0.414.6•Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa
0.414.6Multilateral International Treaty16 giu 1991
Conclusa a Parigi il 21 dicembre 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 maggio 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1991
(Stato 14 marzo 2016)
Preambolo
Gli Stati appartenenti alla Regione Europa, Parti della presente Convenzione,
Ricordando che, come constatato più volte dalla Conferenza generale dell’Unesco nelle sue risoluzioni concernenti la cooperazione europea, «lo sviluppo della cooperazione tra le Nazioni nei settori dell’educazione, della scienza, della cultura e dell’informazione, conformemente ai principi dell’Atto costitutivo dell’Unesco2, ha un ruolo essenziale nel raggiungimento della pace e della comprensione internazionale».
Coscienti degli stretti rapporti esistenti tra le proprie culture malgrado la diversità delle lingue e le differenze dei regimi economici e sociali, e desiderosi di rafforzare la loro cooperazione nei settori dell’educazione e della formazione nell’interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli.
Ricordando che gli Stati riuniti ad Helsinki hanno, nell’Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975, espresso la propria intenzione di «migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l’accesso all’insegnamento ed alle istituzioni culturali e scientifiche di studenti, insegnanti e scienziati degli Stati partecipanti… in particolare…, giungendo al reciproco riconoscimento dei gradi e diplomi universitari sia, qualora necessario, per mezzo di accordi tra Governi, sia tramite intese dirette tra le Università e gli altri istituti di insegnamento superiore e ricerca» e «favorendo una più esatta valutazione dei problemi relativi al raffronto e all’equivalenza dei gradi e diplomi universitari».
Ricordando che la maggior parte degli Stati contraenti hanno già concluso tra essi, allo scopo di promuovere tali obiettivi, degli accordi bilaterali o sub‑regionali relativi specificamente alla equivalenza o al riconoscimento dei diplomi; desiderosi tuttavia, pur proseguendo ed intensificando i propri sforzi sul piano bilaterale e subregionale, di estendere la propria cooperazione in tale settore all’insieme della Regione Europa.
Convinti che la grande diversità esistente in tale regione nei sistemi d’insegnamento superiore costituisca un eccezionale patrimonio culturale che è opportuno salvaguardare, e desiderosi di permettere all’insieme delle proprie popolazioni di beneficiare pienamente di tale patrimonio facilitando ai cittadini di ogni Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione negli istituti scolastici di tali altri Stati.
Considerando che è opportuno far ricorso, per autorizzare l’ammissione ad ulteriori livelli di studio, al concetto del riconoscimento degli studi che, in una prospettiva di mobilità sia sociale che internazionale permetta di valutare il livello di formazione raggiunto tenendo conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti così come di ogni altra appropriata competenza individuale nella misura in cui essa potrà essere giudicata valida dalle competenti autorità.
Considerando che il riconoscimento effettuato dall’insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno di tali Stati ha lo scopo di accrescere la mobilità internazionale delle persone e lo scambio delle idee, delle conoscenze e delle esperienze scientifiche e tecnologiche, che è auspicabile che gli studenti stranieri vengano accolti negli istituti di insegnamento superiore, restando inteso che il riconoscimento dei loro studi o diplomi non potrà loro conferire diritti più ampi di quelli degli studenti nazionali.
Constatando che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie in vista:
Desiderosi di assicurare il più largo riconoscimento possibile agli studi ed ai diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione di un’educazione permanente, la democratizzazione dell’insegnamento, l’adozione e l’applicazione di una politica dell’educazione adattata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, alle trasformazioni sociali ed al contesto culturale di ogni Paese.
Risoluti a sanzionare ed organizzare la loro futura collaborazione in tali settori per mezzo di una convenzione che costituirà il punto di partenza di un’azione dinamica e concertata, condotta in particolare per mezzo di meccanismi nazionali, bilaterali, sub‑regionali e multilaterali già esistenti o la cui creazione dovesse apparire necessaria.
Ricordando che l’obiettivo finale fissato dalla Conferenza generale dell’Unesco consiste nella «elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validità dei titoli, gradi e diplomi forniti dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i Paesi».
hanno convenuto quanto segue:
In proposito, il riconoscimento ha il seguente significato:
2. Ai fini della presente Convenzione si intende per «studi parziali» i periodi di studi o di formazione che, senza costituire un ciclo completo, siano di natura tale da apportare un significativo complemento in materia di acquisizione di conoscenze o di competenze.
