0.414.1•Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università
0.414.1Multilateral International Treaty25 apr 1991
Conclusa a Parigi l’11 dicembre 1953
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 aprile 1991
(Stato 27 agosto 2002)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio di Europa è di perseguire una politica di azione comune nell’ambito culturale e scientifico;
Considerando che questo obiettivo sarebbe più agevolmente raggiunto se la gioventù europea potesse liberamente accedere alle risorse intellettuali dei Membri;
Considerando che l’Università rappresenta una delle principali fonti dell’attività intellettuale di un Paese;
Considerando che gli studenti che hanno terminato con successo i loro studi superiori sul territorio di un Membro dovrebbero vedersi offrire ogni possibile agevolazione per accedere ad una università di loro scelta situata sul territorio di un altro Membro;
Considerando che tali agevolazioni che sono altresì auspicabili nell’interesse della libera circolazione da un Paese all’altro richiedono il reciproco riconoscimento dei diplomi per l’ammissione alle Università,
Hanno convenuto quanto segue:
Ciascuna Parte Contraente deve indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni dell’articolo precedente.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa deve notificare alle altre Parti Contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di loro in attuazione dell’articolo 2 precedente e tenere informato il Comitato dei Ministri riguardo all’avanzamento realizzato nell’attuazione della presente Convenzione.
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione: (a) il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o ogni altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma che conferisce al titolare o all’interessato il diritto di presentare una domanda di ammissione ad una università; (b) per «università» si intendono: (i) le università; (ii) gli istituti considerati come aventi la stessa natura di una università dalla Parte Contraente sul cui territorio sono situati.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato che avrà ricevuto tale invito potrà aderire alla presente Convenzione depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio che notificherà questo deposito a tutte le Parti Contraenti. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del suo strumento di adesione.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, l’11 dicembre 1953, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.(Seguono le firme)
1. Nell’ambito del Consiglio d’Europa e in quanto organo del Consiglio della Cooperazione Culturale (CCC), durante gli anni 1973 e 1974 il Comitato dell’insegnamento superiore e della ricerca si è occupato del problema attuale dell’ammissione degli studenti, segnatamente degli studenti stranieri, negli istituti universitari, tenendo presente la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’accesso alle università, aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d’Europa l’11 dicembre 1953.
2. Al termine dei suoi lavori in materia, il Comitato ha curato la redazione della Dichiarazione che riproponiamo nel testo che segue. Lo stesso testo fu adottato dal CCC nell’ottobre del 1974 e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne prese atto nell’aprile del 1975.
3. Tanto il CCC, quanto lo stesso Comitato dei Ministri si sono curati di ricordare che la Dichiarazione non vuole offrire un’interpretazione ufficiale della Convenzione, bensì divulgare negli ambienti interessati gli intendimenti del Comitato dell’insegnamento superiore e della ricerca del CCC.
4. La presente pubblicazione comprende i testi della Convenzione dell’11 dicembre 1953 e del Protocollo aggiuntivo del 3 giugno 19642.
I seguenti principi dovrebbero servire d’orientamento alle autorità nazionali, alle università ed agli istituti ad esse equiparati, nell’applicazione della Convenzione.
La Convenzione mira a favorire la mobilità degli studenti titolari di un diploma rilasciato sul territorio delle Parti contraenti, partendo dal principio che la mobilità sia un obiettivo valido e auspicabile per tutti quanti vorrebbero compiere studi all’estero, a prescindere dalle difficoltà d’accoglienza3.
La Convenzione stabilisce l’equipollenza tra i diplomi nazionali ed esteri nel senso che il titolare di un diploma estero non può vedersi rifiutato l’accesso per il solo motivo che il suo diploma non è nazionale.
Il fatto di possedere un diploma, nell’accezione riservata a questo termine nella Convenzione (in merito si veda anche il paragrafo II.1), non conferisce al suo titolare il diritto di esigere l’ammissione in un’università. Il diploma gli conferisce solo il diritto di sollecitare tale ammissione e l’università cui egli si rivolge non è obbligata ad accordargliela. Il solo obbligo per l’università è di non rifiutare la domanda adducendo che il titolare del diploma non ha i requisiti per essere ammesso.
