0.420.118•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica
0.420.118Bilateral International Treaty7 dic 2007
Concluso il 7 dicembre 2007
Entrato in vigore il 7 dicembre 2007
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Sudafrica
(di seguito denominati «Parti contraenti» e al singolare «Parte contraente»),
desiderosi di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi,
considerando che le relazioni scientifiche e tecnologiche devono essere sviluppate nel mutuo interesse dei due Paesi,
considerando che il potenziamento della cooperazione scientifica e tecnologica favorirà l’ulteriore sviluppo delle relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sulla base del principio di uguaglianza e nel mutuo interesse.
La cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti contraenti può assumere le forme seguenti:
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca1, presso il Dipartimento federale dell’interno, e il Departement of Science and Tecnology quali autorità competenti per agevolare l’attuazione del presente Accordo.
Le Parti contraenti promuovono la cooperazione fra biblioteche scientifiche, centri d’informazione tecnica e scientifica e istituzioni scientifiche per lo scambio di libri, periodici e bibliografie, compreso lo scambio d’informazioni e documentazioni in testo integrale per mezzo di reti d’informazione e comunicazione elettroniche.
Nel rispetto della legislazione nazionale in vigore, ciascuna Parte contraente accorda ai rappresentanti ufficiali dell’altra Parte che soggiornano sul proprio territorio l’assistenza e le facilitazioni necessarie per adempiere alla loro missione conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
I rappresentanti ufficiali di una delle Parti contraenti in visita nell’altro Paese stipulano un’assicurazione medica per la durata del loro soggiorno.
Il presente Accordo può essere emendato di comune intesa attraverso lo scambio di note diplomatiche fra le Parti contraenti.
Le controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati bilaterali fra le Parti contraenti.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue originali francese, tedesco e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa fede il testo inglese.Fatto a Basilea, il 7 dicembre 2007.
| Per il Consiglio federale svizzero: Charles Kleiber | Per il Governo della Repubblica del Sudafrica: Mosibudi Mangena |
|---|
Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (vediRU 2012 3631). ↩
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