0.425.42•Protocollo concernente l’esercizio di un satellite meteorologico preoperativo
0.425.42Multilateral International Treaty16 mar 1982
Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 17 dicembre 1975
Emendato a Parigi il 24 ottobre 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19813
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 marzo 1982
I Governi partecipi del presente Protocollo (detti in seguito «i Governi»),
e
l’Organizzazione europea per le ricerche spaziali che esercita la propria attività dal 31 marzo 1975 sotto il nome di Agenzia spaziale europea (detta in seguito «l’Agenzia»),
Ricordando la «Convenzione fra certi Stati membri dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali e l’Organizzazione europea per le ricerche spaziali concernente la realizzazione di un programma di satellite meteorologico» aperta alla firma a Neuilly‑sur‑Seine il 12 luglio 19724e entrata in vigore il 29 settembre 1972, emendata dal Consiglio di direzione del programma il 29 marzo 1973 e l’11 marzo 1977 (in seguito detta «la Convenzione»);
Ricordando che la Convenzione ha come scopo la realizzazione per il tramite dell’Agenzia di un programma riguardante la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, l’orbitazione, la gestione e il controllo di un satellite meteorologico preoperativo (detto in seguito «Meteosat»);
Ricordando che l’Agenzia ha ricevuto segnatamente il compito di verificare il buon funzionamento di Meteosat durante il periodo di sei mesi dopo la sua immissione in orbita;
Considerando l’obiettivo di affidare la gestione di un sistema operativo di meteorologia spaziale, composto di un settore spaziale e di un settore terrestre associato, ad un organismo che rappresenti le autorità meteorologiche europee;
Nel desiderio, tuttavia, di adottare, come lo ha proposto la Conferenza dei Direttori dei servizi meteorologici, le disposizioni atte ad evitare un’interruzione della gestione e del controllo di Meteosat durante la fase d’esercizio;
Vista la decisione del Consiglio dell’Organizzazione europea per le ricerche spaziali, presa il 14 marzo 1975 (ESRO/C/MIN/73, punto 5);
Visto l’articolo VIII della Convenzione per la creazione di un’Organizzazione europea per le ricerche spaziali, aperta alla firma a Parigi il 14 giugno 19625;
Vista la Convenzione per la creazione di un’Agenzia spaziale europea firmata il
30 maggio 19756;
Vista la decisione del Consiglio dell’Agenzia, sancita nella 42a sessione (ESA/ C/MIN/42 punto 3.4), di prorogare di un nuovo triennio il mandato dell’Agenzia;
Visti gli emendamenti proposti dal Consiglio direttivo del programma il 24 ottobre 1980 (ESA/PB‑MET/XIV/Res. (fin.)),
Convengono le disposizioni seguenti:
L’Agenzia assume la gestione e il controllo del sistema Meteosat.
Per l’esecuzione di determinate parti dei propri compiti l’Agenzia può chiedere la collaborazione di istituzioni e organismi di Stati membri dell’Agenzia.
I Governi dovranno fare in modo che la composizione della loro delegazione nazionale in seno al Consiglio di direzione del programma corrisponda al carattere meteorologico della fase d’esercizio.
Nel fornire i servizi agli utenti, l’Agenzia ed i Governi vigilano affinché a nessuno di essi sia addossata responsabilità alcuna in caso di cattivo funzionamento o di interruzione del sistema.
L’Agenzia provvederà che il sistema Meteosat sia, per quanto possibile, coordinato con gli altri sistemi di satelliti meteorologici. A quest’uopo l’Agenzia porrà la massima cura a che i servizi meteorologici interessati siano adeguatamente rappresentati alle riunioni internazionali di coordinamento.
Tuttavia in caso di contrasto fra le disposizioni della Convenzione e quelle del Protocollo quest’ultime sono poziori. 2. Gli Allegati al presente Protocollo ne sono parte integrante. 3. Il Protocollo può essere abrogato sia per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti almeno i due terzi dei contributi, sia nel caso in cui la gestione di Meteosat venga affidata a un organismo, interprete delle autorità meteorologiche europee, per decisione del Consiglio di direzione del programma, presa con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentanti in pari tempo almeno i due terzi dei contributi. Quest’ultima decisione riguarderà parimenti il trasferimento delle installazioni e degli impianti menzionati all’articolo 11. 4. Ogni Governo ha il diritto di recedere dal presente Protocollo entro il 31 marzo 1977, previa notificazione scritta all’Agenzia. Il Governo che intende avvalersi di questo diritto ne informa l’Agenzia almeno tre mesi prima dell’invio della notificazione. La denuncia ha effetto sei mesi dopo quest’ultima.