L’equipollenza definita nell’articolo 1 della Convenzione e ricordata al punto I.2 qui sopra è di natura formale e va riconosciuta non appena siano adempite le condizioni poste dalla Convenzione. Non è possibile evocare al riguardo considerazioni estranee alla Convenzione. In particolare, non è conforme alla stessa far dipendere l’equipollenza da una valutazione materiale del diploma straniero basata sul paragone con il valore materiale di un qualunque diploma nazionale.
Il riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi testé descritto nei punti I.2 e I.4 si basa unicamente sulla normativa in vigore nel Paese ospite e non su quella dei Paese d’origine. Per «Paese d’origine» si intende «quello in cui il diploma è stato rilasciato», quindi non necessariamente il Paese di cui lo studente è cittadino o il Paese da lui prescelto.
a. Considerato che: – l’obiettivo della Convenzione è di promuovere la mobilità, ma nel contempo, – giusta l’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione, l’ammissione dipende dal numero dei posti disponibili, è d’uopo riservare nelle università situate nel territorio di ogni Parte contraente, una percentuale (quota) di posti disponibili agli studenti stranieri e in special modo a quanti possiedono un diploma rilasciato nel territorio delle Parti contraenti. Benché non sempre si possa insistere affinché in tutte le discipline delle università di un dato Paese, questa quota sia fissata tra il 5 ed il 10 per cento almeno dei posti disponibili, questa percentuale dovrebbe tuttavia avere un valore indicativo o di riferimento. b. L’esclusione totale degli studenti con un diploma rilasciato nel territorio di altre Parti contraenti, dagli istituti d’insegnamento superiore di un Paese (e questo anche nel caso in cui non vi siano sufficienti posti per i candidati nazionali) sarebbe contraria ai fini ed allo spirito della Convenzione nonché alla tradizione universitaria europea.
a. Occorre distinguere tra: – ammissibilità ad un’università in generale e – ammissibilità ad un programma di studi specifico. b. Il principio dell’esclusione di ogni valutazione dell’equipollenza materiale del diploma straniero è applicabile solo per l’ammissione agli istituti universitari in generale. Trattandosi di un settore di studi determinato, è invece legittimo il bisogno di accertare che i requisiti necessari per lo svolgimento del programma scelto siano adempiti.
La Convenzione riguarda il valore dei diplomi di scuola media superiore; essa non prescrive regola alcuna per la selezione degli studenti stranieri, qualora un Paese non fosse in grado di offrire un posto a tutti. Nondimeno, è auspicabile che i principi seguenti siano seguiti: – in caso non vi siano posti disponibili a sufficienza per i titolari di diplomi rilasciati nel territorio di altre Parti contraenti, le normative nazionali e/o universitarie dovranno prevedere un sistema di selezione basato su criteri oggettivi e ragionevoli. – Il fatto di selezionare i candidati stranieri secondo criteri differenti da quelli impiegati per la selezione degli studenti nazionali non è necessariamente in contraddizione con la Convenzione4.
La Convenzione non nega al Paese ospite il diritto di rifiutare l’ammissione ai candidati che non hanno una conoscenza sufficiente della lingua di insegnamento del programma di studi scelto.
(Art. 4, par. (a)):
Perciò comprende i casi seguenti:
– quello in cui non vi è diploma alcuno, cioè quando gli interessati sono ammessi all’insegnamento universitario senza avere un diploma scolastico (p. es., le persone di più di 25 anni con una certa esperienza professionale ed una conoscenza particolare della disciplina scelta);
– quello in cui una persona è considerata qualificata a domandare l’ammissione all’università dopo aver ottenuto un determinato diploma e aver superato un esame o una prova specifica o aver seguito un corso supplementare di formazione.
c. In caso di assenza di diplomi, potrebbe bastare che il Paese di origine rilasci un semplice attestato per certificare che l’interessato è autorizzato a studiare tale materia nel proprio Paese. Senza questo attestato, il Paese ospite dovrà assicurarsi che le condizioni normalmente richieste nel Paese d’origine dello studente siano soddisfatte.
d. La Convenzione non considera i diplomi riconosciuti come qualifica sufficiente per l’accesso all’università solo in talune parti del Paese ospite (Land, Cantone, ecc.) e non in altre.
