0.362.380.080•Scambio di note del 16 gennaio 2019 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
0.362.380.080Bilateral International Treaty16 gen 2019
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 16 gennaio 2019 (Stato 16 gennaio 2019)
Traduzione
| Missione della Svizzera presso l’Unione europea | Bruxelles, 16 gennaio 2019 Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 12 dicembre 2018, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) Documento del Consiglio: PE-CONS 50/18 Data di adozione: 6 novembre 2018»2
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 12 dicembre 2018 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo, i seguenti scambi di note saranno estinti: – Scambio di note del 28 marzo 20083tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto; – Scambio di note del 28 marzo 20084tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto; – Scambio di note del 17 dicembre 20095tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; – Scambio di note del 15 dicembre 20106tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto; – Scambio di note del 4 gennaio 20117tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1211/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto; – Scambio di note del 19 febbraio 20148tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1289/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne; – Scambio di note del 24 aprile 20149tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 259/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; – Scambio di note del 6 giugno 201410tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 509/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne; – Scambio di note del 28 marzo 201711tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/372 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne; – Scambio di note del 28 marzo 201712tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/371 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne; – Scambio di note del 7 giugno 201713tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/850 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
RS 0.362.31 ↩
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione), versione della GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39. ↩
[RU 2008 1201] ↩
[RU 2008 1207] ↩
[RU 2010 479] ↩
[RU 2011 337] ↩
[RU 2011 525] ↩
[RU 2014 585] ↩
[RU 2014 991] ↩
[RU 2014 1715] ↩
[RU 2017 2425] ↩
[RU 2017 2427] ↩
[RU 2017 3531] ↩
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