0.362.316•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021‒2027
0.362.316Bilateral International Treaty1 ago 2024
Concluso il 28 novembre 2023
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20241
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 2024
(Stato 1° agosto 2024)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»,
e
l’Unione europea,
in seguito denominata «Unione»,
congiuntamente «le parti»,
visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen2(«Accordo di associazione con la Svizzera»),
considerando quanto segue:
(1) L’Unione ha istituito lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Financial Support for Border Management and Visa Policy , BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, mediante il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio3(regolamento BMVI).
(2) Il regolamento BMVI costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera.
(3) Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, costituisce uno strumento specifico nel contesto dell’acquis di Schengen volto a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, nel pieno rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dai Paesi associati riguardo ai diritti fondamentali, e a sostenere l’attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, contribuendo in tal modo ad assicurare un livello elevato di sicurezza negli Stati membri e nei Paesi associati.
(4) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento BMVI, l’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a, e le risorse aggiuntive fornite in virtù del medesimo regolamento sono attuati in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio4(regolamento finanziario) e del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio5(CPR).
(5) A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI da parte dei Paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
(6) Poiché il BMVI offre l’opportunità di attuare azioni in regime di gestione concorrente, di gestione diretta e di gestione indiretta, il presente accordo dovrebbe consentire di ricorrere a uno qualsiasi di questi regimi in Svizzera, conformemente ai principi e alle norme dell’Unione in materia di gestione e controllo finanziario.
(7) Alla luce della natura sui generis dell’acquis di Schengen e dell’importanza della sua applicazione uniforme per l’integrità dello spazio Schengen, tutte le norme applicabili alla gestione dei programmi dovrebbero applicarsi in Svizzera allo stesso modo che negli Stati membri.
(8) Per facilitare il calcolo e l’uso dei contributi annuali della Svizzera al BMVI, i suoi contributi per il periodo 2021−2027 dovrebbero essere versati in cinque rate annuali dal 2023 al 2027. Dal 2023 al 2025 i contributi annuali dovrebbero essere stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero essere stabiliti nel 2026 sulla base del prodotto interno lordo nominale di tutti gli Stati partecipanti al BMVI tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati.
(9) In linea con il principio della parità di trattamento, la Svizzera dovrebbe beneficiare di eventuali entrate residue quali definite all’articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio6(regolamento ETIAS). Nel quadro del BMVI, i contributi finanziari che la Svizzera è tenuta a versare al BMVI sono ridotti in misura proporzionale.
(10) Il trattamento dei dati personali da parte della Svizzera nell’ambito dell’attuazione del presente accordo deve essere disciplinato dalla legislazione nazionale del Paese in materia di protezione dei dati.
(11) La Svizzera non è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma è parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali7e relativi protocolli e, di conseguenza, rispetta i diritti e i principi ivi riconosciuti e sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. I riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea contenuti nel regolamento BMVI, nel CPR e nel presente accordo dovrebbero pertanto essere intesi come riferimenti a tale Convenzione e ai relativi protocolli ratificati dalla Svizzera e all’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
(12) Non essendo vincolata dai riferimenti all’acquis dell’Unione in materia di ambiente, la Svizzera dovrebbe attuare il BMVI e il presente accordo in linea con l’accordo di Parigi8e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy , BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo di programmazione 2021−2027, a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148 (regolamento BMVI).
Le disposizioni di cui al primo comma sono: (a) gli articoli 33, 36, 61, 63, 97−106, 115−116, 125−129, 135−144, 154, 155 paragrafi 1, 2, 4, 6 e 7, 180 e 254−257 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (regolamento finanziario); (b) il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio9; (c) il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio10e il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11; (d) gli articoli 1−4, 7−9, 15−17, 21−24, 35−42, 44−107, 113−115 e 119, nonché gli allegati del regolamento (UE) 2021/1060 (CPR) pertinenti al BMVI. 2. In caso di modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario pertinenti al BMVI: (a) la Commissione europea ne informa quanto prima la Svizzera e, su richiesta di quest’ultima, fornisce spiegazioni in merito a tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione; (b) fatto salvo l’articolo 14 paragrafo 4, la Commissione europea (a nome dell’Unione) e la Svizzera possono decidere di comune accordo di apportare qualsiasi modifica al paragrafo 1 secondo comma lettera a del presente articolo necessaria per tener conto di tale modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario. 3. La Svizzera applica e, se necessario, attua: (a) qualsiasi atto giuridico del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi la CPR, limitatamente alle disposizioni relative all’applicazione del regolamento BMVI; (b) qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato dalla Commissione europea sulla base della CPR, limitatamente alle disposizioni relative all’applicazione del regolamento BMVI. Per fare in modo che ciò avvenga, la Commissione europea: (a) informa quanto prima la Svizzera di tutte le proposte di atti di cui al primo comma, lettere a e b, e, su richiesta della Svizzera, fornisce spiegazioni in merito a tali proposte; (b) notifica quanto prima alla Svizzera tutti gli atti di cui al primo comma lettera a o b.
La Svizzera può informare quanto prima l’Unione della sua posizione in merito alle proposte e l’Unione ne tiene debitamente conto.
