0.414.93•Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo
0.414.93Bilateral International Treaty3 dic 1991
Concluso il 19 settembre 1991
Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 dicembre 1991
(Stato 3 dicembre 1991)
Desiderosi di favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano un interesse particolare per lo sviluppo dell’Europa, segnatamente la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni,
Desiderosi di promuovere una cooperazione in questi settori e di generare un impegno di ricerca in comune,
Considerata la competenza dell’Istituto universitario europeo di concludere accordi con Stati ed organismi internazionali, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della Convenzione relativa alla creazione di questo Istituto,
La Confederazione Svizzera, (detta qui di seguito «la Svizzera»), e l’Istituto universitario europeo, (detto qui di seguito «l’Istituto»),
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti decidono di attuare una cooperazione nel campo dell’insegnamento post‑universitario e della ricerca in scienze umanistiche e sociali, in particolare nel campo delle discipline giuridiche, economiche, storiche e delle scienze politiche e sociali.
I candidati svizzeri che hanno già iniziato il loro lavoro di ricerca finalizzato al dottorato e che sono in possesso delle qualifiche necessarie, possono essere ammessi all’Istituto direttamente al secondo anno del corso di dottorato.
I candidati svizzeri interessati all’ottenimento di un diploma post‑universitario al termine di un anno di studi debbono essere in possesso almeno di un diploma di laurea.
I candidati così preselezionati sono invitati all’Istituto per un colloquio con i membri del corpo insegnante in previsione della selezione finale. 2. La selezione dei ricercatori è organizzata secondo le regole applicate all’Istituto e può comportare un esame. L’ammissione dei ricercatori al termine della selezione finale spetta unicamente alla Commissione di ammissione dell’Istituto.
La Svizzera s’impegna a garantire ai propri ricercatori un reddito comparabile, dopo detrazione delle imposte, a quello dei ricercatori cittadini di uno Stato membro dell’Istituto, titolari di una borsa di terzo anno concessa da quest’ultimo (importo di base, assegni familiari e sicurezza sociale, rimborso delle spese di viaggio annuali).
Tale sostituzione avverrà sotto forma del versamento di un contributo al bilancio dell’Istituto di un importo unitario di Lit. 15 000 000 (quindici milioni) per ciascun ricercatore e per anno di permanenza all’Istituto. 2. L’importo unitario del contributo di cui al paragrafo precedente può essere soggetto a revisione alla luce dell’evoluzione generale dei prezzi in Italia. La prima revisione potrà essere effettuata soltanto dopo un termine di tre anni con decorrenza dalla data di attuazione del presente accordo, vale a dire non prima dell’anno accademico 1995/1996.
Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti nel quadro delle procedure vigenti per ciascuna di esse. Entra in vigore nel momento in cui le Parti contraenti avranno notificato l’una all’altra il compimento delle procedure necessarie previste all’uopo.
L’accordo cessa di essere in vigore al termine dell’anno accademico nel corso del quale è stata notificata la denuncia. 2. Tale denuncia ha effetto soltanto per quanto riguarda l’ammissione di nuovi ricercatori all’Istituto. I ricercatori iscritti al programma di dottorato alla data della disdetta mantengono il diritto di completare all’Istituto gli studi finalizzati al dottorato, nel rispetto delle regole che disciplinano il passaggio dal secondo al terzo anno di studio; gli articoli 6 e 7 rimangono applicabili.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua francese, italiana e tedesca, ciascuno di questi testi facente parimenti fede.
Fatto a Firenze, addì 19 settembre 1991
| Per la Confederazione Svizzera: il Capo dell’Ufficio dell’Integrazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale dell’economia pubblica, Jakob Kellenberger | Per l’Istituto universitario europeo: Il Presidente, Emile Noël |
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