0.412.123.209.13•Accordo tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec
0.412.123.209.13Bilateral International Treaty20 gen 2023
Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023
(Stato 20 gennaio 2023)
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
denominati di seguito «le Parti»,
considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 20221;
considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec , legalmente costituito in virtù delCode des professions (RLRQ, c. C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
considerato che al termine dell’analisi le autorità competenti hanno constatato che i titoli formativi e i campi di pratica sono equivalenti e non è necessario disporre provvedimenti di compensazione,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue. 4.1 «Territorio d’origine»Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di odontotecnico in Svizzera o di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo. 4.2 «Territorio ospitante»Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine. 4.3 «Richiedente»Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante. 4.4 «Beneficiario»Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante. 4.5 «Titolo formativo»Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec. 4.6 «Campo di pratica»Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione. 4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.
In Svizzera:
5.1 Le condizioni stabilite dalla SEFRI che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di odontotecnico in Svizzera sono le seguenti:
In Québec:
5.2 Le condizioni stabilite dall’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec sono le seguenti:
In Québec: 6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici. 6.2 L’autorizzazione legale presenta le seguenti caratteristiche. Oltre a quelle consentite dalla legge, si possono svolgere le seguenti attività professionali: progettare, fabbricare e riparare protesi e apparecchi ortodontici secondo una prescrizione. Il titolare di un permesso di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici iscritto all’albo dei membri dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec può avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali: «technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» e «D.P.A.T.»
In Svizzera: 6.3 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI che sancisce l’equivalenza del titolo formativo quebecchese con l’attestato federale di capacità di odontotecnico. 6.4 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI. Talvolta è richiesta un’iscrizione pro forma in un registro cantonale, che non dipende da altre formalità legate alle qualifiche professionali.
In Svizzera: 7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica al seguente indirizzo: www.sbfi.admin.ch/becc 7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve caricare nel sistema informatico accessibile tramite il link riportato qui sopra una copia digitale delle sue qualifiche professionali e di un documento d’identità.
In Québec:
7.3 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
7.4 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec i seguenti documenti:
c) un documento d’identità munito di fotografia;
d) una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti dellaCharte de la langue française (chapitre C-11) .
Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:
In Svizzera: 9.1 In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti dellalegge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.
In Québec: 9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione. 9.3 L’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico. 9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione. Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec e designato da quest’ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda. Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec . 9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.
Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.
Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»).
Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori.
Per la Svizzera :
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch
Per il Québec:
Secrétaire de l’Ordre
Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
1200, McGill College, Suite 1500, BP 51
Montréal (Québec) H3B 4G7
dg@otpadq.com
Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.
L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure.
Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.
Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
L’elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.1 b) e 5.2 a) può comunque essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia, i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.
Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.
| Per la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama | Per l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec: Stéphan Provencher |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.412.123.209.13",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83",
"documentDate": "2022-06-14",
"inForceSince": "2023-01-20"
},
"content": {
"number": "0.412.123.209.13",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.412.123.209.13",
"hash": "befb644f8eda7cfabf5a40f146d408df41db0827c998df6faf71e8112c11af74",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.412.123.209.13",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:09.771Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-83-20230120-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83",
"documentDate": "2022-06-14",
"inForceSince": "2023-01-20",
"manifestations": [
{
"title": "Absprache vom 14. Juni 2022 zwischen dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und dem Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec über die gegenseitige Anerkennung der Berufsqualifikationen von Zahntechnikerinnen bzw. Zahntechnikern in der Schweiz und Zahnersatz- und Zahnspangentechnologinnen bzw. -technologen in Quebec",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-83-20230120-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/de/xml"
},
{
"title": "Arrangement du 14 juin 2022 entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens-dentistes en Suisse et des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-83-20230120-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 14 giugno 2022 tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-83-20230120-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/83/20230120/it/xml"
}
}