(Art. 4, par. (b) ii))
I casi concreti d’applicazione della Convenzione che potrebbero rivelarsi problematici vanno esaminati alla luce dei principi enunciati nel documento stesso. Nondimeno, qui di seguito è offerta una rassegna di esempi emblematici per illustrare taluni dei problemi affrontati. Una simile enumerazione non può ovviamente essere esaustiva; il suo unico scopo è di proporre alle autorità competenti soluzioni pratiche per i casi più tipici.
a. Definizione di «numerus clausus»
Il «numero chiuso» applicato indipendentemente da ogni criterio materiale al momento della selezione dei candidati all’università, costituisce unalimitazione del numero degli studenti ammessi data l’insufficienza dei posti rispetto alla domanda (candidati nazionali ed esteri).
Questa limitazione numerica è motivata da considerazioni molto diverse: i) per salvaguardare alcune norme di qualità ed efficacia dell’insegnamento e della ricerca (se l’ammissione di un numero troppo elevato di studenti può provocare una perdita di qualità delle condizioni di lavoro, una dispersione eccessiva degli studenti od un prolungamento esagerato degli studi); ii) per restare nei limiti logistici esistenti (personale, attrezzature, dimensione dei laboratori, numero di letti d’ospedale, ecc., possono essere altrettanti fattori limitativi); iii) per evitare il sovraccarico di certi settori professionali e, di conseguenza, la disoccupazione di diplomati universitari; iv) per rispettare le priorità eventualmente adottate dalle autorità nazionali in ambito pedagogico, sociale ed economico.
Non ha importanza se ilnumerus clausus sia autorizzato o meno dalla legge. La sua applicazione può intervenire ad ogni stadio di un programma di studi.
Firmato nel 1953, il testo della Convenzione non considera tutte le possibili implicazioni delnumerus clausus, poiché la sua applicazione si è generalizzata solo da poco tempo.
b. Numerus clausus nel Paese d’origine
Quando il Paese d’origine, ma non il Paese nel quale lo studente chiede di studiare, applica ilnumerus clausus, il Paese ospite non può rifiutare di ammettere il titolare di un diploma estero per il solo motivo che ilnumerus clausus esiste nel Paese che ha rilasciato il diploma.
c. Numerus clausus nel Paese ospite
Nell’ipotesi contraria, ovvero quando è il Paese ospite, ma non il Paese d’origine dello studente, che applica ilnumerus clausus, il Paese ospite è libero di rifiutare per tale motivo l’ammissione del titolare di un diploma estero. L’applicazionedel nume rus clausus non dovrà tuttavia comportare discriminazione alcuna basata sull’origine del diploma in questione.
Alcuni insegnamenti sono concepiti in modo che gli studenti possano ricavare profitto solo se già possiedono conoscenze particolari. È quindi d’uopo stabilire la distinzione seguente (vedi n. I.7): – ha il candidato le particolari qualifiche richieste per essere ammesso agli istituti universitari in genere? – ha il candidato le particolari qualifiche richieste per l’ammissione alla facoltà o al programma di studi di sua scelta?
a. Esempi di tali condizioni particolari
– L’accesso ad un curricolo o a un corso è concesso solo ai titolari di un diploma della sezione «scienze naturali», o (secondo il caso) della sezione classica delle scuole medie superiori. – Conoscenze di materie particolari, come una lingua classica o moderna; fisica; chimica; matematica; filosofia. – Periodo di esperienza pratica obbligatorio per l’accesso in alcune facoltà. – Ogni altro titolo supplementare richiesto oltre al diploma delle scuole medie superiori.
b. Principio del Paese ospite
In casi simili, non sono importanti le qualifiche particolari che sarebbero state richieste al candidato se questi avesse voluto seguire un insegnamento analogo nel Paese che gli ha rilasciato il diploma, ma unicamente le condizioni imposte dal Paese nel quale egli desidera compiere gli studi.