Nel caso in cui uno o più Governi comunichino, prima del 1° gennaio 1977, l’intenzione di recedere dal Protocollo, gli altri Governi hanno parimente il diritto di recedere mediante notifica entro il 31 marzo 1977, senza dover rispettare il termine di preavviso di tre mesi. 5. Ove il Consiglio di direzione del programma constati, sulla base d’un rapporto dell’Agenzia, l’arresto a tempo indeterminato dell’insieme della missione di presa d’immagini di Meteosat, ogni Governo può recedere dal presente Protocollo, salva restando la notifica scritta al Governo depositario. Il recesso diviene effettivo tre mesi dopo quest’ultima. Il Governo recedente resta obbligato a finanziare la propria quota dei crediti di pagamento sui crediti d’impegno votati nel quadro del preventivo per l’esercizio corrente o per quelli precedenti. 6. Il presente Protocollo può essere prorogato per un nuovo periodo, mediante decisione unanime dei Governi, qualora il sistema Meteosat risulti, al termine della seconda fase, di soddisfacente funzionamento. Il Consiglio di direzione del programma prevede, in tal caso, i pertinenti provvedimenti finanziari.
Ogni Governo ha il diritto di designare, sia all’atto della firma del presente Protocollo, sia successivamente, sia aderendovi, l’organismo meteorologico nazionale posto sotto la sua giurisdizione, incaricato di eseguirne le disposizioni. Questo organismo e l’Agenzia possono concludere all’uopo un accordo di collaborazione.
L’Agenzia è proprietaria, per conto dei Governi, delle installazioni e degli impianti acquistati al fine del presente Protocollo.
Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di direzione del programma, il 24 ottobre 1980, e menzionati nel Preambolo, prendono effetto il 24 novembre 1980.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, il diciassette dicembre milienovecentosettantacinque, nelle lingue tedesca, inglese e francese, ogni testo facendo ugualmente fede, in un unico esemplare originale depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che ne rilascia copia autenticata conforme a ognuno dei Governi e all’Agenzia.(Seguono le firme)
I compiti essenziali previsti all’Articolo 1.2 del Protocollo sono i seguenti:
I risultati previsti giusta l’articolo 1.2 del Protocollo sono descritti qui appresso.
La qualità e la quantità dei dati da fornire durante la fase d’esercizio dipenderanno dalle prestazioni di tutto il sistema Meteosat. La lista seguente reca i dati ottenibili allorché il sistema funzioni in modo assolutamente conforme alle prescrizioni. Se le prestazioni sono insufficienti sin dall’inizio oppure dovessero subire un calo dopo un certo tempo, è possibile che non siano forniti tutti i dati della lista; l’Agenzia farà tuttavia del suo meglio per conseguire i risultati rispondenti alle possibilità del sistema.
– vento secondo il movimento delle nubi, al maggior numero di altitudini possibili (2);
– temperatura della superficie del mare (2);
– altitudine limite delle nubi (4);
– analisi delle nubi (tipo di nubi e copertura) (4);
– bilancio di radiazione (I);
– umidità relativa (2).
Questi risultati sono inseriti nella rete di telecomunicazioni della meteorologia mondiale (GTS) per il tramite del terminale meteorologico oppure trasmessi via satellite e verranno parimenti memorizzati.
h) I dati trasmessi dalle piattaforme di raccolta dei dati (DCP) al satellite verranno ricevuti dalle installazioni terrestri Meteosat (GFM). Essi saranno elaborati, preparati, provvisti dei rifacimenti e messi a disposizione degli utenti come convenuto con l’ufficio competente per l’esercizio della DCP.
i) Segnali di telecomando (interrogazioni) verranno trasmessi via satellite ai DCP, secondo le esigenze convenute dagli uffici competenti all’esercizio della DCP.
