0.425.81•Accordo tra taluni Stati membri dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali e l’ente medesimo, concernente l’esecuzione del Programma Spacelab
0.425.81Multilateral International Treaty29 apr 1975
Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 15 febbraio 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19741
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975
(Stato 15 ottobre 1980)
Preambolo
I Governi firmatari del presente Accordo
(qui di seguito denominati «Partecipanti»),
in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali aperta alla firma il 14 giugno 19622
(qui di seguito denominata «Convenzione»),
e
l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
(qui di seguito denominata «Organizzazione»),
Vista l’offerta delle Autorità Statunitensi all’Europa di partecipare al programma post‑Apollo assicurando lo sviluppo di uno o più moduli di ricerca e d’applicazione e mettendo in opera un sistema di traghetto spaziale,
Richiamando la risoluzione No 3, presa il 24 luglio 1970 dalla Conferenza Spaziale Europea e concernente la cooperazione al programma post‑Apollo, nonché l’Accordo, stipulato nel corso della Conferenza Spaziale di Bruxelles del 20 dicembre 1972, vertente sull’esecuzione del programma Spacelab, notificato poscia alle Autorità degli Stati Uniti e prospettante che il detto programma sia eseguito innanzitutto dall’Organizzazione e solo successivamente continuato dall’istituenda Agenzia Spaziale Europea,
Considerando i vantaggi, per la cooperazione internazionale, di una partecipazione europea attiva all’esecuzione del maggior programma spaziale attuale, nonché il vantaggio, per l’Europa, dì sviluppare la propria tecnologia spaziale tramite detta partecipazione,
Richiamando, l’autorizzazione, già conferita dal Consiglio dell’Organizzazione nel corso della sua 50esima sessione (ESRO/C/MIN/50), in base alla quale il Direttore generale ha avviato la fase di definizione del progetto concernente il programma Spacelab,
Considerando il progetto di Memorandum d’Accordo (ESRO/C [73] 2, rev. 1 – Allegato III) tra l’Organizzazione e la «National Aeronautics and Space Administration» (NASA) del Governo degli Stati Uniti (qui di seguito denominato «Memorandum d’Accordo»),
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 53esima sessione, concernente l’accettazione dell’esecuzione del programma Spacelab nel quadro dell’Organizzazione (ESRO/C/LIII/Res. 1 [Finale]),
hanno convenuto quanto segue:
Il programma, menzionato nell’Articolo 1, si suddivide in due fasi: una fase di definizione, già iniziata, e una fase di concezione, sviluppo e costruzione.
Se il riesame conferma le ipotesi finanziarie globali, i Partecipanti converranno di continuare il programma e di passare alla sottofase B3 della fase di definizione, nonché alla fase di concezione, sviluppo e costruzione. Se, per contro, le ipotesi finanziarie non risultano sufficientemente rispettate, i Partecipanti che lo desiderassero potranno recedere dal programma; coloro i quali vorranno invece proseguirlo si consulteranno per fissare le modalità della continuazione. 2. I Partecipanti stabiliscono, per gli studi della fase di definizione conclusi alla fine del 1973, un involucro finanziario di 10 milioni di unità di conto, cui contribuiscono giusta la tavola di ripartizione recata nell’Allegato B. Tuttavia possono essere stanziati solo gli ammontari necessari all’esecuzione delle sottofasi B1 e B2 terminanti alla fine di luglio del 1973. Nel corso del riesame, citato nel paragrafo 1 del presente articolo, i Partecipanti decideranno lo sblocco eventuale dell’ammontare dell’involucro finanziario corrispondente alla sottofase B3. 3. Nello stabilire l’involucro finanziario globale del programma giusta i termini del paragrafo 1 del presente articolo, i Partecipanti determineranno all’unanimità le loro rispettive quote di contributo. 4. I preventivi annui concernenti il programma vanno approvati, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio direttivo, entro i limiti dell’involucro finanziario stabilito.
I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, nonché il loro impiego, sono riservati ai Partecipanti nella misura in cui ciò non stia in contraddizione con i pertinenti disposti del Memorandum d’Accordo; l’Organizzazione tuttavia ha la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.
