0.412.123.209.16•Accordo tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e l’Ordre des architectes du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli architetti in Svizzera e degli architetti in Québec
0.412.123.209.16Bilateral International Treaty1 ott 2025
Concluso il 26 novembre 2024
Entrato in vigore il 1° ottobre 2025
(Stato 1° ottobre 2025)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
e
l’Ordre des architectes du Québec
denominati di seguito «le Parti»,
considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 20221;
considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), el’Ordre des architectes du Québec , legalmente costituito in virtù dellaLoi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di architetto in Svizzera e di architetto in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
considerato che al termine di tale analisi le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra queste professioni per quanto riguarda i titoli formativi;
considerato che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a permettere l’acquisizione di conoscenze proprie all’esercizio della professione e a compensare le differenze sostanziali individuate dalle autorità competenti per quanto riguarda i titoli formativi tra la professione di architetto in Svizzera e di architetto in Québec;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di architetto in Svizzera e di architetto in Québec.
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
In Svizzera si applica a titolo facoltativo alle persone fisiche che intendono esercitare la loro professione nei Cantoni che non richiedono il previo riconoscimento delle qualifiche professionali estere.
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sottoelencati sono da intendersi come segue: 4.1 «Territorio d’origine»Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di architetto in Svizzera o di architetto in Québec possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo. 4.2 «Territorio ospitante»Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine. 4.3 «Richiedente»Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante. 4.4 «Beneficiario»Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante. 4.5 «Titolo formativo»Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec. 4.6 «Campo di pratica»Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione. 4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di architetto in Svizzera o di architetto in Québec, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative. 4.8 «Esperienza professionale»Esercizio effettivo e legale della professione di architetto di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali. 4.9 «Differenza sostanziale»Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno.
Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine. 4.10 «Provvedimento di compensazione»Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale.
Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche.
I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionati, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti. 4.11 «Tirocinio di adattamento»Esercizio della professione di architetto svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio viene valutato.
Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec. 4.12 «Prova attitudinale»Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.
In Svizzera:
5.1 Le condizioni stabilite dalla SEFRI che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di architetto in Svizzera sono le seguenti:
In Québec:
5.2 Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di architetto nel territorio del Québec, le differenze sostanziali che riguardano i titoli formativi e includono un’esperienza professionale specifica sono le seguenti:
5.3 Le condizioni stabilite dall’Ordre des architectes du Québec che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di architetto in Québec sono le seguenti:
a) aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
i. Master of Arts BFH / HES-SO in Architecture (Berner Fachhochschule e Haute école spécialisée de Suisse occidentale),
ii. Master of Arts Hochschule Luzern/FHZ in Architecture / Master of Arts FHNW in Architektur (Hochschule Luzern e Fachhochschule Nordwestschweiz),
iii. Master of Arts ZHAW in Architektur (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften),
iv. Diplôme en/in architecture, Master of Science/Arts ETH in Architektur / Master of Science/Arts EPF in Architecture (EPFL, École polytechnique fédérale de Lausanne – ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich),
v. Diploma in architettura, Master of Science/Arts in Architecture (Accademia di Architettura, Università della Svizzera italiana);
b) avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti dellaCharte de la langue française (RLRQ, c. C-11);
c) avere esercitato la professione di architetto per un periodo di almeno tre anni oppure, se questa condizione non è soddisfatta, adempiere uno dei seguenti provvedimenti di compensazione:
i. esercitare la professione per un anno, a tempo pieno (35 ore settimanali), presso uno studio di architettura in Québec, sotto la responsabilità di un membro dell’Ordre des architectes du Québec , dopo aver ottenuto un permesso restrittivo temporaneo rilasciato dallo stessoOrdre des architectes du Québec , al fine di familiarizzarsi con il contesto di pratica professionale quebecchese e, in particolare, con ilCode national du bâtiment , gli appalti, la negoziazione contrattuale e l’amministrazione del progetto;
ii. superare l’Examen des architectes du Canada organizzato dall’Ordre des architectes du Québec (ExAC). Il richiedente è esonerato dalle 2 800 ore di esperienza e dalla presentazione dei rapporti sullo stage solitamente richiesti per l’iscrizione all’ExAC;
d) impegnarsi a seguire, durante l’anno successivo all’iscrizione alTableau de l’Ordre des architectes du Québec , le formazioni impartite dall’Ordre des architectes du Québec e previste all’articolo 6.2.
