0.427.1•Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe
0.427.1Multilateral International Treaty1 mar 1982
Conchiusa a Parigi il 5 ottobre 1962
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19811
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1982
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1982
(Stato 21 aprile 2020)
I Governi degli Stati partecipanti alla presente Convenzione,
considerando:
che lo studio dell’emisfero celeste australe è molto meno progredito che non quello dell’emisfero boreale;
che, di conseguenza, i dati sui quali si fonda la nostra conoscenza della galassia sono lungi d’avere lo stesso valore nelle varie parti del cielo e che è indispensabile migliorarli, nonché completarli ove siano insufficienti;
che, in particolare, è altamente increscioso il fatto che dei sistemi senza equivalenti nell’emisfero boreale, siano pressoché inaccessibili ai maggiori strumenti attualmente in servizio;
che è perciò urgente l’installazione di potenti strumenti nell’emisfero australe, comparabili a quelli già esistenti nell’emisfero boreale, ma che, d’altra parte, solo una cooperazione internazionale permetterebbe di condurre a buon fine questo progetto;
animati dal desiderio di creare in comune un osservatorio situato nell’emisfero australe ed equipaggiato con strumenti potenti, e conseguentemente d’incoraggiare e d’organizzare la cooperazione nella ricerca astronomica,
hanno convenuto quanto segue:
L’Organizzazione consta di un Consiglio e di un Direttore.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e decide sul luogo delle proprie riunioni.
4. Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio. Tuttavia, uno Stato Membro può votare sull’esecuzione di un programma, all’infuori del programma iniziale previsto all’articolo II paragrafo 2, solo se accetta di contribuire finanziariamente al programma in questione oppure se questo voto concerne delle installazioni per il cui acquisto egli abbia già accettato di versare dei contributi.
5. Le decisioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi degli Stati Membri.
6. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza assoluta degli Stati Membri rappresentati e votanti.
7. Il Consiglio emana il suo regolamento interno, subordinatamente alle3disposizioni della presente Convenzione.
8. Il Consiglio elegge il suo Presidente, che rimane in carica un anno e che non può essere rieletto più di due volte consecutive.
9. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio. Egli è tenuto a convocare una riunione del Consiglio entro trenta giorni dopo che almeno due Stati Membri ne abbiano fatto richiesta.
10. Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione. Il Consiglio definisce il mandato di tali organi.
11. Il Consiglio stabilisce, all’unanimità degli Stati Membri, la scelta dello Stato sul cui territorio verrà installato l’osservatorio, come pure l’ubicazione di quest’ultimo.
12. Il Consiglio stipula gli accordi di sede necessari per l’esecuzione della presente Convenzione.
Ove gli Stati membri non convengano un diverso sistema di composizione, qualsiasi vertenza fra essi circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o del Protocollo finanziario8, non regolata con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta alla Corte permanente d’arbitrato dell’Aja, giusta la Convenzione del 18 ottobre 19079per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
Ogni Stato Membro dell’Organizzazione può, dopo un periodo di partecipazione non inferiore a dieci anni, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo recesso dall’Organizzazione. Tale recesso avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato notificato. Lo Stato Membro che recede dall’Organizzazione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell’Organizzazione e nemmeno sull’ammontare dei suoi contributi già versati.
Se uno dei Membri dell’Organizzazione cessa di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o dal Protocollo finanziario10, viene invitato dal Consiglio a conformarsi alle loro disposizioni. Se il detto membro non dà seguito a questo invito entro il lasso di tempo impartitogli, gli altri Membri possono, all’unanimità, decidere di continuare senza di esso la loro cooperazione in seno all’Organizzazione. In questo caso, lo Stato in questione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell’Organizzazione e nemmeno sull’ammontare dei suoi contributi già versati.
L’Organizzazione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri. In mancanza di un accordo conchiuso all’unanimità11fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, con la stessa risoluzione si procede alla nomina di un liquidatore. L’attivo sarà ripartito fra gli Stati Membri dell’Organizzazione al momento del suo scioglimento, proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando han partecipato alla presente Convenzione. Dandosi un’eccedenza passiva, questa andrà a carico degli stessi Stati Membri, proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario corrente.
Non appena la presente Convenzione ed il Protocollo finanziario15allegato saranno entrati in vigore, il Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese li farà registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite16.
In fede di che i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1° luglio | 2009 A | 1° luglio | 2009 |
| Belgio | 2 ottobre | 1967 | 2 ottobre | 1967 |
| Ceca, Repubblica | 30 aprile | 2007 A | 30 aprile | 2007 |
| Danimarca | 24 agosto | 1967 A | 24 agosto | 1967 |
| Finlandia | 7 luglio | 2004 | 7 luglio | 2004 |
| Francia | 17 gennaio | 1964 | 17 gennaio | 1964 |
| Germania | 5 dicembre | 1963 | 17 gennaio | 1964 |
| Irlanda | 28 settembre | 2018 A | 28 settembre | 2018 |
| Italia | 24 maggio | 1982 A | 24 maggio | 1982 |
| Paesi Bassi | 12 giugno | 1963 | 17 gennaio | 1964 |
| Polonia | 5 agosto | 2015 A | 5 agosto | 2015 |
| Portogallo | 7 maggio | 2001 | 7 maggio | 2001 |
| Regno Unito | 24 giugno | 2002 | 24 giugno | 2002 |
| Spagna | 18 gennaio | 2007 A | 14 febbraio | 2007 |
| Svezia | 4 novembre | 1963 | 17 gennaio | 1964 |
| Svizzera | 1° marzo | 1982 A | 1° marzo | 1982 |
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