ii) di riconoscere gli studi e i diplomi di tali persone;
iii) di esaminare la possibilità di elaborare ed adottare una terminologia e dei criteri di valutazione paragonabili allo scopo di facilitare l’applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilità delle unità di valore, delle materie di studio e dei diplomi;
iv) di adottare, ai fini dell’ammissione alle ulteriori tappe di studi, una concezione dinamica che tenga conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti e di ogni altra competenza individuale appropriata nella misura in cui ciò possa esser considerato valido dalle autorità competenti;
v) di adottare, ai fini della valutazione degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione acquisito e sul contenuto dei programmi seguiti e tenendo conto del carattere interdisciplinario delle conoscenze a livello di insegnamento superiore;
vi) di perfezionare il sistema di scambio di informazioni concernente il riconoscimento degli studi e dei diplomi;
b) realizzare negli Stati contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio e dei metodi di pianificazione e di promozione dell’insegnamento superiore tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni Paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell’Unesco per quanto concerne il miglioramento costante della qualità dell’insegnamento, la promozione dell’educazione permanente e la democratizzazione dell’educazione e tenendo altresì conto degli scopi dello sviluppo della personalità umana e della comprensione, tolleranza e amicizia tra le nazioni e, in generale, di tutti gli obiettivi relativi ai diritti dell’uomo assegnati al settore dell’educazione dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dagli Accordi internazionali relativi ai diritti dell’uomo adottati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Convenzione dell’Unesco concernente la lotta contro la discriminazione nel settore dell’insegnamento;
c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale per la soluzione dei «problemi di comparabilità e di equivalenza tra gradi e diplomi universitari» e per il riconoscimento degli studi e delle qualifiche accademiche.
3. Gli Stati contraenti convengono di adottare tutte le possibili misure sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale e in particolare per mezzo di accordi bilaterali, sub‑regionali, regionali od altri, così come per mezzo di intese tra Università o altri istituti di insegnamento superiore e di intese tra le organizzazioni e gli organismi nazionali ed internazionali competenti, allo scopo di permettere alle autorità interessate di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti dal presente articolo.
Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai Governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti, ai fini dell’esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d’insegnamento superiore conferiti dalle autorità competenti degli altri Stati contraenti.
Nel caso in cui l’ammissione negli istituti d’insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall’autorità di tale Stato, quest’ultimo trasmetterà il testo della Convenzione agli istituti interessati e farà quanto in suo potere affinché tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e 111 della Convenzione.
Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 2 e faranno quanto è in loro potere per assicurare l’esecuzione degli impegni previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 summenzionati, per mezzo:
Il Comitato regionale adotta tutte le misure utili al fine di associare ai propri sforzi miranti ad assicurare la migliore applicazione possibile della presente Convenzione, le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti. Quanto sopra riguarda in particolare le istituzioni e gli organismi internazionali investiti di responsabilità nell’applicazione delle convenzioni o degli accordi sub‑regionali relativi al riconoscimento dei diplomi negli Stati appartenenti alla Regione Europa.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrapresi, ai diplomi e gradi ottenuti in tutti gli istituti di insegnamento superiore sottoposti all’autorità di uno Stato contraente anche qualora tali istituti siano situati fuori dal suo territorio, a condizione che le autorità competenti dello Stato contraente nel quale l’istituto è situato non sollevino obiezioni in proposito.
La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica degli Stati appartenenti alla Regione Europa invitati a prender parte alla Conferenza diplomatica incaricata di adottare la presente Convenzione e della Santa Sede.
La ratifica della presente Convenzione o l’adesione ad essa si effettua con il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell’Unesco.
La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento di ratifica ma soltanto nei confronti degli Stati che abbiano depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Il Direttore generale dell’Unesco informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati menzionati ai precedenti articoli 15 e 16, così come l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all’articolo 17 e delle denunce di cui all’articolo 19 della presente Convenzione.
In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Unesco.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi il 21 dicembre 1979 in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi dell’Unesco e di cui una copia conforme verrà consegnata a tutti gli Stati menzionati agli articoli 15 e 16 e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Armenia | 5 settembre | 1993 S | 21 dicembre | 1991 |
| Australia* | 6 agosto | 1986 A | 6 settembre | 1986 |
| Austria* | 25 marzo | 1986 | 25 aprile | 1986 |
| Azerbaigian | 29 novembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 |
| Belarus | 3 marzo | 1982 | 3 aprile | 1982 |
| Belgio | 24 settembre | 1986 | 24 ottobre | 1986 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 luglio | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 22 aprile | 1981 | 19 febbraio | 1982 |
