0.420.281.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione scientifica e tecnologica
0.420.281.1Bilateral International Treaty26 mag 2008
Concluso il 6 maggio 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 maggio 2008
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea
(di seguito denominati «Parti contraenti»),
desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi,
consapevoli dei benefici che possono trarre entrambi i Paesi dallo sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche,
desiderosi di estendere il campo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi mediante la creazione di un partenariato produttivo,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi su base paritaria e nell’interesse reciproco e definiscono di comune intesa settori in cui tale cooperazione è auspicabile, tenendo conto dell’esperienza degli scienziati e specialisti dei due Paesi e delle opportunità esistenti.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo non devono essere divulgate o utilizzate a fini commerciali o industriali da una Parte contraente senza il previo consenso della controparte.
I ricercatori che partecipano ad attività di cooperazione previste dal presente Accordo si consultano e si accordano sull’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e sullo sfruttamento commerciale delle scoperte o invenzioni risultanti da tali attività congiunte di ricerca. Nelle loro consultazioni devono in ogni caso tenere conto del contributo fornito da ciascuna Parte ai lavori di ricerca.
I ricercatori che desiderano pubblicare i risultati scaturiti da un’attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo devono previamente chiederne il consenso al loro partner o ai loro partner.
Il presente Accordo entra in vigore una volta che le Parti contraenti hanno notificato alla controparte, tramite i canali diplomatici, l’adempimento delle rispettive condizioni costituzionali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.
Le divergenze o controversie che possono sorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo devono essere composte in via amichevole tramite consultazioni e/o negoziati, per via diplomatica, fra le Parti contraenti.
Il presente Accordo può essere modificato per scritto e di comune intesa tra le Parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. L’Accordo modificato entra in vigore conformemente all’articolo 9.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Zurigo, il 6 maggio 2008, in duplice esemplare, in lingua francese, coreana e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Corea: |
|---|---|
| Mauro Dell’Ambrogio | Park Jong-Koo |
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