0.414.991.361•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario
0.414.991.361Bilateral International Treaty1 lug 1995
Concluso il 20 giugno 1994
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1995
(Stato 14 gennaio 2005)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
nell’intento di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello accademico,
animati dal desiderio di facilitare agli studenti dei due Paesi l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Paese,
consapevoli delle affinità esistenti fra i due Paesi nel sistema universitario e nella formazione accademica,
hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio e delle prestazioni di studio allo scopo della continuazione degli studi nel settore accademico nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:
(1). Università ai sensi del presente Accordo sono:
Nel presente Accordo:
(1). Su domanda, sono reciprocamente computati o riconosciuti secondo i capoversi da 2 a 62pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Nella misura in cui sia stato concluso con successo un ciclo di studi di base di almeno quattro semestri, non si procede ad una verifica contenutistica delle premesse della qualifica per lo studio accademico. (2). Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … –3sono computati o riconosciuti nell’altro Paese per pertinenti cicli di studi la cui conclusione renda immediatamente possibile l’inizio di un curricolo per il conseguimento del titolo di dottore. (3). Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti nell’ambito di un ciclo di studi presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … –4sono computati o riconosciuti per la prosecuzione degli studi presso un’università corrispondente dell’altro Paese. (4). Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … –5sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese abilitate a svolgere un dottorato – … –6in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine. (5). Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … –7sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese non abilitate a svolgere un dottorato – … –8in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente non abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine. (6). Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso le scuole universitarie di arte e di musica sono computati o riconosciuti per pertinenti studi offerti da un’università corrispondente dell’altro Paese, previo eventuale esame delle attitudini artistiche richiesto dall’università d’accoglienza.9
(7)10Spetta all’università presso la quale saranno proseguiti gli studi decidere se si è in presenza di un ciclo di studi ai sensi dei capoversi da 1 a 6.
(8)11Per l’ammissione agli esami di Stato, i riconoscimenti e computi previsti nel presente Accordo valgono a norma del diritto nazionale in materia di esami.
(9)12Per quanto riguarda l’applicazione dei capoversi 4 e 5, la Commissione peritale permanente può, per consenso, regolare i dettagli.
Su richiesta del titolare, i titoli accademici e gli attestati di esami di Stato conseguiti in una delle Parti contraenti vengono riconosciuti nelle università dell’altra Parte per la continuazione degli studi o per il compimento di un altro ciclo di studi, nonché per l’ammissione agli esami di laurea, senza esami supplementari o completivi, se e nella misura in cui la stessa cosa valga nello Stato che li ha rilasciati. Rimangono salve le condizioni o esigenze speciali valide per studenti e laureati dell’altro Stato contraente.
Il titolare di un titolo accademico è autorizzato a fregiarsene nella forma prevista dalle disposizioni legali dello Stato che glielo ha conferito.
(1). Il presente Accordo è applicabile soltanto ai cittadini dell’uno o dell’altro Stato. Il diritto nazionale dei due Stati determina chi è considerato cittadino. (2). Rimangono salvi i disciplinamenti in materia di numerus clausus, nonché speciali condizioni o esigenze valide per studenti o laureati dell’altro Stato contraente.
(1). Per discutere di qualsivoglia questione risultante dal presente Accordo è istituita una Commissione peritale permanente i cui membri, fino a sei ciascuna, sono nominati dalle due Parti contraenti. La lista dei membri di ciascuna Parte è trasmessa all’altra per via diplomatica. (2). La Commissione peritale permanente si riunisce a domanda di una delle due Parti contraenti. Il luogo della seduta è convenuto di volta in volta per via diplomatica.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo quello nel corso del quale le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle rispettive esigenze per l’entrata in vigore.
Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Dopo di che, si rinnova di anno in anno salvo che una Parte contraente lo denunci per scritto con preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 20 giugno 1994, in due originali in lingua tedesca.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Dieter Chenaux‑Repond | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Lothar Wittmann |
|---|
| L’Ambasciatore di Svizzera | Bonn, 20 giugno 1994 Signor Lothar Wittmann Direttore Capo della divisione della cultura Ministero degli affari esteri Bonn |
|---|
Signor Direttore
Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua nota del 20 giugno 1994 del seguente tenore: «In nome del Governo della Repubblica federale di Germania e in merito all’Accordo germano‑svizzero, firmato in data odierna, sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario, ha l’onore di specificare quanto segue: 1. L’Accordo non pregiudica la competenza delle università degli Stati contraenti in ambito universitario per quanto concerne decisioni concrete attinenti ai criteri di computo, di riconoscimento e di ammissione. 2. Al momento della creazione di scuole universitarie professionali nei due Stati, le Parti contraenti concorderanno le modalità di assoggettamento di tali scuole all’Accordo, come previsto nell’articolo 1 capoverso 2. 3. Le Parti contraenti considereranno con particolare attenzione le ripercussioni pratiche dell’articolo 3 capoversi 3 e 5 e si dichiarano disposte a discutere in seno alla Commissione peritale permanente di tutte le questioni che dovessero porsi in merito. Se il Governo svizzero dichiara di approvare le proposte 1–3 qui sopra la presente lettera e la relativa risposta d’assenso costituiranno un accordo complementare tra i nostri due Governi, il quale entrerà in vigore simultaneamente all’Accordo base, di cui sarà parte integrante.»
Mi pregio comunicarle, in nome del Governo svizzero, che approviamo il contenuto della Sua lettera.
Accolga, Signor Direttore, l’espressione della mia massima considerazione.
| Dieter Chenaux‑Repond |
|---|
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 1 dell’acc. del 19 mar. 2003, in vigore dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 2 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 3 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 4 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 4 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 5 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 2 5 dell’acc. del 19 mar. 2003, con effetto dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 2 6 dell’acc. del 19 mar. 2003, in vigore dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Originario par. 6. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 8 dell’acc. del 19 mar. 2003, in vigore dal 14 gen. 2005 (RU 2005 1515). ↩
Originario par. 7 ↩
Originario par. 8 ↩
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