0.425.71•Accordo tra taluni Stati membri dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali e l’ente medesimo, concernente l’esecuzione d’un programma di satelliti telecomunicazionali
0.425.71Multilateral International Treaty29 apr 1975
Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 12 aprile 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19743
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975
Preambolo
I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Partecipanti»), in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali aperta alla firma in Parigi il 14 giugno 19624(qui di seguito denominata «Convenzione»),
e
l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito denominata «Organizzazione»),
Considerate le finalità elaborate, dopo consultazione della Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) e dell’Unione Europea di Radiodiffusione (UER), giusta le Risoluzioni della Conferenza dei Ministri delle Poste e Telecomunicazioni (Bruxelles, aprile 1970 e Vienna, aprile 1972), intese a mettere a disposizione delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (qui di seguito denominate «utenti»), a contare dal 1980, connessioni spaziali sicure, onde smaltire parte del traffico infraeuropeo di telecomunicazioni pubbliche e gli scambi di programmi televisivi,
Ritenendo che il compimento di questi obiettivi richiede sforzi e sviluppi tecnologici importanti, volti ad assicurare il progresso dell’industria europea e a metterla in grado di partecipare, in modo più competitivo, all’attuazione di altri sistemi di telecomunicazioni spaziali,
Desiderosi all’uopo d’eseguire un programma europeo di concezione, sviluppo, costruzione e allestimento di un settore spaziale sperimentale e preoperativo di telecomunicazioni, nonché di mettere a disposizione degli utenti satelliti operativi sicuri ed inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia del settore,
Avendo preso nota del compimento della fase preparativa del detto programma e richiamata l’approvazione dell’esecuzione della fase sperimentale successiva, conferita nel corso della 44esima sessione del Consiglio dell’Organizzazione, il 20 dicembre 1971 (ESRO/C/XLIII/Ris. 3 [Finale] cap. I.3),
Vista la dichiarazione data, il 12 aprile 1973, dai rappresentanti dei Governi precitati al Consiglio dell’Organizzazione,
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 56esima sessione, concernente l’accettazione della domanda d’eseguire il presente programma nel quadro dell’Organizzazione medesima,
Visto il Memorandum d’Accordo fra l’Organizzazione e il Ministero delle Comunicazioni del Canada, concernente la loro cooperazione nel settore della tecnologia spaziale avanzata, firmato il 18 maggio 1972,
Hanno convenuto quanto segue:
I Partecipanti avviano un programma, articolato in fasi, per la concezione, lo sviluppo, la costruzione e l’approntamento di un settore spaziale sperimentale e preoperativo di telecomunicazioni, rispondente alle finalità degli utenti, nonché per la successiva messa a disposizione degli utenti di satelliti operativi affidabili. Gli elementi del detto settore spaziale sono descritti nell’allegato A.
Le decisioni concernenti l’avvio e il contenuto preciso della sottofase 2bisdella fase 3 del programma vanno prese dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi, rappresentante almeno i due terzi dei contributi. Se la decisione relativa alla fase 3 non può essere presa, i Partecipanti desiderosi di continuare il programma si consulteranno, onde stabilire le modalità della continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell’Organizzazione che, se del caso, prende le disposizioni necessarie.
I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, sono riservati ai Partecipanti; l’Organizzazione ha tuttavia la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.
Per l’esecuzione del programma, i Partecipanti autorizzano l’Organizzazione a stipulare i contratti necessari, giusta le sue proprie normative e procedure. Essi precisano comunque che, nella stipulazione, va quanto possibile favorita l’esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, considerate le decisioni del Consiglio dell’Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione delle commesse.
L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma, nonché degli impianti e delle attrezzature acquistati, sino alla fine della fase 3, in vista dell’esecuzione. Ogni cessione d’impianti ed attrezzature dev’essere decisa dal Consiglio direttivo, consultato il Consiglio dell’Organizzazione.
Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma; il Consiglio decide all’unanimità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.
L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il compimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.
I Partecipanti possono decidere di cessare l’esecuzione del programma ad una maggioranza dei due terzi rappresentante i due terzi almeno dei contributi.
Gli allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.
Il Governo della Repubblica Francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.
Il Governo della Repubblica Francese è depositario del presente Accordo e notificherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del medesimo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, questo dodici aprile millenovecentosettantatre nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all’Organizzazione.(Seguono le firme)
Il programma mira alla preparazione e all’allestimento in Europa di un sistema operativo di telecomunicazioni spaziali. Si prospetta che questo sistema fornisca connessioni satellitarie tali da consentire di provvedere ad una parte sostanziale del traffico intraeuropeo di telecomunicazioni, qual è ipotizzato per il decennio 1980, onde rispondere alle finalità sperate dagli utenti. Il satellite sarà concepito in modo che gli obiettivi prefissi siano raggiunti con costi quanto possibile modici; l’assunzione di altri obiettivi sarà possibile soltanto qualora non ne derivassero costi suppletivi.
Il programma è articolato in due fasi come segue:
È stata già svolta una fase preparatoria concernente la definizione del programma (fase 1) terminata nel 1971.
