0.424.10•Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone
0.424.10Multilateral International Treaty9 lug 2004
Conclusa a Parigi il 16 dicembre 1988
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 dicembre 1989
Entrata in vigore per la Svizzera il 9 luglio 2004
(Stato 22 marzo 2018)
Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo della Confederazione Svizzera,
Il Governo del Regno di Danimarca,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica di Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo della Federazione Russa,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
di seguito denominati «Parti Contraenti»,
convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un’unica Parte Contraente;
convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno tra loro in solido come un’unica Parte Contraente;
riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014;
desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell’Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;
riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestirà in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali;
nella speranza che altri Paesi europei parteciperanno alle attività che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione;
basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all’Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunità scientifica;
hanno convenuto quanto segue:1
La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una «Société Civile», d’ora in poi denominata «La Società» che sarà soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato. La Società svolgerà attività solo per scopi pacifici. I Membri della Società, d’ora in poi denominati «I Membri» saranno gli enti di pertinenza, a ciò designati da ciascuna parte contraente.
La Società si chiamerà «Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone» (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avrà la sua sede legale a Grenoble.
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell’articolo 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4 %, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da ciò escludendo il 10 % aggiuntivo per il premio di localizzazione. 3. I Membri della Società contribuiranno ai costi operativi al netto dell’imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali: 27,5 % per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un premio di localizzazione del 2 %); 24 % per i Membri della Repubblica Federale di Germania; 13,2 % per i Membri della Repubblica Italiana; 10,5 % per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 6 % per i Membri della Federazione Russa; 5,8 % per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi; 5 % per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia; 4 % per i Membri del Regno di Spagna; 4 % per i Membri della Confederazione Svizzera.
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o contributi dei Governi che aderiscano alla presente Convenzione conformemente all’articolo 12 andranno a ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia fino al 26 % e, una volta raggiunta questa percentuale, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un importo proporzionale al loro contributo attuale, a condizione che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sia ridotto al di sotto del 4 %.2 4. Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l’uso del laboratorio ad opera della comunità scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.
Eventuali accordi per l’utilizzazione a lungo termine della radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Società, previo parere unanime del Consiglio.
Dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, può aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.
In fede di che , i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell’anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.(Seguono le firme)
Allegato 1 Statuto modificato dell’European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF)
(Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone) Allegato 2 Specifiche di riferimento per la fase I Allegato 3 Previsione dell’incidenza annuale di spesa Allegato 4 Mappa
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 9 giugno | 2004 | 9 luglio | 2004 |
| Danimarca | 5 gennaio | 1990 | 9 luglio | 2004 |
| Finlandia | 27 agosto | 1991 | 9 luglio | 2004 |
| Francia | 29 dicembre | 1989 | 9 luglio | 2004 |
| Germania | 8 settembre | 1989 | 9 luglio | 2004 |
| Italia | 2 gennaio | 1995 | 9 luglio | 2004 |
| Norvegia | 12 luglio | 1989 | 9 luglio | 2004 |
| Paesi Bassi | 16 luglio | 2016 A | 16 luglio | 2016 |
| Regno Unito | 14 marzo | 1990 | 9 luglio | 2004 |
| Russia | 23 giugno | 2014 | 22 marzo | 2018 |
| Spagna | 6 luglio | 1990 | 9 luglio | 2004 |
| Svezia | 10 novembre | 1989 | 9 luglio | 2004 |
| Svizzera | 16 dicembre | 1989 | 9 luglio | 2004 |
Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del Prot. dei 23 giu. e 15 lug. 2014 di adesione del Governo della Federazione Russa alla Conv. del 16 dic. 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone, in vigore per la Svizzera dal 22 mar. 2018 (RU 2019 891). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del Prot. dei 23 giu. e 15 lug. 2014 di adesione del Governo della Federazione Russa alla Conv. del 16 dic. 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone, in vigore per la Svizzera dal 22 mar. 2018 (RU 2019 891). ↩
RS 0.193.212 ↩
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