giorni. (4). In caso di controversia su materie relative a Eurodac, se il comitato congiunto/misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 90 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se il comitato congiunto/misto non adotta una decisione entro la fine di detto periodo, il presente Accordo è considerato estinto nei confronti dello Stato interessato dalla controversia alla fine dell’ultimo giorno del suddetto periodo.
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
(1). Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente Accordo. (2). L’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente Accordo conformemente alle rispettive procedure. (3). L’entrata in vigore del presente Accordo è subordinata all’approvazione dell’Unione europea e di almeno un’altra delle Parti al presente Accordo. (4). Il presente Accordo entra in vigore, per ciascuna delle Parti all’Accordo, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario.
(1). Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. (2). Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte dell’Islanda o della Norvegia dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 8 paragrafo 4 o all’articolo 11 paragrafo 3 o all’articolo 16 del predetto Accordo. Il presente Accordo cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 paragrafo 7 o all’articolo 8 paragrafo 3 o all’articolo 15 del predetto Accordo.
L’accordo di cui all’articolo 17 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia disciplina anche le conseguenze dell’estinzione del presente Accordo. (3). Per quanto riguarda la Svizzera, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 paragrafo 4 o all’articolo 10 paragrafo 3 o all’articolo 17 del predetto Accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo la denuncia o l’estinzione dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 paragrafo 7 o all’articolo 7 paragrafo 3 o all’articolo 16 di detto Accordo. (4). Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte del Liechtenstein del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 o all’articolo 5 paragrafo 4 all’articolo 11 paragrafo 1 o 3 del predetto protocollo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 o all’articolo 5 paragrafo 7 all’articolo 11 paragrafo 1 o 3 di detto protocollo. (5). Il presente Accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
(Seguono le firme )
L’esenzione dall’IVA è concessa mediante rimborso.
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione alla divisione principale dell’amministrazione norvegese delle contribuzioni (Skatt Øst ) degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione norvegese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L’esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell’IVA.
L’esenzione dall’IVA è concessa mediante rimborso.
L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 36 400 corone islandesi (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione alla direzione islandese delle entrate interne (Ríkisskattstjóri ) degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione islandese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
L’esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell’IVA.
L’esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera.
L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
L’esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione del Liechtenstein.
L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o dell’Unione europea o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti cui è fatto riferimento nel presente Accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.
(1). A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/201312nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate. (2). I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo. (3). La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. (4). Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese. (5). Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
(1). Nel quadro del presente Accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio svizzero, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/9613e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/201314, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. (2). I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall’OLAF in stretta cooperazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre competenti autorità svizzere da questo designate, che sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. (3). Se lo desiderano, le autorità svizzere interessate possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all’OLAF. (4). Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità svizzere prestano agli investigatori dell’OLAF, a norma del diritto nazionale, l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto. (5). L’OLAF comunica il prima possibile al Controllo federale delle finanze della Svizzera o alle altre competenti autorità svizzere designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.
(1). Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell’Unione europea procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle Parti contraenti, svolgono consultazioni. (2). Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione europea di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un’irregolarità inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione europea.
Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’Unione europea, negli Stati membri o in Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti contraenti.
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9515.
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente Accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o dell’Unione europea o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.
(1). A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 nonché degli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate. (2). I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo. (3). La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. (4). Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese. (5). L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
(1). Nel quadro del presente Accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Liechtenstein, secondo le modalità e alle condizioni di cui ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. (2). I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall’OLAF in stretta cooperazione con l’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o con altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall’Ufficio, che saranno informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Liechtenstein possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. (3). Se lo desiderano, le autorità interessate del Liechtenstein possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all’OLAF. (4). Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano agli investigatori dell’OLAF, a norma del diritto nazionale, l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto. (5). L’OLAF comunica il prima possibile all’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o alle altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall’Ufficio qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.
(1). Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e dell’Unione europea procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle Parti contraenti, svolgono consultazioni. (2). Le autorità competenti del Liechtenstein informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione europea di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un’irregolarità inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione europea. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’Unione europea, negli Stati membri o nel Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti contraenti.
Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commissione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente Accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
| Stati parte | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Islanda | 7 novembre | 2022 | 1° dicembre | 2022 |
| Liechtenstein | 7 febbraio | 2020 | 1° marzo | 2020 |
| Norvegia* | 16 dicembre | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Svizzera | 11 febbraio | 2020 | 1° marzo | 2020 |
| Unione europea | 21 maggio | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo può essere consultato sul sito Internet del Consiglio dell’Unione Europeahttps://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/ agreement/?id=2018049&DocLanguage=enoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
RU 2020 737. La correzione del 16 nov. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 680). ↩
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. ↩
GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40. ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.142.392.68 ↩
RS 0.362.311 ↩
RS 0.142.395.141 ↩
Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. ↩
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1. ↩
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1. ↩
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1). ↩
Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. ↩
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. ↩
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. ↩
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. ↩
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