0.413.454.1•Scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996
0.413.454.1Bilateral International Treaty5 feb 1999
tra la Svizzera e l’Italia
sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole
svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera
Entrato in vigore il 5 febbraio 1999
(Stato 18 dicembre 2013)
Originale
| Ministero degli Affari Esteri | Roma, 6 settembre 1996 |
|---|---|
| Il Direttore Generale | |
| delle Relazioni Culturali | |
| S.E. | |
| Dante Martinelli | |
| Ambasciatore di Svizzera | |
| Roma |
Eccellenza,
Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto 1996, il cui testo è il seguente:
«Signor Direttore Generale,
con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1° dicembre 1995 ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco riconoscimento delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell’ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi (Università e Politecnici in Svizzera; Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l’onore di informarLa che l’Ufficio federale svizzero dell’educazione e della scienza, dopo avere consultato le autorità universitarie svizzere e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, può accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l’onore dunque di proporLe il seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati.
Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all’elenco allegato.
Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all’elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell’istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
I benefici di cui agli articoli 1 e 2 potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia, secondo quanto indicato all’articolo 6, lettera b.
Le Scuole svizzere di cui all’articolo 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite: – insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell’articolo 6; – lo svolgimento di detti programmi è affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico è a carico delle scuole; – un rapresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere; – la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997–1999) verterà sui programmi dell’ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999; – ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all’articolo 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l’applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.
La parte italiana è disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che in futuro la parte svizzera, a livello cantonale o federale, potrà decidere riguardo agli Istituti italiani di cui all’articolo 1.
– verificare l’estensibilità della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima;
– prendere atto eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche già notificate per via diplomatica all’altra Parte al momento del loro verificarsi;
– proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all’articolo 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi.
c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.
Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all’articolo 2 possono preseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalità previste dall’articolo 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.
Le due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere, adotteranno appositi provvedimenti per consentire, fin dall’anno accademico 1996/97, l’ammissione alle Università, Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei due Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli articoli 1 e 2, in possesso dei diplomi conseguiti alle condizioni stabilite dalla presente intensa.
Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l’onore di proporLe che la presente Lettera e la Sua riposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l’avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.
Quest’Accordo può essere denunziato in qualsiasi momento, con preavviso di un anno.»
Ho l’onore di confermarLe che il Governo Italiano è d’accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un’intesa tra i nostri due Paesi.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.
| Min. Plen. I cl: | |
|---|---|
| Michelangelo Jacobucci |
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