0.414.7•Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all’estero
0.414.7Multilateral International Treaty26 mag 1991
Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19912
Firmato dalla Svizzera il 25 aprile 1991 senza riserva di ratifica
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991
(Stato 26 febbraio 2015)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 19543;
Vista la Risoluzione no4 adottata dai Ministri europei dell’Istruzione durante la loro quarta Conferenza tenutasi a Londra dal 14 al 16 aprile 1964, nella quale si dichiaravano consapevoli della necessità di promuovere gli scambi di studenti tra i Paesi europei, in particolar modo degli studenti già diplomati, ed esprimevano la speranza che le autorità nazionali prendessero i debiti provvedimenti affinché i loro programmi di sussidi finanziari agli studenti venissero applicati anche ai periodi di studi compiuti in altri Paesi europei;
Considerato che il proseguimento degli studi in un Paese diverso dal Paese d’origine dello studente può contribuire all’arricchimento culturale e universitario di questi;
Considerato che la comunità culturale fondamentale che esiste tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione culturale europea e gli altri Stati che vi hanno aderito, rende possibile tale pratica;
Considerato che nella comunità culturale ed educativa europea che essi desiderano fondare su una base ancora più solida, è importante che le persone che continuano studi o svolgono ricerche a livello universitario abbiano la maggiore libertà di movimento possibile,
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo,
(a) il termine «istituti di insegnamento superiore» indica: (i) le università; (ii) gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini del presente Accordo dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono situati; (b) il termine «borsa di studio» indica ogni sussidio finanziario diretto, compresi i sussidi per le spese scolastiche, il mantenimento e i prestiti di studio, concesso agli studenti dei diversi cicli di insegnamento superiore dallo Stato o da altra autorità competente.
Per l’esecuzione del presente Accordo, si opera una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che sul loro territorio l’autorità competente per l’assegnazione delle borse di studio sia: (a) lo Stato; (b) altre autorità; (c) lo Stato o altre autorità, a seconda dei casi.
La borsa di studio attribuita da una delle Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (a) dell’articolo 2, per permettere ad uno dei suoi concittadini di compiere studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, continuerà ad essere versata a tale concittadino se questi è ammesso, a sua richiesta e con l’approvazione delle autorità responsabili dei suoi studi o delle sue ricerche, a proseguire i suddetti studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul territorio di un’altra Parte contraente.
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come volta a modificare le disposizioni statutarie o regolamentari vigenti per l’ammissione degli studenti agli istituti di insegnamento superiore, o le condizioni imposte dalle autorità che attribuiscono le borse di studio e che riguardano la durata e la qualità degli studi o dei lavori di ricerca che giustificano l’assegnazione o il rinnovo delle suddette borse di studio.
Previa notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ciascuna Parte contraente potrà dichiarare di estendere il campo di applicazione del presente Accordo a persone diverse da quelle di cui all’articolo 3.
l. Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo, per quanto la concerne, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo: (a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; (b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; (c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (d) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente all’articolo 8 dello stesso; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 10; (f) ogni nota ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 e la data in cui la denuncia diventerà effettiva.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Parigi, il 12 dicembre 1969, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 9 luglio | 1986 | 10 agosto | 1986 | |
| Bosnia e Erzegovina | 29 dicembre | 1994 A | 30 gennaio | 1995 | |
| Cipro | 1° settembre | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Croazia | 27 gennaio | 1993 A | 28 febbraio | 1993 | |
| Finlandia | 16 settembre | 1991 | 17 ottobre | 1991 | |
| Francia | 11 settembre | 1970 F | 2 ottobre | 1971 | |
| Germania | 27 gennaio | 1971 F | 2 ottobre | 1971 | |
| Islanda | 16 febbraio | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Liechtenstein | 22 maggio | 1991 | 23 giugno | 1991 | |
| Lussemburgo | 11 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 | |
| Macedonia | 30 marzo | 1994 A | 1° maggio | 1994 | |
| Malta | 7 maggio | 1992 | 8 giugno | 1992 | |
| Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 | |
| Paesi Bassi | 11 giugno | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Aruba | 11 giugno | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Curaçao | 11 giugno | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 11 giugno | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Sint Maarten | 11 giugno | 1971 | 2 ottobre | 1971 | |
| Regno Unito* | 19 ottobre | 1971 F | 20 novembre | 1971 | |
| Guernesey | 19 aprile | 1973 | 19 aprile | 1973 | |
| Jersey | 19 aprile | 1973 | 19 aprile | 1973 | |
| Man, Isola di | 19 aprile | 1973 | 19 aprile | 1973 | |
| Serbia | 28 febbraio | 2001 | 29 marzo | 2001 | |
| Slovenia | 2 luglio | 1992 A | 3 agosto | 1992 | |
| Spagna | 19 marzo | 1975 A | 20 aprile | 1975 | |
| Svezia | 27 giugno | 1989 F | 28 luglio | 1989 | |
| Svizzera* | 25 aprile | 1991 F | 26 maggio | 1991 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale5, e l’autonomia universitaria. |
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