c. Giustificazione dell’applicazione di condizioni particolari
Queste condizioni dovrebbero essere imposte solo qualora siano assolutamente indispensabili dal punto di vista pedagogico. In nessun caso devono servire da pretesto per escludere studenti stranieri. Dato che la Convenzione è basata sull’ipotesi che il valore del diploma delle scuole medie superiori è più o meno lo stesso in ogni Parte contraente, le autorità nazionali devono sforzarsi di esaminare, in uno spirito di apertura, se gli studenti stranieri soddisfano o meno le condizioni supplementari richieste. Si potrebbe ad esempio prevedere l’ammissione degli studenti stranieri con la riserva che acquisiscano le conoscenze specializzate richieste durante il loro primo anno di studi nel Paese ospite.
a. Restrizioni d’accesso nel Paese in cui il diploma è stato rilasciato
Sulla base dei principi sopra esposti (punto I.9), gli stranieri che nel loro Paese d’origine sarebbero autorizzati a studiare solo un numero limitato di materie (in quanto il loro diploma permette di accedere solo ad alcuni studi universitari) non possono pretendere che le istanze competenti del Paese ospite li autorizzino a seguire, in tale Paese, qualunque insegnamento di loro scelta.
b. Possibilità d’ammissione limitate nel Paese ospite
Se d’altra parte, il Paese ospite stabilisce tra i titolari dei propri diplomi una distinzione basata sul tipo di studi che sono liberi di scegliere, potrà agire nello stesso modo anche verso i titolari di un diploma rilasciato da un Paese straniero.
Tuttavia, il principio dell’uguaglianza di trattamento richiede di basare tali distinzioni tra le diverse categorie di diplomi su un paragone tra diplomi nazionali ed esteri che presentano analogie sufficienti. Esaminando una candidatura ad una facoltà o curricolo di studi determinato, il Paese ospite dovrà quindi accettare gli studenti il cui diploma estero corrisponde grosso modo al diploma nazionale che consente di accedere a detta facoltà o curricolo di studi.
a. Situazione
Può succedere che, in mancanza di posti, alcune facoltà o sezioni universitarie accettino solo quei candidati che hanno ottenuto voti scolastici sufficientemente alti o che si sono rivelati abbastanza brillanti in una o più materie vicine al settore di studi prescelto.
b. Applicazione di questa pratica nel Paese d’origine
Un Paese in cui questo sistema non esiste non può rifiutare l’ammissione all’università al titolare di un diploma estero per il solo motivo che il Paese che lo ha rilasciato segue tale pratica e che, di conseguenza, il candidato non vi sarebbe probabilmente autorizzato a proseguire gli studi scelti, non avendovi ottenuto una media scolastica sufficiente.
c. Applicazione di questa pratica nel Paese ospite
Questo caso sembra porre problemi quasi insormontabili, visti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Il Paese ospite che vorrebbe applicare tale pratica, senza operare discriminazioni tra diplomi nazionali ed esteri, si imbatte nella difficoltà, o persino nell’impossibilità di paragonare voti attribuiti in Paesi diversi. Infatti, ogni tentativo di paragone a tal riguardo (paragone necessario per rispettare il principio di non discriminazione nell’applicazione del trattamento nazionale) implica inevitabilmente un paragone del valore materiale dei due diplomi in questione. Ma, come già sottolineato (punto I.10), un paragone del valore materiale è contrario allo spirito della Convenzione.
La selezione sulla base dei voti scolastici precedenti dovrà quindi operarsi separatamente per i candidati nazionali e quelli stranieri. Per quest’ultimi si dovranno inoltre considerare i voti scolastici solo qualora fosse necessaria una selezione tra candidati della stessa nazionalità.