I compiti essenziali previsti all’articolo 1.2 del Protocollo sono i seguenti:
I risultati previsti giusta l’articolo 1.2 del Protocollo sono descritti qui appresso.
La qualità e la quantità dei dati da fornire durante l’esercizio Meteosat dipenderanno dalle prestazioni di tutto il sistema. La lista seguente reca i dati ottenibili allorché il sistema funzioni in modo assolutamente conforme alle prescrizioni. Se le prestazioni sono insufficienti sin dall’inizio oppure dovessero subire un calo dopo un certo tempo, è possibile che non siano forniti tutti i dati della lista; l’Agenzia farà tuttavia del suo meglio per conseguire i risultati rispondenti alle possibilità del sistema.
a) Ogni mezz’ora saranno ricevute immagini complete del disco visibile dal satellite; quelle dal canale infrarosso, continuamente, quelle del canale per lo spettro visibile durante il giorno e quelle del canale per la determinazione del tenore in vapore acqueo soltanto quando è inserito il rispettivo canale. Le immagini saranno elaborate per mezzo di un calcolatore onde compensare, per quanto possibile, le imperfezioni del sistema di radiometro. Queste immagini corrette («preelaborate») verranno memorizzate sotto forma digitale durante 5 mesi almeno. Delle immagini fotografiche, riprese in otto zone orarie giornaliere, costituiranno la memoria a lungo termine. Verrà così assicurato un servizio di dati, comprendente: – copie dirette su nastro dei CCT memorizzati, – riproduzione per contatto delle fotografie memorizzate, – ingrandimenti selettivi di documenti fotografici, – bollettino d’immagini, – documentazione generale. b) Le immagini verranno usate per stabilire la posizione apparente dei punti di riferimento e per determinare con questi elementi e con i dati telemetrici un modello della deformazione di ogni immagine che evidenzi gli scostamenti tra la situazione reale dei punti dell’immagine e quella che tali punti occuperebbero se il satellite avesse una posizione e un assetto ideali. I modelli di deformazione verranno memorizzati e potranno parimenti essere usati per l’ulteriore elaborazione delle immagini. c) Sono previsti provvedimenti per la rettificazione delle immagini, vale a dire per la loro conversione in una proiezione indipendente dalla posizione o dall’assetto del satellite. Questi dati rettificati potranno essere usati invece dei dati non rettificati per l’allestimento dei risultati del sistema. d) Una selezione di dati d’immagine, opportunamente preparati e annotati, sarà trasmessa via satellite. I procedimenti di selezione e di trasmissione dei dati saranno tanto flessibili da poter essere modificati secondo le esperienze e conformemente alle istruzioni del Consiglio di direzione del programma. La selezione iniziale comprende immagini digitali di tutto il disco ogni tre ore, immagini digitali e analogiche della zona Europa‑Atlantico ogni mezz’ora ed immagini analogiche delle altre regioni (in segmenti) almeno ogni tre ore. e) Anche dati diversi dalle immagini verranno diffusi dal satellite. Essi includeranno documenti WEFAX, basati sui dati elaborati provenienti da Meteosat (ad es.: altitudine limite delle nubi) oppure sui dati trasmessi dai servizi meteorologici sotto forma di carte. f) I dati d’immagine Meteosat verranno elaborati al Centro analitico delle informazioni meteorologiche per ottenere, in ognuno dei circa 3000 segmenti d’immagine che coprono la zona posta nel campo visivo del satellite, stime quantitative dei dati meteorologici seguenti (le cifre fra parentesi riguardano la frequenza quotidiana di produzione di ogni risultato): – vento secondo il movimento delle nubi, al maggior numero di altitudini possibili (2); – temperatura della superficie del mare (2); – altitudine limite delle nubi (4); – analisi delle nubi (tipo di nubi e copertura) (2); – insieme dei dati climatici (I); – tenore in vapore acqueo (2). Questi risultati saranno memorizzati, poi messi a disposizione della comunità meteorologica in modo appropriato: – trasmissione al centro regionale di telecomunicazioni d’Offenbach affinché li diffonda mediante la rete di telecomunicazioni meteorologiche (GTS), – diffusione via satellite, – nastro magnetico, – documenti. g) I dati trasmessi dalle piattaforme di raccolta dei dati (DCP), ammessi nel sistema di raccolta Meteosat, verranno ricevuti dalle installazioni terrestri, elaborati, preparati e messi a disposizione degli utenti. h) Segnali di telecomando (interrogazioni) verranno trasmessi via satellite ai DCP, secondo le esigenze convenute dagli uffici competenti all’esercizio della DCP.