| Canada* | 6 marzo | 1990 | 6 aprile | 1990 |
| Ceca, Repubblica | 26 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 19 marzo | 1985 | 19 aprile | 1985 |
| Croazia | 6 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 9 dicembre | 1982 | 9 gennaio | 1983 |
| Finlandia | 19 gennaio | 1982 | 19 febbraio | 1982 |
| Francia | 28 luglio | 1989 | 28 agosto | 1989 |
| Georgia | 4 novembre | 1992 S | 21 dicembre | 1991 |
| Germania | 8 dicembre | 1994 | 8 gennaio | 1995 |
| Israele | 13 agosto | 1981 | 19 febbraio | 1982 |
| Italia | 20 gennaio | 1983 | 20 febbraio | 1983 |
| Kazakstan | 14 marzo | 1997 S | 21 dicembre | 1991 |
| Kirghizistan | 7 novembre | 1995 S | 21 dicembre | 1991 |
| Liechtenstein | 22 giugno | 1994 A | 22 luglio | 1994 |
| Lituania | 16 novembre | 1994 A | 16 dicembre | 1994 |
| Macedonia | 30 aprile | 1997 S | 17 novembre | 1991 |
| Malta | 24 marzo | 1983 | 24 aprile | 1983 |
| Montenegro | 26 aprile | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 2 giugno | 1988 | 2 luglio | 1988 |
| Paesi Bassi | 15 giugno | 1982 | 15 luglio | 1982 |
| Aruba | 15 giugno | 1982 | 15 giugno | 1982 |
| Curaçao | 15 giugno | 1982 | 15 luglio | 1982 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 15 giugno | 1982 | 15 luglio | 1982 |
| Sint Maarten | 15 giugno | 1982 | 15 luglio | 1982 |
| Polonia | 28 ottobre | 1982 | 28 novembre | 1982 |
| Portogallo | 29 agosto | 1984 | 29 settembre | 1984 |
| Regno Unito*a | 1° gennaio | 1000 | 1° gennaio | 1000 |
| Bermuda | 22 ottobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Gibilterra | 22 ottobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Isole Vergini britanniche | 22 ottobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Montserrat | 22 ottobre | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Romania | 12 giugno | 1990 | 12 luglio | 1990 |
| Russia | 26 gennaio | 1982 | 26 febbraio | 1982 |
| San Marino | 15 aprile | 1983 | 15 maggio | 1983 |
| Santa Sede | 10 giugno | 1982 | 10 luglio | 1982 |
| Serbia | 11 settembre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 31 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 5 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 31 agosto | 1982 | 30 settembre | 1982 |
| Svezia | 7 marzo | 1984 | 7 aprile | 1984 |
| Svizzera* | 16 maggio | 1991 | 16 giugno | 1991 |
| Tagikistan | 28 agosto | 1992 S | 21 dicembre | 1991 |
| Turchia | 28 aprile | 1988 | 28 maggio | 1988 |
| Turkmenistan | 4 giugno | 1996 S | 26 dicembre | 1991 |
| Ucraina | 16 marzo | 1982 | 16 aprile | 1982 |
| Ungheria | 14 settembre | 1982 | 14 ottobre | 1982 |
| * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. a Dal 22 nov. 1985 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. |
L’Australia è retta da un sistema federale sancito dalla costituzione in virtù del quale la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario avviene tra il Commonwealth d’Australia e gli Stati che lo compongono.
Spetterà alle autorità del Commonwealth, degli Stati e dei territori assicurare, in virtù dei rispettivi poteri e delle disposizioni relative all’esercizio degli stessi, il rispetto della convenzione.
D’altro canto è compito di ognuno degli istituti di insegnamento superiore australiani stabilire le condizioni per l’ammissione ai diversi livelli di studio. La commissione esaminatrice e le associazioni di categoria decidono quali titoli, ottenuti in Australia o all’estero, sono richiesti per essere ammessi all’insegnamento o autorizzati all’esercizio di una professione in Australia. Le autorità del Commonwealth comunicano il testo della convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della stessa, a tali istituti d’insegnamento, alle commissioni e alle associazioni competenti.
La presente dichiarazione non costituisce una riserva.
La Repubblica austriaca riconosce certificati, studi, diplomi e gradi che rientrino nella convenzione, a condizione che il livello e il contenuto dell’insegnamento e degli esami esteri equivalgano al livello dell’insegnamento e degli esami austriaci corrispondenti.
Ai fini dell’applicazione della convenzione la Repubblica austriaca riconoscerà soltanto quegli istituti universitari e di educazione che corrispondono ai rispettivi istituti austriaci.
La Costituzione del Canada prevede un sistema federale nel quale i poteri legislativi sono divisi tra il Parlamento federale e le assemblee legislative provinciali.
Ogni provincia assicurerà l’applicazione della convenzione sul proprio territorio in conformità dei poteri legislativi esclusivi conferitile nel campo dell’istruzione dalla Costituzione canadese. In applicazione delle disposizioni della parte IV della convenzione, le autorità federali e provinciali nomineranno di comune accordo una commissione che svolgerà le funzioni di organismo nazionale.
Spetterà a ciascuno degli istituti d’insegnamento superiore canadesi determinare le condizioni di ammissione ai diversi livelli di studio. La maggior parte delle professioni (liberali) sono autonome e la legge conferisce loro il diritto di valutare a propria discrezione i diplomi, ottenuti in Canada o in altri Paesi, per l’iscrizione nell’albo professionale o l’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione in Canada.
La presente dichiarazione non costituisce una riserva.
Il governo della Gran Bretagna dichiara di impegnarsi formalmente a rispettare e ad attuare tutte le disposizioni della convenzione, a condizione però che l’articolo 7.1 sia applicato a diplomi, titoli e gradi rilasciati da un istituto riconosciuto. (Il riconoscimento da parte di un’autorità competente non si applica a gran parte degli istituti d’insegnamento superiore, comprese le università, grazie all’autonomia di cui essi godono al riguardo con l’ausilio di esaminatori esterni. La convalida di diplomi, titoli e gradi degli altri istituti è rilasciata da un organo distinto.)
Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale4, e l’autonomia universitaria.
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