1. Nel 1974, fu elaborata una «Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953» basata su uno studio realizzato dall’ex Comitato per l’Insegnamento Superiore e la Ricerca (ISR). Al termine dei suoi dibattiti, l’ISR curò la redazione dell’omonima Dichiarazione, in seguito adottata dall’ex Consiglio della Cooperazione Culturale (CCC). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne prese atto nel 1975 e la pubblicazione seguì nel 1976. La sua stesura va collocata sullo sfondo della situazione che allora regnava nei diversi atenei riguardo all’ammissione degli studenti (soprattutto degli studenti stranieri), tenendo conto delle disposizioni della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università. Nella Dichiarazione furono considerati i maggiori problemi che l’applicazione della Convenzione allora poneva, e dalle sue disposizioni sono stati ricavati alcuni principi generali cui tuttora si fa riferimento in materia d’ammissione alle università. La Dichiarazione non è destinata ad offrire un’interpretazione ufficiale della Convenzione; il suo scopo era quello di esporre le opinioni del Comitato per l’Insegnamento superiore e la Ricerca del CCC.
2. Dal 1976, ovvero dalla pubblicazione della Dichiarazione, i programmi di formazione che preparano ai certificati di fine studi secondari e ad altri titoli necessari per l’ammissione all’università hanno subito vaste modifiche in Europa e presentano da allora diversità notevoli, cui si scontra l’applicazione della citata Convenzione. Tali diversità rendono problematica anche la definizione di una norma europea per l’ammissione alle università, sebbene esistano parecchi sistemi appositamente concepiti per facilitare il passaggio dall’insegnamento secondario a quello universitario. Tenuto conto di quest’evoluzione e della situazione attuale, l’applicazione degli strumenti europei relativi alla mobilità degli studenti dovrà essere diversificata più di quanto non lo sia stata fino ad ora.
3. La Dichiarazione del 1975 sottolineava già al punto 1.7:
«7. Condizioni generali e particolari di ammissibilità: a. Occorre distinguere tra: – ammissibilità ad un’università in generale e – ammissibilità ad un programma di studi specifico. b. Il principio dell’esclusione di ogni valutazione dell’equipollenza materiale del diploma straniero è applicabile solo per l’ammissione agli istituti universitari in generale. Trattandosi di un settore di studi determinato, è invece legittimo il bisogno di accertare che i requisiti necessari per lo svolgimento del programma scelto siano adempiti.»
4. Le Parti contraenti ritengono che attualmente sia stata raggiunta una norma europea circa le condizioni e i requisiti d’ammissione all’università in generale. Infatti, secondo gli articoli 1 e 4a della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, si ammette di regola che il titolare di un diploma previsto dalla Convenzione abbia il diritto di presentare una domanda d’ammissione all’università, così come nel Paese in cui è stato rilasciato il diploma. Come è già stato segnalato, l’equipollenza reale dei diplomi non deve essere presa in considerazione.
5. Data la diversificazione dell’insegnamento superiore e degli studi universitari, occorre anche esigere dai titolari di diplomi conseguiti all’estero che soddisfino le condizioni nazionali che disciplinano l’ammissibilità a studi universitari specifici. Ciò significa che, nonostante la Convenzione preveda l’equipollenza generale dei diplomi conseguiti all’estero, per accedere a studi universitari specifici occorre rispettare le stesse condizioni imposte agli studenti del Paese ospite.
6. Nel 1987 a Vienna e successivamente nel 1988 a Salisburgo, la Rete dei centri nazionali di informazione sulla mobilità universitaria e l’equipollenza dei titoli rilasciati negli Stati membri del Consiglio d’Europa ha organizzato due incontri, per discutere – alla luce della Dichiarazione del 1975 – i problemi sorti in seguito all’applicazione della Convenzione a causa della notevole diversificazione delle condizioni d’ammissione agli atenei europei. Concludendo i lavori, i partecipanti hanno ritenuto necessario completare o enunciare in termini più precisi i principi della Dichiarazione del 1975 tramite l’adozione di una nuova dichiarazione.
7. La Conferenza Permanente sui Problemi Universitari (CC-PU), preso atto del progetto di seconda Dichiarazione nel corso della sua 11asessione, nel marzo 1988, decise di creare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire se tale testo fosse opportuno e, in caso affermativo, di presentarne un progetto finale alla CC-PU, da discutere durante la sessione del 1989. Il gruppo di lavoro, composto da membri nominati dai delegati alla CC-PU, si è riunito a Salisburgo, in Austria, il 28 e 29 giugno 1988; ha giudicato appropriata, necessaria e sufficiente una seconda dichiarazione ed ha presentato alla CC-PU il testo che segue, perché questa lo esaminasse un’ultima volta prima dell’adozione definitiva.
