0.362.380.085•Scambio di note del 20 dicembre 2018 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
0.362.380.085Bilateral International Treaty28 dic 2019
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 28 dicembre 20191
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20212
In vigore mediante scambio di note dall’11 maggio 20213
(Stato 11 maggio 2021)
Traduzione
| Missione della Svizzera presso l’Unione europea | Bruxelles, 20 dicembre 2018 Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles |
|---|
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 20 novembre 2018, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20044, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 Documento del Consiglio: PE-CONS 35/18 Data dell’adozione: 19 novembre 2018»5
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 20 novembre 2018 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Con la messa in servizio del sistema d’informazione Schengen adattato, che sarà decisa dalla Commissione europea conformemente all’articolo 66 paragrafo 2 del regolamento summenzionato, lo scambio di note del 28 marzo 20086tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS IIsarà estinto.
Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
La seguente disposizione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, è applicata provvisoriamente dalla Svizzera: art. 63 n. 9. ↩
RU 2021 365 ↩
RU 2021 367 ↩
RS 0.362.31 ↩
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14. ↩
[RU 2008 5119] ↩
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