0.362.381.003•Scambio di note del 24 agosto 2021 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica
0.362.381.003Bilateral International Treaty24 ago 2021
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 24 agosto 2021
(Stato 24 agosto 2021)
Traduzione
| Missione della Svizzera presso l’Unione europea | Bruxelles, 24 agosto 2021 Commissione europea Segretariato generale, SG.B.2 Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 27 luglio 2021, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione [del 26 luglio 2021] che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica»2.
Detto regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2021)4902 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 27 luglio 2021 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta. Si applica simultaneamente con e allo stesso modo dello scambio di note dell’11 ottobre 20183tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226. Il presente accordo può essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
RS 0.362.31 ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione, del 26 luglio 2021, che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, versione della GU L 267 del 27.7.2021, pag. 1. ↩
RS 0.362.380.098 ↩
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