5.4 Se una delle autorità competenti rileva un numero sostanziale di domande da parte dei titolari di diplomi che non sono contemplati dagli articoli 5.1 e 5.3, le Parti si adoperano per trovare una soluzione a questa situazione nel quadro dell’articolo 10 del presente Accordo. In caso di necessità sono disposte ad avviare trattative in vista di un adeguamento dell’Accordo per una sua attuazione efficace.
In Québec:
6.1 Il richiedente che soddisfa le condizioni e le modalità descritte nell’articolo 5.3 riceve dall’Ordre des architectes du Québec l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di architetto.
6.2 Il titolare di questa autorizzazione legale deve seguire, durante l’anno successivo all’iscrizione alTableau de l’Ordre des architectes du Québec , le seguenti formazioni impartite dall’Ordre des architectes du Québec :
Se questa condizione non è adempiuta entro il termine impartito, il professionista è radiato dalTableau de l’Ordre . L’architetto radiato dall’albo potrà iscriversi nuovamente all’Ordre des architectes du Québec dopo aver svolto le suddette formazioni e aver adempiuto le altre condizioni richieste per la sua nuova iscrizione.
In Svizzera: 6.3 Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI che sancisce l’equivalenza del titolo formativo quebecchese con un master in architettura rilasciato da una scuola universitaria svizzera. 6.4 L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI.
In Svizzera:
7.1 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica al seguente indirizzo:
www.sbfi.admin.ch/becc
7.2 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve caricare nel sistema informatico accessibile mediante il link di cui sopra una copia digitale del titolo formativo menzionato all’articolo 5.1, di cui è titolare, nonché di un documento d’identità e dell’attestato di membro a pieno titolo dell’Ordre des architectes du Québec .
7.3 Se il richiedente desidera esercitare la propria professione in un Cantone che dispone di una regolamentazione specifica, la SEFRI ne informa l’autorità competente.
In Québec:
7.4 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali all’Ordre des architectes du Québec per via elettronica al seguente indirizzo:
admission@oaq.com
7.5 Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all’Ordre des architectes du Québec i seguenti documenti:
Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:
In Svizzera: 9.1 In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.
In Québec: 9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione delComité d’admission de l’Ordre des architectes du Québec che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta al segretario dell’Ordre des architectes du Québec entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione. 9.3 L’Ordre des architectes du Québec comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso mediante raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico. 9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per scritto, il richiedente deve inviarle al segretario dell’Ordre des architectes du Québec , all’indirizzosecretaire@oaq.comalmeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione. Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre des architectes e designato da quest’ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda. Il comitato è composto da persone diverse rispetto a quelle che hanno emanato la prima decisione. 9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente mediante raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.
Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.
Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»).
Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori:
Per il Québec:
Secrétaire de l’Ordre
Ordre des architectes du Québec
420, rue McGill, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2G1
secretaire@oaq.com
Per la Svizzera:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
unità Riconoscimento delle qualifiche professionali ANBQ
Einsteinstrasse 2,
3003 Berna
poc@sbfi.admin.ch
Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti la professione di architetto in Svizzera e di architetto in Québec.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.
Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.
Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché di ogni eventuale progetto di emendamento.
Ciascuna Parte notifica all’altra l’adempimento delle formalità interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima di queste notifiche.
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
L’elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 può essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.
Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.In fede di che , i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli architetti in Svizzera e degli architetti in Québec.Fatto a Berna in due esemplari, in francese, il 26 novembre 2024.
| Per il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Martina Hirayama | Per l’Ordre des architectes du Québec: Pierre Corriveau |
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