Le disposizioni del presente Allegato possono essere emendate per decisione unanime del Consiglio di direzione del programma.
La copertura finanziaria globale di 14,15 milioni di unità di conto, fissata all’articolo 5 del presente Protocollo, si basa sulle seguenti stime, ammesso che l’Agenzia sia responsabile di tutta la fase d’esercizio.
| Milioni U. C. (Livello dei prezzi a metà 1975) | |||
|---|---|---|---|
| a) | Controllo delle prestazioni di Meteosat in orbita | ||
| Le spese per il settore spaziale sono preventivate come segue, conformemente ai compiti definiti nell’Allegato A, per: | |||
| – l’analisi dei dati di telemetria del satellite; – l’assistenza tecnica prestata al personale operativo per rendere ottimali le procedure d’esercizio; – l’assistenza amministrativa da parte dell’Agenzia; – il personale interno dell’Agenzia e il personale del consorzio incaricato dello sviluppo del satellite che è composto in totale di circa 23 uomini‑anni | 1 | ||
| b) | Operazioni di Meteosat in orbita | ||
| Le spese riguardanti i lavori da realizzare conformemente alla lista dell’Allegato A possono essere suddivisi in: | |||
| – spese per il personale | 7,8 | ||
| – prestazioni di servizio per la manutenzione del centro di elaborazione | 3,25 | ||
| – spese d’esercizio, inclusi beni di consumo, affitto di linee telefoniche e telex, partecipazione alle spese d’esercizio delle stazioni di Redu e di Odenwald | 2,1 | ||
| Totale spese d’esercizio | 14,15 |
Ogni Governo contribuisce alle spese sopportate dall’Agenzia per l’esecuzione della fase d’esercizio, conformemente al presente Protocollo, secondo la scala seguente:
| Stati | Quote % |
|---|---|
| Germania | 25,66 |
| Belgio | 4,06 |
| Danimarca | 2,41 |
| Francia | 23,70 |
| Italia | 15,07 |
| Gran Bretagna | 20,60 |
| Svezia | 5,02 |
| Svizzera | 3,48 |
| Totale | 100,00 |
L’Agenzia fissa a metà di ogni anno uno scadenzario vincolante degli impegni e dei pagamenti concernenti l’anno successivo. Lo scadenzario riprodotto qui appresso, basato sul 1° gennaio 1978 quale data d’inizio della fase d’esercizio, è fornito a semplice titolo indicativo.
| Impegni | Pagamenti | |
|---|---|---|
| in mio U.C. al livello dei prezzi a metà 1975 | ||
| 1977 | 2,3 | 0,3 |
| 1978 | 5,7 | 5,7 |
| 1979 | 4,45 | 5,45 |
| 1980 | 1,70 | 2,70 |
| Totale | 14,15 | 14,15 |
La copertura finanziaria della seconda fase, fissata all’articolo 5.1 del presente Protocollo, si basa sulle seguenti stime, ammesso che l’Agenzia sia responsabile di tutta questa fase d’esercizio.
