0.427.11•Protocollo finanziario allegato alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe
0.427.11Multilateral International Treaty1 mar 1982
Conchiuso a Parigi il 5 ottobre 1962
Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19812
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1982
(Stato 1° marzo 1982)
I Governi degli Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione
europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe*3*
(chiamata qui di seguito «Convenzione»),
animati dal desiderio di stabilire disposizioni circa l’amministrazione finanziaria dell’Organizzazione,
hanno convenuto quanto segue:
Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può chiedere al Direttore di presentare un bilancio addizionale oppure riveduto. Il Consiglio non riterrà approvata nessuna proposta atta a cagionare spese suppletive salvo ove abbia contestualmente approvato, su proposta del Direttore, le corrispondenti previsioni di spesa.
Il Consiglio istituisce un Comitato delle finanze, composto di rappresentanti di tutti gli Stati Membri, i cui compiti sono stabiliti nel Regolamento finanziario previsto all’articolo 8 qui appresso. Il Direttore sottopone al Comitato le previsioni di bilancio che verranno in seguito trasmesse al Consiglio con il rapporto del Comitato.
Per il periodo che termina il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, il Consiglio fissa un preventivo provvisorio, le cui spese sono coperte da contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Protocollo.
A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo, le spese stanziate nel preventivo approvato dal Consiglio sono coperte dai contributi degli Stati Membri, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione.
Se uno Stato diventa membro dell’Organizzazione dopo il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della Convenzione, i contributi di tutti gli Stati Membri sono riveduti ed il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall’inizio dell’esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri, saranno eseguiti dei rimborsi nella misura necessaria.
Il Consiglio può istituire fondi di servizio.
Il Regolamento finanziario fissa tutte le altre modalità del regime del bilancio contabile e finanziario dell’Organizzazione.
Esso sarà approvato all’unanimità dal Consiglio.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.(Seguono le firme)
| In % | |
|---|---|
| Belgio | 11,32 |
| Francia | 33,33 |
| Paesi Bassi | 10,49 |
| Repubblica federale di Germania | 33,33 |
| Svezia | 11,53 |
| Totale | 100,00 |
e) In caso di modifica del massimo dei contributi annuali, come previsto nell’articolo VII, paragrafo 1 c) della Convenzione, il piano di ripartizione suddetto dovrà essere modificato di conseguenza.
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