Ogni cessione d’impianti o attrezzature va decisa dal Consiglio direttivo, consultato il Consiglio dell’Organizzazione.
I Partecipanti, mediante adeguato Accordo con il Governo Statunitense, ed in consultazione con il Consiglio dell’Organizzazione, definiranno i principi concernenti l’impiego dello Spacelab e degli altri elementi del sistema traghetto‑veicoli orbitali, in particolare del traghetto stesso, l’accesso alla tecnologia degli Stati Uniti, nonché ogni altra questione idonea ad essere inclusa in un tale Accordo4.
I Partecipanti prendono atto dei disposti del Memorandum d’Accordo con la NASA e dei diritti ed obblighi che per essi ne derivano; essi esprimono il loro accordo affinché il Consiglio dell’Organizzazione possa autorizzare il Direttore Generale a firmare il testo, quale approvato dal Consiglio direttivo e dal Consiglio dell’Organizzazione. Nel caso in cui il Memorandum non dovesse entrare in vigore, oppure fosse sostanzialmente modificato, i Partecipanti si riconsulteranno per definire le appropriate misure da prendere.
Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda l’adesione al programma; il Consiglio decide all’unanimità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.
L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il compimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.
Gli Allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.
Il Governo della Repubblica francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo e notificherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del medesimo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, questo quindici febbraio millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all’Organizzazione.(Seguono le firme)
Il programma Spacelab comprende la definizione, la concezione, lo sviluppo e la costruzione di moduli di laboratorio abitabili pressurizzati e di portastrumenti non pressurizzati in vista dell’esecuzione di lavori di ricerca e d’applicazione nel campo di missioni con il traghetto spaziale. Il modulo di laboratorio e il modulo portastrumenti saranno trasportati, insieme o separatamente, nella stiva del traghetto sino a un’orbita terrestre e ritorno e saranno fissati sullo stadio orbitante del traghetto e da questo portati durante tutta la missione. Il modulo di laboratorio sarà caratterizzato da: atmosfera pressurizzata (che dispensa dallo scafandro), grande capacità d’adattamento per materiale di laboratorio e d’osservazione con un costo minimo per gli utenti, accesso rapido offerto agli utenti e ingombro minimo per le operazioni di preparazione al suolo dello stadio orbitante del traghetto. Il portastrumenti, che reca telescopi, antenne ed altri strumenti ed attrezzature destinati ad essere esposti direttamente nello spazio, sarà normalmente fissato al modulo di laboratorio con il suo materiale sperimentale telecomandato dal modulo stesso ma potrà pure essere fissato direttamente all’elemento orbitale del traghetto ed essere comandato dalla cabina dell’elemento stesso. Delle informazioni descrittive suppletive sulla concezione saranno incluse nel piano di progetto preliminare allestito in comune con la NASA.
Sottofase B1: – continuazione dello studio della concezione scelta; – identificazione dei sottosistemi critici dal punto di vista dei costi; – adeguamento eventuale di strutture industriali.
Sottofase B2:
Compilazione di una proposta tecnica atta a permettere la scelta del sistema, un piano corrispondente di sviluppo, un’analisi particolareggiata dei costi e una valutazione finanziaria del costo della fase di concezione, sviluppo e costruzione, da allestire per cura dell’Organizzazione.
Sottofase B3:
Sulla base del sistema scelto alla fine della sottofase B2 si procederà a: – studio dell’avanprogetto del sottosistema corrispondente; – analisi delle operazioni; – definizione di una proposta epurata per la fase di concezione, sviluppo e costruzione. Questa sottofase ha termine con la scelta dell’azienda capocommessa per la fase successiva.
– Preparazione delle specificazioni analitiche e dei piani di fabbricazione dei differenti elementi di Spacelab; – Sviluppo degli elementi di Spacelab; – Prove, assiematura e verificazione dell’insieme Spacelab.