a) Controllo delle prestazioni di Meteosat in orbita Le spese per il controllo delle prestazioni sono preventivate in 1,25 MUC (livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980); questo ammontare è incluso nella copertura finanziaria globale. Esso concerne: – l’analisi dei dati di telemetria; – l’assistenza tecnica prestata al personale operativo per rendere ottimali le procedure d’esercizio; – l’assistenza amministrativa da parte dell’Agenzia; – il personale dell’Agenzia e il personale del consorzio incaricato dello sviluppo del satellite. b) Operazioni del sistema Meteosat La copertura finanziaria di 24 MUC si basa sulle stime seguenti:
| MUC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| – Spese di personale | 2,8 | |||
| – Spese di funzionamento | 0,4 | |||
| – Istallazioni | 7,2 | |||
| – Immobilizzi | 0,1 | |||
| – Realizzi | 0,5 | |||
| – Sostegno amministrativo | 0,8 | |||
| – Sostegno specifico al progetto | 0,5 | |||
| – Sostegno in funzione dell’utilizzazione | 11,7 | |||
| Totale | 24,0 | |||
| * | Livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980. |
Questo ammontare risponde ai compiti descritti nella sezione II dell’Allegato A e s’iscrive sulla struttura finanziaria attuale; non comporta dunque alcun margine aleatorio.
Ogni Governo contribuisce alle spese derivanti dalla seconda fase dell’esercizio, ad opera dell’Agenzia, del sistema Meteosat, conformemente al presente Protocollo, secondo la scala seguente:
| Governi | Quote % |
|---|---|
| Germania | 25,66 |
| Belgio | 4,50 |
| Danimarca | 2,92 |
| Francia | 25,00 |
| Italia | 12,46 |
| Gran Bretagna | 14,05 |
| Svizzera | 4,10 |
| Altri Partecipanti | 11,31 |
| Totale | 100,00 |
Lo scadenzario riprodotto qui appresso concerne il periodo 24 novembre 1980–23 novembre 1983.
| CP en MUC | |
|---|---|
| 1980 (1 mese) | 0,7 |
| 1981 | 8,5 |
| 1982 | 8,0 |
| 1983 (11 mesi) | 6,8 |
| Totale | 24,0 |
Resta inteso che l’ammontare preventivato, nel 1982 o 1983, non potrà superare, tranne assenso unanime del Consiglio di direzione del programma, il limite del preventivo quale fissato per il 1981, vale a dire 8,5 MUC (livello dei prezzi a metà 1979 e tasso di conversione del 1980).
Il Direttore generale dell’Agenzia impartisce le istruzioni necessarie alla presentazione di un rapporto sullo stato e la ripartizione geografica dei lavori, su le richieste di contributo, le spese sopportate e le ultime stime dei costi per l’adempimento del programma conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario dell’Agenzia concernenti la contabilità (Capitolo III, Sezione VI del Regolamento finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Agenzia per quanto riguarda i rapporti periodici che le devono essere sottoposti (ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 delle sezioni I e II del presente Allegato possono essere emendate per decisione unanime del Consiglio di direzione del programma. Le disposizioni della sezione III possono essere emendate dal Consiglio di direzione del programma a maggioranza dei due terzi.
| Stati partecipanti | Accettazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenzia spaziale europea | 18 agosto | 1981 | 18 agosto | 1981 |
| Danimarca | 7 giugno | 1982 | 7 giugno | 1982 |
| Francia | 14 ottobre | 1981 | 14 ottobre | 1981 |
| Germania | 26 novembre | 1981 | 26 novembre | 1981 |
| Regno Unito | 2 gennaio | 1981 | 2 gennaio | 1981 |
| Svizzera | 16 marzo | 1982 | 16 marzo | 1982 |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.425.42",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644",
"documentDate": "1975-12-17",
"inForceSince": "1982-03-16"
},
"content": {
"number": "0.425.42",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.425.42",
"hash": "dcab8a6e04ec75caaf8f5acf4148e229dd886c1f6860c6d2d442ecb3e6fc5828",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.425.42",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:12.743Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-644_644_644-19851101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644",
"documentDate": "1975-12-17",
"inForceSince": "1982-03-16",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 17. Dezember 1975, geändert in Paris am 24. Oktober 1980, über die Nutzung eines voroperationellen Wettersatelliten (mit Anlagen A, B)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-644_644_644-19851101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 17 décembre 1975, amendé à Paris le 24 octobre 1980, portant sur l'exploitation d'un satellite préopérationnel météorologique (avec annexes A et B)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-644_644_644-19851101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 17 dicembre 1975 emendato a Parigi il 24 ottobre 1980 concernente l'esercizio di un satellite meteorologico preoperativo (con All. A e B)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-644_644_644-19851101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/644_644_644/19851101/it/xml"
}
}