2.1 Fase 2 del programma
La fase di sviluppo e di sperimentazione tecnologica (fase 2) estesa sugli anni 1972–1978, si concreterà, quanto all’essenziale e verso la fine del 1976, nella satellizzazione di un veicolo sperimentale preoperativo seguita dal suo collaudo in orbita. I lavori da eseguire, nel corso di questa fase, possono essere sussunti sotto le seguenti rubriche:
2.1.1 Sistema telecomunicazionale
I lavori della fase 2 concernenti il sistema telecomunicazionale comprendono:
2.1.2 Tecnologia di sostegno
Questa parte della fase 2 copre lo sviluppo e la qualificazione dei materiali critici nei settori seguenti: – Tecnologia telecomunicazionale; – Strutture meccanismi; – Regolazione termica; – Regolazione d’assetto e correzione orbitale; – Conversione energetica.
Questi materiali critici sono quelli necessari allo sviluppo dei satelliti sperimentali preoperativi (CTS e OTS) della fase 2, nonché quelli i quali, stante il lungo termine di sviluppo, sono necessari all’esecuzione ulteriore della fase 3.
2.1.3 Satelliti sperimentali e preoperativi
La fase 2 deve concludersi sulle prove in orbita dei componenti sviluppati nel corso della parte di tecnologia di sostegno. Le prove sono intese ad assicurare: – la qualifica in orbita dell’attrezzatura telecomunicazionale a 11,14 GHz; – la qualifica in orbita di un veicolo concepito come stabilizzato su tre assi ed equipaggiato di pannelli solari orientabili nonché di attrezzature sviluppate nel quadro del programma della tecnologia di sostegno e considerati come critici; – la valutazione delle tecniche telecomunicazionali previste per il sistema operativo in cooperazione con gli utenti.
Due satelliti saranno utilizzati per questa fase sperimentale preoperativa: – In applicazione del Memorandum d’Accordo firmato con il Ministero delle Comunicazioni del Canada, dei materiali sviluppati dall’Organizzazione saranno posti a bordo del satellite tecnologico telecomunicazionale canadese che deve essere lanciato nel corso dell’anno 1975. Le attrezzature così poste a bordo concernono la tecnologia telecomunicazionale (amplificatori a tubi, a onde progressive e amplificatori parametrici) e la conversione d’energia (rete solare flessibile). – Il secondo elemento del programma sperimentale e preoperativo, elemento di maggiore importanza, consisterà nell’orbitazione, a fine 1976, di un satellite sperimentale e preoperativo denominato OTS («Orbital. Test Satellite»).
Questo satellite sarà lanciato da un vettore della classe Delta 2914. L’OTS si presenterà, a grandi linee, come un veicolo stabilizzato su tre assi, d’una durata di tre anni di concezione modulare e dotato di pannelli solari orientabili; il carico utile ai fini delle telecomunicazioni comporterà dei ripetitori di 20 W di potenza e di 40 a 120 MHz di ampiezza di banda, con copertura d’antenne a fascio sottile e a fascio europeo (Eurobeam).
2.1.4 Studio delle configurazioni operative
Nel corso della fase 2, saranno continuati gli studi sulle configurazioni operative in connessione con i futuri utenti in modo da consentire la scelta di una configurazione ottimale nel 1975–1976.
2.1.5 Sottofase (2bis)
Nel caso in cui la revisione della fase 2, qual è menzionata nell’articolo 2 paragrafo 1 capoverso a dell’Accordo, sfociasse nell’aggiunta di una sottofase 2bis, quest’ultima avrebbe come finalità quella di promuovere tecniche d’avanguardia e studi specializzati incentrati sulle possibili configurazioni del satellite operativo.
2.2 Fase 3 del programma
La successiva fase del programma, concernente lo sviluppo e la costruzione di due unità di volo del veicolo operativo, va avviata quanto tempestivamente possibile, innanzi il compimento della fase 2 del programma stesso.
La decisione di avviare la fase 3 è prevista per il 1975; si prospetta che, tenendo conto dei risultati della sperimentazione orbitale, saranno disponibili 18 mesi di dati orbitali allorché si procederà agli esami critici della concezione del veicolo operativo. Il compimento della fase 3 è previsto per il 1980.
Il calendario attualmente previsto è il seguente:
| – Fase 1: | compiuta nel 1971. |
|---|---|
| – Fase 2: | sviluppo delle tecnologie e collaudo in orbita: 1972–1978. |
| Lo sviluppo del veicolo sperimentale preoperativo da effettuarsi come segue: | |
| Fase A: settembre 1972–dicembre 1972; | |
| Fase B: aprile 1973–dicembre 1973; | |
| Fase C: gennaio 1974–inizio 1975; | |
| Fase D: inizio 1975–dicembre 1976. | |
| Il lancio del veicolo è previsto per fine dicembre 1976. | |
| – Fase 3: | sviluppo del satellite operativo: 1975–1980 sfociante, all’infuori della fase 3, nelle operazioni orbitali in configurazione operativa a partire dal 1980. |
I disposti del presente allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
La fase preparatoria di definizione del programma (fase 1) è stata finanziata mediante i crediti votati dalla Conferenza Spaziale Europea.