Si prevede di fornire alla NASA gli elementi seguenti: un’unità di volo Spacelab, un modellino funzionante dello Spacelab e due serie di attrezzature al suolo destinate a Spacelab, il tutto completato eventualmente con pezzi di ricambio e con la documentazione necessaria.
Il calendario attualmente previsto si articola come segue: – Fase di definizione (Fase B) Sottofase BI: da metà novembre 1972 a fine gennaio 1973, Sottofase B2: dall’inizio febbraio 1973 a fine luglio 1973, Sottofase B3: dall’inizio d’agosto 1973 a fine 1973; – Fase di concezione, sviluppo e costruzione.
Il primo volo di Spacelab è previsto per il 1979.
I disposti del presente Allegato possono essere riveduti tramite unanime decisione del Consiglio direttivo del programma.
L’involucro finanziario globale è valutato in 308 milioni di unità di conto (MUC), considerando l’indice dei prezzi di metà 1973, e comprende gli elementi seguenti: – fase di definizione: l’involucro finanziario di questa fase è stabilito in 10 MUC e articolato come segue: sottofase B2: 7 MUC, sottofase B3: 3 MUC; – fase di concezione, sviluppo e costruzione: l’involucro finanziario sarà determinato conformemente ai disposti dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo. Il costo del contratto principale d’attuazione è attualmente valutato in 175 MUC; – spese interne (valutate in 30 MUC) e una parte delle spese comuni e di sostegno (valutate in 33 MUC); – margine per gli imprevisti, compresa la tecnologia spaziale, fissato in 15 MUC e modificazioni dovute al programma di traghetto spaziale non coperte dal contratto principale d’attuazione, attualmente valutate in 45 MUC.
a. Fatti salvi i disposti dell’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni Partecipante contribuisce alle spese, derivanti dall’esecuzione conforme all’Accordo della sottofase B2 della fase di definizione da parte dell’Organizzazione, conformemente alla scala dei contributi seguenti applicabile per il 1973:
| Stati | Quota parte dei contributi (%) | |
|---|---|---|
| Repubblica federale di Germania | 52,55 | |
| Belgio | 4,20 | |
| Danimarca | 1,50 | |
| Spagna | 2,80 | |
| Francia | 10,00 | |
| Italia | 18,00 | |
| Paesi Bassi | 2,10 | |
| Regno Unito | 6,30 | |
| Svizzera | 1,00 | |
| Altri Stati* | 1,55 | |
| Totale | 100,00 | |
| * Da attribuire alla Repubblica federale di Germania fintanto che s’applicano i disposti del capoverso (c) qui sotto. |
Il Direttore Generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, le spese assunte e le ultime valutazioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni pertinenti del Regolamento finanziario dell’Organizzazione e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto attiene ai rapporti periodici che gli devono essere presentati (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
Le spese dirette, derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto «programma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario. La quota parte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al preventivo del programma, conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dell’Organizzazione stessa.
I disposti dei paragrafi 1 e 2 del presente Allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti del paragrafo 3 e 4 del presente Allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi.
| Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 21 ottobre | 1975 A | 22 dicembre | 1975 | |
| Francia | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 | |
| Gran Bretagna | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 | |
| Italia | 27 ottobre | 1975 | 27 ottobre | 1975 | |
| Rep. federale di Germania | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 | |
| Spagna | 18 settembre | 1973 Fi | 18 settembre | 1973 | |
| Svizzera | 29 aprile | 1975 | 29 aprile | 1975 | |
| Organizzazione europea di ricerche spaziali | 10 agosto | 1973 Fi | 10 agosto | 1973 | |
| Il Belgio e i Paesi Bassi applicheranno provvisoriamente l’accordo. |
RU 1975 2095 ↩
[RU 1966 1284, 1970 884.RS 0.425.09 art. XXI n. 21. Alla disp. cit. corrisponde ora la Conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09 ). ↩
Ora: applicando l’art. IX. ↩
RS 0.425.82 ↩
Ora: i disposti dell’art. XXIV. ↩
Il Consiglio direttivo ha introdotto questo nuovo capoverso con Dec. del 3 ott. 1973. ↩
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