La seconda Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, dell’11 dicembre 1953, costituisce un supplemento ed una specificazione della «Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953» adottata dal Consiglio d’Europa nel 1975, e non modifica i principi della Dichiarazione del 1975.
Questa Dichiarazione non intende offrire un’interpretazione ufficiale della Convenzione: il suo scopo è di far conoscere le opinioni della Conferenza regolare circa i problemi universitari. Tali opinioni sono basate su esperienze delle Parti contraenti.
I principi di questa seconda dichiarazione devono invece guidare le autorità nazionali, le università e istituti analoghi nell’applicazione della Convenzione.
I principi generali riprendono a loro voltala distinzione tra ammissibilità generale e ammissibilità specifica, enunciata al punto 1.7. della Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione del 1975:
«7. Condizioni generali e particolari di ammissibilità: a. Occorre distinguere tra: – ammissibilità ad un’università in generale e – ammissibilità ad un programma di studi specifico. b. Il principio dell’esclusione di ogni valutazione dell’equipollenza materiale del diploma straniero è applicabile solo per l’ammissione agli istituti universitari in generale. Trattandosi di un settore di studi determinato, è invece legittimo il bisogno di accertare che i requisiti necessari per lo svolgimento del programma scelto siano adempiti.»
La nozione di ammissibilità generale è sostanziata dal principio secondo il quale l’equipollenza materiale di un diploma conseguito all’estero e considerato dall’articolo 1 della Convenzione non debba essere valutato. Altrimenti detto, il titolare di un diploma coperto dalla Convenzione ha il diritto di postulare l’ammissione ad un’università (art. 1 e 4 (a) della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università), alla stessa stregua di uno studente del Paese in cui tale diploma è stato rilasciato. La sua domanda potrà essere respinta unicamente se il certificato presentato è di livello inferiore a quello di un certificato di fine studi superiori rilasciato nel Paese ospite.
In generale, i provvedimenti complementari presi da questa o quella Parte contraente non sono in contraddizione con la Convenzione nella misura in cui, ai termini di questa, l’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università si riferiscaall’ammissibilità generale alle università delle Parti contraenti.
Quando nel Paese d’origine il certificato di fine studi superiori dev’essere completato da un esame supplementare perché l’ammissione all’università sia possibile (punto II, 1, b della Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953), il Paese ospite ha la facoltà di scegliere e chiedere che tale esame si svolga nel Paese d’origine o nel Paese ospite.
Per quanto riguardal’ammissibilità specifica, cioè l’ammissione a programmi di studi specifici, si possono esigere dall’interessato le stesse condizioni istituzionali poste ai titolari di diplomi nazionali del Paese ospite che desiderano intraprendere gli stessi studi.
