0.414.91•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell’ambito del programma ERASMUS
0.414.91Bilateral International Treaty1 nov 1991
Concluso il 9 ottobre 1991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° novembre 1991
(Stato 1° novembre 1991)
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «Svizzera»
e
La Comunità Economica Europea,
in appresso denominata «Comunità»
collettivamente denominati in appresso «parti contraenti»,
considerando che la Comunità ha adottato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari, in appresso denominato «ERASMUS»;
considerando che le parti contraenti hanno un comune interesse alla cooperazione in questo campo come componente della più ampia cooperazione fra la Comunità e i Paesi dell’EFTA in materia di educazione e formazione professionale, con l’obiettivo di contribuire ad uno sviluppo dinamico e omogeneo in questo campo;
considerando in particolare che la cooperazione fra la Comunità e la Svizzera con l’obiettivo di conseguire gli obiettivi fissati per il programma ERASMUS nell’ambito di una rete di cooperazione interuniversitaria con la partecipazione delle comunità e dei Paesi dell’EFTA nel loro complesso rafforza di per sé l’impatto delle azioni del programma ERASMUS migliorando i livelli di preparazione delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;
considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma ERASMUS;
considerando che una fattiva cooperazione in questo campo comporta un generale impegno di ambedue le parti in vista di sforzi complementari per stimolare la mobilità degli studenti,
hanno convenuto quanto segue:
Fra la Comunità e la Svizzera è istituita una cooperazione nel campo della cooperazione e della mobilità interuniversitaria nell’ambito della realizzazione del programma ERASMUS. Le azioni del programma ERASMUS sono specificate nell’allegato I.
Ai fini del presente accordo il termine «università» si riferisce a tutti i tipi di istituti di istruzione e di formazione postsecondari che rilascino, eventualmente nell’ambito di una formazione superiore, qualifiche o titoli di tale livello, qualunque ne sia la rispettiva denominazione.
Gli studenti iscritti in tali istituti, indipendentemente dal tipo di studi, possono chiedere di beneficiare di un aiuto nell’ambito del programma ERASMUS, fino al dottorato compreso, sempreché il periodo di studi effettuato nell’università ospite, compatibile con il corso di studi dell’università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente.
Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.
A meno che non sia disposto diversamente nel presente articolo, i richiami fatti nell’allegato I del presente accordo agli Stati membri della Comunità si intendono validi, ai fini del presente accordo, anche per la Svizzera.
Nella misura in cui sono interessate le varie azioni del programma ERASMUS, la partecipazione di università della Svizzera alle attività di ERASMUS è soggetta alle condizioni e regole specifiche enunciate nel presente articolo.
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 1 dell’allegato I del presente accordo.
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 2 dell’allegato I del presente accordo.
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 3 dell’allegato I del presente accordo. Possono partecipare e beneficiare delle misure di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti della Svizzera allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell’azione 4 dell’allegato I del presente accordo. Possono partecipare e beneficiare della misura di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti della Svizzera allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.
Fatte salve le particolari disposizioni di cui all’articolo 4 del presente accordo riguardanti la partecipazione di università della Svizzera, le condizioni e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e le modalità e le condizioni per la concessione di borse di studio e la stipulazione di contratti nell’ambito del programma ERASMUS sono quelle applicabili alle università della Comunità.
Le decisioni riguardanti la selezione dei progetti descritti nell’allegato I (azione 1, 3 e 4) sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.
Le decisioni riguardanti l’assegnazione di borse di studio ERASMUS a studenti provenienti dalle università della Svizzera (azione 2) sono prese dalle autorità competenti della Svizzera in stretta cooperazione con le università partecipanti. A tal fine la Commissione delle Comunità europee fornisce istruzioni alle suddette autorità competenti.
Le parti contraenti si impegnano a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno di studenti, insegnanti e amministratori universitari che si spostano fra la Svizzera e la Comunità allo scopo di partecipare alle attività cui si riferisce il presente accordo.
La Svizzera presenta alla Commissione, per assisterla nella stesura della sua relazione annuale sul programma ERASMUS e di una relazione sull’esperienza acquisita nell’attuazione del programma, una nota in cui sono descritte le misure adottate dalla Svizzera al riguardo. Copia di queste relazioni è trasmessa alla Svizzera.
Per le procedure di partecipazione, contratti, relazioni da presentare ed altri adempimenti amministrativi per il programma ERASMUS, le lingue da usare sono le lingue ufficiali delle Comunità.
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio della Confederazione Svizzera.
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure vigenti. Subordinatamente alla reciproca notifica da parte delle parti contraenti dell’espletamento delle procedure necessarie all’uopo, esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica stessa. Tuttavia, qualora tale notifica non sia avvenuta entro la fine di settembre dell’anno considerato, le disposizioni dell’accordo diventeranno operative soltanto con effetto a partire dal secondo anno accademico successivo a detta notifica.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre millenovecentonovantuno.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Benedikt von Tscharner | Per il Consiglio delle Comunità europee: P. C. Nieman Horst Krenzler |
|---|
1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell’ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all’interno della Comunità.
La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell’ambito dei programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall’università di origine.
Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all’occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all’estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel Paese d’origine prima della partenza dello studente.
Si darà la priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimo annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica.
2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.
3. Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.
4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare.
5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente e agli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d’insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.
1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all’articolo 1, paragrafo 21, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni no1 e no2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all’interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
2. Le borse di studio concesse nell’ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all’articolo 1, paragrafo 22, del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni in ogni Stato membro, del costo medio del viaggio fra il Paese in cui è situata l’università del Paese d’origine dello studente e quello dell’università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del Paese dell’università d’origine dello studente e quello dell’università ospite.
Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 per cento del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti.
3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all’assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:
1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare: – aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all’interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione; – pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d’insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l’attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità; – altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale; – misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS; – premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell’azione n. 4 non supererà il 5 per cento degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.
È d’applicazione il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare alla gestione degli stanziamenti.
All’inizio di ciascun anno, o ogni volta che il programma ERASMUS sia sottoposto ad una revisione comportante un aumento dell’importo iscritto nel bilancio della Comunità ai fini della sua attuazione, la Commissione invia alla Svizzera una richiesta di fondi di importo corrispondente al suo contributo ai costi di cui al presente accordo.
Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.
La Svizzera versa il suo contributo ai costi annui derivanti dall’accordo in conformità della richiesta di fondi, entro un mese dalla trasmissione della richiesta di fondi. Ogni ritardo nel pagamento del contributo comporta la corresponsione di interessi da parte della Svizzera sull’importo in sospeso dalla scadenza. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato da FECOM per il mese della scadenza per le sue operazioni in ecu3, aumentato di 1,5 punti percentuali.
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