0.412.123.209.12•Accordo tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre des sages-femmes du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici della Svizzera e del Québec
0.412.123.209.12Bilateral International Treaty20 gen 2023
Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023
(Stato 20 gennaio 2023)
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre des sages-femmes du Québec
denominati di seguito «le Parti»,
considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 20221;
considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’Ordre des sages-femmes du Québec, legalmente costituito in virtù dellaLoi sur les sages-femmes du Québec (RLRQ, c. S-0.1*),* rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di levatrice, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
considerati i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di levatrice nei territori della Svizzera e del Québec;
considerato che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esiste una differenza sostanziale tra queste professioni per quanto riguarda i campi di pratica;
considerato che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a compensare la differenza sostanziale individuata dalle autorità competenti per quanto riguarda i campi di pratica della professione di levatrice in Svizzera e in Québec,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di levatrice.
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.
4.1 «Territorio d’origine»
Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di levatrice possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.
4.2 «Territorio ospitante»
Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine.
4.3 «Richiedente»
Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.
4.4 «Beneficiario»
Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante.
4.5 «Titolo formativo»
Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.
4.6 «Campo di pratica»
Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.
4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»
Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di levatrice, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.
4.8 «Esperienza professionale»
Esercizio effettivo e legale della professione di levatrice di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.
4.9 «Differenza sostanziale»
Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno.
Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine.
4.10 «Provvedimento di compensazione»
Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale.
Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche.
I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti.
4.11 «Tirocinio di adattamento»
Esercizio della professione di levatrice svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato.
Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.
4.12 «Prova attitudinale»
Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.
In Svizzera
5.1 Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di levatrice nel territorio della Svizzera emerge che la differenza sostanziale nel campo di pratica è la seguente:
in Svizzera la formazione pratica si svolge principalmente negli ospedali e permette la supervisione della gravidanza, del parto e della fase post partum sotto la responsabilità della levatrice in condizioni fisiologiche; inoltre, nel quadro della collaborazione interprofessionale prevede la presa in carico delle puerpere e dei neonati a rischio e affetti da patologie.
Alla luce di questa differenza sostanziale, sono necessari provvedimenti di compensazione.
5.2 Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice in Svizzera sono le seguenti:
Considerata l’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo, la durata del tirocinio di adattamento di cui all’articolo 5.2 capoverso 1 paragrafo c numeroi) può essere stabilita dalla Croce Rossa Svizzera. L’esperienza professionale può essere acquisita in Québec o altrove, nell’ambito di un impiego, di un tirocinio, di un’attività di ricerca o di un’attività esercitata in vista dell’ottenimento di un certificato attinente alla professione di levatrice.
In Québec
5.3 Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di levatrice nel territorio del Québec emerge che la differenza sostanziale nel campo di pratica è la seguente:
in Québec la formazione pratica si svolge principalmente nelle case nascita (fuori dagli ospedali) dove è possibile garantire la supervisione della gravidanza, del parto e della fase post partum sotto la responsabilità della levatrice in condizioni normali. Pertanto, la maggior parte delle nascite non avviene in ospedale.
Alla luce di questa differenza sostanziale, sono richiesti provvedimenti di compensazione.
5.4 Le condizioni stabilite dall’Ordre des sages-femmes du Québec che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di levatrice in Québec sono le seguenti:
L’ordine professionaledetermina la durata del tirocinio di adattamento in funzione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo. L’esperienza professionale può essere acquisita in Svizzera o altrove, nell’ambito di un impiego, di un tirocinio, di un’attività di ricerca o di un’attività esercitata in vista dell’ottenimento di un certificato attinente all’esercizio della professione di levatrice;
ii) ottenere una certificazione in urgenze ostetriche entro i termini previsti (formazioni riconosciute dall’Ordre des sages-femmes du Québec ) o completare la formazione prima della fine del tirocinio di adattamento,
iii) ottenere una certificazione in rianimazione neonatale avanzata con intubazione e cateterismo ombelicale entro i termini previsti (formazione riconosciuta dall’Ordre des sages-femmes du Québec) o completare la formazione prima della fine del tirocinio di adattamento,
iv) portare a termine la formazione della durata massima di dodici (12) ore Sage-femme: prescrire et administrer des médicaments dans le cadre de la nouvelle réglementation organizzata online dall’Ordre des sages-femmes du Québec.
In Québec
6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni e le modalità descritte nell’articolo 5.4 paragrafi a) e b) e nell’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre des sages-femmes du Québec , conformemente all’articolo 42.1 paragrafo 1.1 e all’articolo 42.3 delCode des professions, un permesso restrittivo temporaneo per adempiere al provvedimento di compensazione previsto nell’articolo 5.4 paragrafo c) e per adempiere alla condizione prevista nel paragrafo d) dello stesso articolo, se necessario. 6.2 Il richiedente che soddisfa tutte le condizioni per l’ottenimento previste dall’articolo 5.4 e le modalità previste dall’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre des sages-femmes du Québec il permesso all’esercizio della professione di levatrice. 6.3 L’esercizio della professione di levatrice è descritto negli articoli 6, 7 e 8 dellaLoi sur les sages-femmes .
In Svizzera
6.4 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l’equivalenza del titolo quebecchese con il Bachelor of Science SUP di levatrice. 6.5 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e sulle legislazioni cantonali.
In Svizzera
7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
Croce Rossa Svizzera Riconoscimento dei titoli professionali Professioni sanitarie Werkstrasse 18 3084 Wabern
7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:
In Québec
7.3 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
Ordre des sages-femmes du Québec 1200, avenue Papineau, bureau 450 Montréal, QC, H2K 4R5 info@osfq.org Telefono: 514 286-1313 Numero verde: 1 877 711-1313 Fax: 514 286-0008
Per l’invio delle domande deve essere utilizzato l’apposito modulo e devono essere versati gli importi richiesti dall’Ordre des sages-femmes du Québec .
7.4 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all’Ordre des sages-femmes du Québec i seguenti documenti:
Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:
In Svizzera
9.1 In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.
In Québec
9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre des sages-femmes du Québec entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione. 9.3 L’Ordre des sages-femmes du Québec comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico. 9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle all’Ordre des sages-femmes du Québec almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione. Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda. Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des sages-femmes du Québec . 9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente tramite raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.
Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.
Nell’ottica di organizzare tirocini e di supportare i richiedenti, le Parti si impegnano, per quanto possibile, a informarsi reciprocamente in merito ai posti di tirocinio disponibili nei rispettivi territori.
Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»).
Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori.
Per la Svizzera:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione
e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2,
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch
Per il Québec:
Présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec
presidente@osfq.org
1200, avenue Papineau
Montréal, (Québec) H2K 4R5
Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti la professione di levatrice.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.
L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le Parti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure.
Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.
Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
Gli elenchi dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento possono essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Ilpresente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.
Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici.Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.
| Per la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama | Per l’Ordre des sages-femmes du Québec: Julie Pelletier |
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