Per permettere agli studenti di soddisfare più facilmente tali condizioni e per favorire la loro mobilità, è opportuno predisporre agevolazioni laddove le autorità competenti delle Parti contraenti riterranno necessario, segnatamente riguardo agli studenti ammessi con determinate riserve o che saranno ammessi una volta soddisfatte le condizioni richieste dall’università ospite.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 9 ottobre | 1956 A | 9 ottobre | 1956 |
| Belgio | 14 giugno | 1955 | 14 giugno | 1955 |
| Bosnia e Erzegovina | 29 dicembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 |
| Cipro | 29 ottobre | 1968 | 29 ottobre | 1968 |
| Croazia | 27 gennaio | 1993 A | 27 gennaio | 1993 |
| Danimarca | 20 aprile | 1954 | 20 aprile | 1954 |
| Finlandia | 16 settembre | 1991 | 16 settembre | 1991 |
| Francia | 11 marzo | 1955 | 11 marzo | 1955 |
| Germania | 3 marzo | 1955 | 3 marzo | 1955 |
| Grecia | 5 dicembre | 1955 | 5 dicembre | 1955 |
| Irlanda | 31 marzo | 1954 | 20 aprile | 1954 |
| Islanda | 5 agosto | 1954 | 5 agosto | 1954 |
| Israele | 7 ottobre | 1971 A | 7 ottobre | 1971 |
| Italia | 31 ottobre | 1956 | 31 ottobre | 1956 |
| Jugoslavia | 15 settembre | 1977 A | 15 settembre | 1977 |
| Lettonia | 5 dicembre | 1996 | 5 dicembre | 1996 |
| Liechtenstein | 22 maggio | 1991 | 22 maggio | 1991 |
| Lituania | 7 febbraio | 1997 | 7 febbraio | 1997 |
| Lussemburgo | 12 gennaio | 1955 | 12 gennaio | 1955 |
| Macedonia | 30 marzo | 1994 A | 30 marzo | 1994 |
| Malta | 6 maggio | 1969 | 6 maggio | 1969 |
| Moldavia | 23 settembre | 1999 | 23 settembre | 1999 |
| Norvegia | 21 maggio | 1954 | 21 maggio | 1954 |
| Nuova Zelanda | 20 luglio | 1978 A | 20 luglio | 1978 |
| Isole Cook | 20 luglio | 1978 | 20 luglio | 1978 |
| Niue | 20 luglio | 1978 | 20 luglio | 1978 |
| Tokelau | 20 luglio | 1978 | 20 luglio | 1978 |
| Paesi Bassi* | 27 agosto | 1956 | 27 agosto | 1956 |
| Polonia | 10 ottobre | 1994 | 10 ottobre | 1994 |
| Portogallo | 3 novembre | 1981 | 3 novembre | 1981 |
| Regno Unito* | 22 marzo | 1954 | 20 aprile | 1954 |
| Isola di Man | 2 settembre | 1994 | 2 settembre | 1994 |
| Repubblica Ceca | 26 marzo | 1991 | 1° gennaio | 1993 |
| Romania | 22 aprile | 1998 | 22 aprile | 1998 |
| Russia | 17 settembre | 1999 | 17 settembre | 1999 |
| San Marino | 20 novembre | 1996 | 20 novembre | 1996 |
| Slovacchiaa | 26 marzo | 1991 | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 2 luglio | 1992 A | 2 luglio | 1992 |
| Spagna | 21 marzo | 1962 A | 21 marzo | 1962 |
| Svezia | 27 maggio | 1960 | 27 maggio | 1960 |
| Svizzera* | 25 aprile | 1991 | 25 aprile | 1991 |
| Turchia | 10 ottobre | 1957 | 10 ottobre | 1957 |
| * Le riserve e dichiarazioni. non sono pubblicate nella RU, ad accezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca. |
Data l’assenza di una specifica clausola di denuncia nella suddetta convenzione, il Consiglio federale svizzero si richiama all’articolo 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19697per attestarne la denunciabilità.
Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione, sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale8, e l’autonomia universitaria.
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000). ↩
RS 0.414.11 ↩
La Conv. non è tuttavia intesa quale soluzione dei problemi causati dalle politiche universitarie nazionali. ↩
Potrebbe ad esempio presentarsi l’opportunità di scegliere la nazionalità quale criterio di selezione, qualora le autorità competenti volessero assicurarsi che la quota riservata agli stranieri non sia già esaurita e che, entro tali limiti, un certo equilibrio sia rispettato tra le diverse nazionalità straniere. ↩
Tuttavia, se si rifiuta ad uno studente l’accesso ad un programma di studi nel Paese in cui ha ottenuto il diploma per la sola ragione che vi è penuria di posti e che non figura tra gli studenti selezionati (e non a causa del fatto che il suo diploma non gli avrebbe dato accesso agli studi in questione), egli dovrebbe avere la completa libertà di domandare l’ammissione altrove. ↩
Tuttavia, è probabilmente venuto il momento di esaminare l’opportunità di estendere l’applicazione della disciplina ai detti istituti. ↩
RS 0.111 ↩
RS 101 ↩
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"title": "Convenzione europea dell'11 dicembre 1953 relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (con Dichiarazioni)",
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