0.420.691.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica
0.420.691.1Bilateral International Treaty22 mag 2009
Concluso il 2 marzo 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2009
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia
(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),
desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi,
consapevoli del ruolo importante che le conoscenze scientifiche e tecnologiche rivestono per lo sviluppo di economie nazionali prospere,
considerando che la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico rafforza i legami di amicizia e la comprensione reciproca fra i rispettivi Popoli e contribuisce allo sviluppo scientifico e tecnologico nel mutuo interesse dei due Paesi,
considerando le disposizioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica stabilite nella dichiarazione d’intenti firmata l’11 luglio 2006,
considerando le leggi e regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
La cooperazione scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo può assumere le forme seguenti:
I costi derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono assunti dalle Parti contraenti su una base di uguaglianza e reciprocità e nei limiti delle risorse disponibili.
Gli scienziati, gli specialisti, i ricercatori e gli esperti che partecipano agli scambi previsti dal presente Accordo stipulano un’adeguata assicurazione medica per tutta la durata del loro soggiorno prima di entrare nel Paese che li ospita.
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca, presso il Dipartimento federale dell’interno2, e il Ministero dell’educazione superiore, della scienza e della tecnologia della Repubblica di Slovenia quali autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere emendato o modificato per scritto di comune intesa fra le Parti contraenti. Gli emendamenti o le modifiche decisi dalle Parti contraenti sono notificati attraverso lo scambio di note diplomatiche e diventano parte integrante del presente Accordo.
Le controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati.
In fede di che , i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Lubiana, il 2 marzo 2008, in due esemplari, nelle lingue originali francese, slovena e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Slovenia: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Mojca Kucler Dolinar |
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