1.1 Fase 2 del programma
L’involucro finanziario fisso stabilito per la fase 2 del programma è di 115,1 MUC, al livello dei prezzi della metà del 1972. L’ammontare corrisponde al totale delle spese dirette per il periodo 1972–1978 valutate come segue:
| (In milioni di unità di conto all’indice dei prezzi di metà 1972) | ||||
|---|---|---|---|---|
| a. | Spese interne dell’Organizzazione | 12,9 | ||
| b. | Sistema di telecomunicazioni | 7,1 | ||
| c. | Tecnologia di sostegno | 27,4 | ||
| d. | Spese dirette concernenti i satelliti sperimentali e preoperativi (comprese le operazioni OTS) | 64,4 | ||
| e. | Studi sulle configurazioni operative | 3,3 | ||
| Totale | 115,1 |
Le spese indirette, vale a dire la quotaparte del programma sulle spese comuni e quelle di sostegno dell’Organizzazione, dipendono dall’ampiezza del programma globale dell’Organizzazione e dal metodo futuro del loro stanziamento. Esse sono attualmente valutate 28 MUC all’indice dei prezzi di metà 1972, supponendo che le spese indirette vengano ripartite proporzionalmente fra tutti i programmi.
1.2 Sottofase (2bis)
Le spese dirette e il margine per gli imprevisti della sottofase 2bis, nel caso in cui debba essere messa in cantiere, sono attualmente valutate in 11 MUC all’indice dei prezzi della metà del 1972.
1.3 Fase 3 del programma
L’involucro finanziario indicativo previsto per la fase 3 del programma si articola come segue:
| (In milioni di unità di conto all’indice dei prezzi della metà del 1972) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||
| a. | Spese dirette relative allo sviluppo e alla costruzione di due unità di volo del veicolo operativo: | |||
| – nel caso d’un satellite da 400 kg | 121 | |||
| – nel caso d’un satellite da 800 kg | 203 | |||
| (Il lancio di un modello prototipo [FO] rimane escluso) | ||||
| – eventualmente lancio di un modello prototipo del satellite operativo | 18 | |||
| b. | Quota parte delle spese comuni e delle spese di sostegno dell’Organizzazione: | |||
| – nel caso d’un satellite operativo da 400 kg | 34 | |||
| – nel caso d’un satellite operativo da 800 kg | 55 | |||
| (resta escluso il lancio di un prototipo) | ||||
| c. | Parte del margine per gli imprevisti concernente i programmi d’applicazione dell’Organizzazione: | |||
| – nel caso d’un satellite operativo da 400 kg | 5 | |||
| – nel caso d’un satellite operativo da 800 kg | 7 | |||
| Totale | 160 | 283 |
Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione secondo i termini del presente Accordo: a. conformemente alla scala seguente, applicabile per il periodo 1972–1974:
| Stati | Quota parte di contributo (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Federale di Germania | 25,01 | ||||
| Belgio | 3,96 | ||||
| Danimarca | 2,35 | ||||
| Francia | 23,11 | ||||
| Italia | 14,69 | ||||
| Paesi Bassi | 2,50 | ||||
| Regno Unito | 20,09 | ||||
| Svezia | 4,90 | ||||
| Svizzera | 3,39 | ||||
| Totale | 100,00 |
b. successivamente, giusta la scala che sarà stabilita secondo la procedura normale del Consiglio (articolo XII, 1 b) della Convenzione7.
Il Direttore Generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, sulle spese assunte e sulle ultime valutazioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni pertinenti del Regolamento finanziario dell’Organizzazione e dei disposti adottati dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da presentare (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
Le spese dirette derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione, secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto d’impiego «programma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario. La quotaparte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al conto d’impiego «programma» conformemente al principio e alla procedura adottata in materia dall’Organizzazione stessa.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi.
| Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 | |
| Francia | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 | |
| Gran Bretagna | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 | |
| Italia | 27 ottobre | 1975 | 27 ottobre | 1975 | |
| Paesi Bassi* | 14 novembre | 1979 A | 14 novembre | 1979 | |
| Spagna | 28 settembre | 1979 A | 28 settembre | 1979 | |
| Svezia | 6 aprile | 1976 | 6 aprile | 1976 | |
| Svizzera | 29 aprile | 1975 | 29 aprile | 1975 | |
| Rep. federale di Germania | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 | |
| Organizzazione europea di ricerche spaziali | 20 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 | |
| * | L’Accordo si applica soltanto per il Regno in Europa. |
RU 1975 2079;FF 1974 I 901 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1975 2077 ↩
[RU 1966 1284, 1970 884.RS 0.425.09 art. XXI n. 2]. Alla disp. cit. corrisponde ora la conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09 ). ↩
Ora: applicando l’art. IX. ↩
Ora: i disposti dell’art. XXIV. ↩
Ora: articolo XIII n. I. ↩
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