0.420.514.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla promozione dell’innovazione fondata sulla scienza
0.420.514.1Bilateral International Treaty1 mar 2025
Concluso il 18 febbraio 2025
Entrato in vigore il 1° marzo 2025
(Stato 1° marzo 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
nell’intento
di consolidare le relazioni amichevoli tra i due Stati limitrofi nel settore della promozione dell’innovazione fondata sulla scienza; e
di rafforzare i rapporti, già stretti, tra i centri di ricerca e i partner attuatori nel settore dell’innovazione svizzeri e del Liechtenstein,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein nel settore della promozione dell’innovazione allo scopo di favorire, nell’interesse dell’economia e della società dei due Stati limitrofi, l’innovazione fondata sulla scienza. I partner attuatori svizzeri e del Liechtenstein devono poter cooperare, indipendentemente dalla loro provenienza, con i centri di ricerca di entrambi i Paesi maggiormente qualificati per la realizzazione dei rispettivi progetti. Inoltre, le giovani imprese del Liechtenstein devono poter beneficiare di prestazioni di accompagnamento operativo (di seguito «coaching») al pari delle giovani imprese svizzere. Il presente Accordo prevede inoltre che la Confederazione Svizzera fornisca consulenza e supporto al Principato del Liechtenstein nel caso in cui quest’ultimo sviluppi un programma di mentoring rivolto alle proprie piccole e medie imprese.
Gli organi incaricati dell’attuazione del presente Accordo sono: – in Svizzera, l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione Innosuisse (di seguito «Innosuisse»); – nel Principato del Liechtenstein, l’Ufficio dell’economia (Amt für Volkswirtschaft , di seguito «AVW»). I due organi comunicano direttamente tra loro. A tal fine designano un interlocutore e si informano reciprocamente se tale persona dovesse cambiare.
Innosuisse valuta le domande di sussidio per progetti d’innovazione inoltrate tramite il suo sistema elettronico per la presentazione e la gestione delle domande dai seguenti partner:
Innosuisse valuta le domande sulla base del diritto svizzero.
Nel caso dei partenariati di progetto di cui alle lettere a e b e dei progetti senza partner attuatori di cui alla lettera d, Innosuisse trasmette il risultato della valutazione all’AVW. Quest’ultimo avvia la procedura relativa al finanziamento sotto la sua responsabilità sulla base del diritto del Liechtenstein.
Nei casi di cui alla lettera c, Innosuisse può assumere il finanziamento dei progetti se una parte importante dei vantaggi economici è a favore della Svizzera. Negli altri casi trasmette il risultato della valutazione all’AVW, che avvia la procedura relativa al finanziamento sulla base del diritto del Liechtenstein.
Innosuisse garantisce sulla base del diritto svizzero l’assistenza scientifica ai progetti di cui al numero 3.1 lettere a–d promossi dall’AVW e ne rende conto a quest’ultimo.
Innosuisse valuta le domande di prestazioni di coaching inoltrate dalle giovani imprese e dai fondatori del Liechtenstein tramite il suo sistema elettronico per la presentazione e la gestione delle domande. Valuta tali domande sulla base del diritto svizzero. Trasmette il risultato delle sue valutazioni all’AVW. Quest’ultimo decide in merito alla concessione di prestazioni di coaching sulla base del diritto del Liechtenstein.
Alle giovani imprese e ai fondatori del Liechtenstein che hanno ottenuto dall’AVW un accredito per il ricorso a prestazioni di coaching, Innosuisse mette a disposizione la propria lista di consulenti qualificati (di seguito «coach») e provvede, per l’AVW, a coprire le spese dei coach nei limiti dell’accredito concesso. Nel farlo si basa sul diritto svizzero. Innosuisse garantisce sulla base del diritto svizzero l’assistenza scientifica ai coaching autorizzati e ne rende conto all’AVW.
Innosuisse fornisce le prestazioni di cui ai numeri 3.1–3.4 solo per gli strumenti di promozione che essa stessa mette a disposizione.
L’AVW informa i centri di ricerca, i partner attuatori e le giovani imprese del Liechtenstein che le domande di sussidi per progetti d’innovazione e per prestazioni di coaching devono essere inoltrate tramite il sistema elettronico di Innosuisse per la presentazione e la gestione delle domande. Stipula secondo il diritto del Liechtenstein i contratti di finanziamento con i rispettivi richiedenti ed emana nei loro confronti le dovute decisioni. Informa Innosuisse su tutte le decisioni riguardanti le domande di prestazioni di coaching. L’AVW rimborsa a Innosuisse le spese di valutazione e di assistenza alla fine dell’anno civile con un importo forfettario di 20 000 franchi. Inoltre, rimborsa a Innosuisse le indennità che quest’ultima ha versato in un anno civile secondo il numero 3.4 a copertura delle spese sostenute dai coach nell’accompagnare le giovani imprese e i fondatori del Liechtenstein che beneficiano di un accredito dell’AVW. A tal fine, Innosuisse presenta una fattura all’AVW entro il 10 gennaio dell’anno successivo. Nel 2025 l’AVW rimborsa a Innosuisse un importo una tantum di 10 000 franchi per le spese relative all’adattamento del sistema elettronico di Innosuisse per la presentazione e la gestione delle domande al fine di consentire l’esame delle domande e dei progetti secondo il presente Accordo. Inoltre, rimborsa a Innosuisse i costi di future estensioni del sistema effettuate su richiesta dell’AVW.
La collaborazione nel quadro del presente Accordo è soggetta alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.
Il presente Accordo entra in vigore il 1° marzo 2025. È concluso per un periodo di quattro anni. Le Parti verificano l’Accordo dopo due anni dall’entrata in vigore. Se il legislatore di una delle Parti non mette a disposizione i mezzi finanziari per la collaborazione o li mette a disposizione solo in misura ridotta, le prestazioni di cui al presente Accordo vengono adeguate o sospese in modo consensuale. Il presente Accordo può essere disdetto da entrambe le Parti contraenti entro la fine dell’anno, con preavviso di un anno.
Le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante negoziati. Fatto a Berna il 18 febbraio 2025, in doppio esemplare originale in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Martina Hirayama | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Katja Gey |
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