La Svizzera notifica all’Unione quanto prima, e in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla notifica, la propria decisione di accettare gli atti a essa notificati dall’Unione a norma del primo comma lettera a o b. 4. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività finanziate dal BMVI a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.
Nel garantire il rispetto da parte della Svizzera delle disposizioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 secondo comma lettera d:
L’esecuzione forzata di tali decisioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è apposta alla decisione pertinente dall’autorità competente di cui al terzo comma, con la sola verifica dell’autenticità della decisione.
Il Governo Svizzero designa a tal fine un’autorità competente e comunica tale designazione alla Commissione, che a sua volta ne informa la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Assolte tali formalità su richiesta della Commissione, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata secondo la legislazione svizzera richiedendola direttamente all’autorità competente.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera. 2. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in relazione all’applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in una convenzione di sovvenzione rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo costituiscono titolo esecutivo in Svizzera al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.
La Svizzera e l’Unione si garantiscono reciprocamente un’assistenza efficace nei casi in cui le rispettive autorità competenti avviino indagini o procedimenti giudiziari, conformemente al quadro giuridico applicabile, riguardanti la tutela degli interessi finanziari di entrambe le parti nell’ambito del presente accordo. 3. La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall’Unione conformemente all’articolo 325 paragrafo 4 TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo. 4. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, l’OLAF, l’EPPO, la Corte dei conti e le autorità competenti della Svizzera avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
L’OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero per quanto riguarda il BMVI nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, integrato dal regolamento (UE) n. 883/2013.
Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che, se dette autorità lo desiderano, possono essere eseguiti congiuntamente con le stesse.
La competenza della Corte dei conti di cui all’articolo 287 paragrafi 1 e 2 TFUE si estende alle entrate e alle spese connesse all’attuazione del regolamento BMVI da parte della Svizzera, anche nel territorio di quest’ultima.
Conformemente all’articolo 287 paragrafo 3 TFUE e alla parte prima, titolo XIV, capo 1 del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il BMVI, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.
Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Dette istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le eventuali entrate residue dell’ETIAS dopo la copertura dei suoi costi di funzionamento e di manutenzione di cui all’articolo 86 del regolamento ETIAS (eccedenze) sono dedotte dal contributo finanziario finale della Svizzera al BMVI, secondo la formula descritta nell’allegato II.
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione e dal diritto della Svizzera. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.
In caso di controversia in merito all’applicazione del presente accordo, si applica la procedura di cui all’articolo 10 dell’accordo di associazione con la Svizzera.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaventitré.
| Per la Confederazione Svizzera: Rita Adam | Per l’Unione europea: Marcos Alonso Alonso Corinna Ullrich |
|---|
1. Il calcolo del contributo finanziario tiene conto dell’importo di cui all’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento BMVI.
2. Per gli anni 2023−2025, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio del BMVI conformemente alla tabella seguente:
(in EUR)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 55 805 213 | 55 805 213 | 55 805 213 |
La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di approvazione del programma di cui all’articolo 23 della CPR.
3. Il contributo finanziario della Svizzera al BMVI per gli anni 2026 e 2027 è calcolato come segue:
Per ogni anno dal 2020 al 2024, gli importi relativi al prodotto interno lordo (PIL) nominale della Svizzera disponibili dal 31 marzo 2026 su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano al BMVI per ogni rispettivo anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni dal 2020 al 2024 è applicata: – alla somma degli stanziamenti d’impegno del bilancio adottato e delle successive modifiche o storni impegnati alla fine di ogni anno per il BMVI per gli anni dal 2021 al 2025; – agli stanziamenti d’impegno annuali del bilancio adottato per il BMVI per l’esercizio 2026 effettuati all’inizio dell’esercizio 2026; e – agli stanziamenti d’impegno annuali in base alla dotazione BMVI per l’esercizio 2027 inclusi nel progetto di bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2027 adottato dalla Commissione,
al fine di ottenere l’importo totale che la Svizzera è tenuta a versare per l’intero periodo di attuazione del BMVI.
Da detto importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, per ottenere l’importo totale dei suoi contributi per gli anni 2026 e 2027. Metà di questo importo è versata nel 2026 e l’altra metà nel 2027.
4. Il pagamento del contributo finanziario e il calcolo degli importi dovuti o da percepire sono espressi in euro.
5. La Svizzera versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all’applicazione di interessi di mora sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Per ogni esercizio finanziario in cui vengono generate eccedenze così come definite all’articolo 86 del regolamento ETIAS, gli importi del prodotto interno lordo (PIL) nominale della Svizzera disponibili dal 31 marzo su Eurostat (PIL a prezzi correnti) sono divisi per la somma degli importi relativi al PIL nominale di tutti gli Stati che partecipano all’ETIAS per il rispettivo anno; tale procedura si conclude con l’esercizio finanziario 2026.
La media delle percentuali ottenute è applicata alle eccedenze totali generate. Il contributo finanziario svizzero per il 2027 destinato allo strumento tematico è ridotto dell’importo risultante.
RU 2024 358 ↩
RS 0.362.31 ↩
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48). ↩
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159). ↩
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). ↩
RS 0.101 ↩
RS 0.814.012 ↩
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). ↩
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). ↩
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.632.231.422 ; GU L 336 del 23.12.1994, pag. 273. ↩
RS 0.172.052.68 ; GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430. ↩
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