Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie

0.414.5Multilateral International Treaty26 mag 1991

Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 21  luglio 2016)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 19542;

Vista la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle Università, firmata a Parigi l’l1 dicembre 19533;

Vista la Convenzione europea sull’equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 19564;

Considerando che importa completare queste Convenzioni con disposizioni che prevedano il riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie conseguite all’estero,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

  1. Per «università» si intendono:
    1. le università, e
    2. gli istituti considerati di livello universitario dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati e che hanno il diritto di conferire qualifiche a livello universitario;
  2. Il termine «qualifica universitaria» indica ogni grado, diploma o certificato rilasciato da una università situata sul territorio di una Parte contraente, e che pone fine ad un periodo di studi universitari;
  3. Non sono considerati come qualifiche universitarie, ai sensi del capoverso b) del presente articolo, i gradi, diplomi o certificati a seguito di un esame parziale.
Art. 2
  1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, è effettuata una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che, sul loro territorio, l’autorità competente per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie sia: (a) lo Stato; (b) l’Università; (c) lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.
  2. Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti qual è l’autorità competente nel suo territorio per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie.
Art. 3
  1. Le Parti contraenti di cui al capoverso (a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione concederanno il riconoscimento accademico alle qualifiche universitarie rilasciate da una università situata sul territorio di un’altra Parte contraente.
  2. Il riconoscimento accademico di una qualifica universitaria straniera consentirà al titolare: (a) di proseguire studi universitari complementari e di presentarsi agli esami universitari, con la convalida di tali studi al fine di essere ammesso a preparare la qualifica o grado superiore, compresa la libera docenza, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai cittadini della Parte contraente qualora l’ammissione a questi studi ed esami dipenda dal possesso di una qualifica universitaria nazionale avente la stessa natura; (b) di portare un titolo accademico conferito da una università straniera precisando la sua origine.
Art. 4

Per quanto riguarda il capoverso (a) del paragrafo 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione ciascuna Parte contraente potrà: (a) qualora il regolamento degli esami richiesti per una qualifica universitaria straniera non comprenda determinate materie prescritte per la qualifica nazionale corrispondente, non concedere il riconoscimento prima del conseguimento di un esame supplementare in queste materie; (b) imporre ai titolari di una qualifica universitaria straniera una prova nella sua lingua ufficiale oppure in una delle sue lingue ufficiali qualora i loro studi siano stati effettuati in un’altra lingua.

Art. 5

Le Parti contraenti di cui al capoverso (b) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione trasmetteranno il testo della Convenzione alle autorità competenti sul loro territorio, per i problemi di equipollenza delle qualifiche universitarie e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza ed ad attuare i principi enunciati agli articoli 3 e 4.

Art. 6

Le Parti contraenti di cui al capoverso (c) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione attueranno le norme degli articoli 3 e 4 nei casi in cui l’equipollenza delle qualifiche universitarie sia di competenza dello Stato e le disposizioni dell’articolo 5 nei casi in cui lo Stato non sia l’autorità competente in materia.

Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa può ogni tanto, invitare le Parti contraenti a fornire una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti ed alle decisioni adottate in esecuzione delle norme della presente Convenzione.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà alle altre Parti contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di esse in attuazione degli articoli 2 e 7 della presente Convenzione e terrà il Comitato dei Ministri al corrente dell’avanzamento realizzato nell’attuazione della presente Convenzione.

Art. 9

Nessuna norma della presente Convenzione dovrà essere considerata come suscettibile: (a) di pregiudicare norme più favorevoli relative al riconoscimento delle qualifiche universitarie straniere eventualmente contenute in qualsiasi Convenzione di cui una delle Parti contraenti fosse già firmataria, ovvero di rendere meno auspicabile la successiva conclusione di tale Convenzione da parte di una delle Parti contraenti, ovvero (b) di pregiudicare l’obbligo per ogni persona di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente per quanto riguarda l’ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. 10
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d’europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.
  3. Per ogni firmatario che la ratifichi ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica.
  4. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire a quest’ultima. Ogni Stato che abbia ricevuto tale invito potrà fornire la propria adesione depositando il suo strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione.
  5. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio nonché agli Stati aderenti il deposito di tutti gli strumenti di ratifica e di adesione.
Art. 11

Ogni Parte contraente potrà all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in ogni altro momento successivo, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la presente Convenzione si applicherà a tutti, oppure a parte, dei territori di cui cura le relazioni internazionali.

Art. 12
  1. Allo scadere di un termine di cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione potrà in ogni tempo essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti. Tale denuncia avverrà per via di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale ne avviserà le altre Parti contraenti.
  2. Questa denuncia avrà effetto per la Parte contraente interessata sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti a tali fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi il 14 dicembre 1959, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria6 dicembre196027 novembre1961
Belgio*5 giugno19726 luglio1972
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 gennaio1995
Ceca, Repubblicaa26 marzo19911° gennaio1993
Croazia27 gennaio1993 A28 febbraio1993
Danimarca26 ottobre196127 novembre1961
Finlandia16 settembre199117 ottobre1991
Francia26 giugno197827 luglio1978
Germania30 gennaio197028 febbraio1970
Irlanda17 aprile196418 maggio1964
Islanda5 aprile19636 maggio1963
Italia6 agosto19637 settembre1963
Liechtenstein22 maggio199123 giugno1991
Macedonia30 marzo1994 A1° maggio1994
Malta6 maggio19697 giugno1969
Norvegia5 aprile19636 maggio1963
Paesi Bassi*26 aprile196227 maggio1962
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao26 aprile196227 maggio1962
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 aprile196227 maggio1962
Sint Maarten26 aprile196227 maggio1962
Polonia10 ottobre199411 novembre1994
Portogallo3 agosto19824 settembre1982
Regno Unito*13 febbraio196127 novembre1961
Isola di Man25 marzo199330 marzo1993
Romania19 maggio199820 giugno1998
Russia17 settembre199918 ottobre1999
Santa Sede21 giugno1979 A22 luglio1979
Serbia15 settembre1977 A16 ottobre1977
Slovacchiaa26 marzo19911° gennaio1993
Slovenia2 luglio1992 A3 agosto1992
Spagna17 dicembre1976 A18 gennaio1977
Svezia11 dicembre196712 gennaio1968
Svizzera*25 aprile199126 maggio1991
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. a Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.
Belgio La convenzione è ratificata fatta salva l’effettiva applicazione della reciprocità da parte di ciascuno degli Stati membri riguardo a diplomi, certificati e periodi di studio ottenuti ed effettuati in Belgio. Paesi Bassi La convenzione è applicabile al Regno in Europa e, a contare dal 1° gennaio 1986, ad Aruba. Regno Unito In virtù della dichiarazione del Regno Unito del 25 marzo 1993, la Convenzione si applica pure all’Isola di Man, territorio di cui il Regno Unito assicura le relazioni internazionali dal 30 marzo 1993. Svizzera Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione, sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale5, e l’autonomia universitaria.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).

  2. RS 0.440.1

  3. RS 0.414.1

  4. RS 0.414.31

  5. RS 101

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