0.429.5•Convenzione relativa all’istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
0.429.5Multilateral International Treaty1 nov 1975
Conclusa a Bruxelles l’11 ottobre 1973
Strumento di ratifica depositato il 24 aprile 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975
Emendata a Bruxelles il 22 aprile 20051
(Stato 3 dicembre 2014)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
riconoscendo l’importanza sempre maggiore delle minacce di natura meteorologica alla vita, alla salute, all’economia e alla proprietà;
ritenendo che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuisce alla protezione e alla sicurezza della popolazione;
ritenendo inoltre che le ricerche scientifiche e tecniche intraprese a tal fine offrono un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa;
considerando che per raggiungere questo fine e questi obiettivi è necessario l’impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l’ambito nazionale;
notando l’interesse che presenta per l’economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine;
riaffermando che l’istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale è il mezzo appropriato per conseguire questo fine e questi obiettivi;
ritenendo che questo Centro può apportare un valido contributo allo sviluppo delle basi scientifiche per il monitoraggio ambientale;
notando che questo Centro può contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori;
assicurando che le attività di questo Centro permetteranno altresì di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e ad altri organismi pertinenti;
considerando l’interesse che la creazione di tale Centro può peraltro presentare per lo sviluppo dell’industria europea nel settore dell’informatica;
essendo consapevoli della volontà di allargare l’appartenenza di tale Centro ad altri stati,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le lingue di lavoro del Centro sono il francese, l’inglese e il tedesco.
Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (l).
Un rappresentante dell’Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore. 3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. Esso viene convocato a richiesta del Presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che in casi eccezionali il Consiglio decida altrimenti. 5. Per l’esecuzione del loro mandato. il Presidente e il Vicepresidente possono fare appello al concorso del Direttore Generale. 6. Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.
Un rappresentante dell’Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Comitato.
I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il Direttore Generale presenta al Consiglio un elenco di candidati. 2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal Direttore Generale e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il Direttore Generale tiene il Comitato al corrente dell’esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti. 3. Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi. 4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest’ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (g).
Il Consiglio designa la persona che assicura l’interim del Direttore Generale. 2. Il Direttore Generale: (a) adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro; (b) esercita, fatto salvo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale; (c) sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività e un progetto di strategia di lungo termine del Centro accludendo i pareri e le raccomandazioni del Comitato Scientifico Consultivo; (d) prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario; (e) tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario; (f) sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio i conti relativi all’esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione sull’attività del Centro; (g) conclude, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (e) e paragrafo 3, lettera (j), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro. 3. Nell’adempimento delle sue funzioni, il Direttore Generale è assistito dal personale del Centro.
Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l’interessato esercita le sue attività. 2. L’assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. 3. Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato. 4. Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente. 5. Le controversie che possono sorgere dall’applicazione dello statuto del personale o dall’esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto. 6. Chiunque lavori al Centro è soggetto all’autorità del Direttore Generale e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio. 7. Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore Generale e degli altri agenti del Centro. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore Generale e gli altri agenti non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.
Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione.
Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (c). 2. Almeno ogni cinque anni, il Consiglio prende in considerazione la preparazione di una strategia di lungo termine da attuarsi nei periodi e per la durata decisa dal Consiglio stesso. La strategia di lungo termine deve contenere una visione degli obiettivi strategici del Centro e indicare la direzione da seguire per lo sviluppo dell’attività del Centro nel corso del periodo di attuazione della strategia.
La strategia è adottata, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (o). 3. Un programma opzionale è un programma proposto da uno Stato membro o da un gruppo di Stati membri a cui partecipano tutti gli Stati membri tranne quelli che hanno ufficialmente dichiarato di non voler partecipare. Questo programma contribuisce al raggiungimento dei fini e degli obiettivi del Centro conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2.
(a) La procedura relativa ai programmi opzionali viene adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (e). (b) I programmi opzionali specifici vengono adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (f).
Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro.
Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio. Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro. 2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio.
Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d’impegno per un periodo eccedente l’esercizio finanziario.
Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi. 3. Il Consiglio, che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (b), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell’organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed avvalla la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi. 4. L’adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta: (a) l’obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio; (b) l’autorizzazione, per il Direttore Generale, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati. 5. Se all’inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il Direttore Generale potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purché non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l’effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all’articolo 13, le somme necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni del primo comma. 6. Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.
Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell’anno della sua entrata in vigore, esso ha l’obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L’importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli altri Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell’esercizio in corso. 4. Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all’entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione. 5. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.
I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (c).
Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno che il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.
Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (c). Le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.
Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (j), l’attivo è suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione.
Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario in corso.
Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee. 2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purché l’insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l’80 per cento del totale dei contributi.
Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea notifica agli Stati firmatari ed aderenti: (a) ogni firma della presente Convenzione; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; (c) l’entrata in vigore della presente Convenzione; (d) ogni notifica scritta dell’accettazione di emendamenti della presente Convenzione; (e) l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento; (f) ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro.
Non appena la presente Convenzione e i suoi eventuali emendamenti entreranno in vigore, il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea provvederà alla loro registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3.
La presente Convenzione, e tutti i suoi emendamenti, redatta in unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, tutte le versioni facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.
(Seguono le firme)
La tabella sotto riportata serve esclusivamente ai fini dell’implementazione dell’articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione. Essa non pregiudica in alcun modo le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio in merito alle future tabelle dei contributi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione.
| Paesi che hanno partecipato all’elaborazione della Convenzione | % |
|---|---|
| Belgio | 3,25 |
| Danimarca | 1,98 |
| Repubblica Federale di Germania | 21,12 |
| Spagna | 4,16 |
| Francia | 19,75 |
| Grecia | 1,18 |
| Irlanda | 0,50 |
| Italia | 11,75 |
| Jugoslavia | 1,65 |
| Lussemburgo | 0,12 |
| Paesi Bassi | 3,92 |
| Norvegia | 1,40 |
| Austria | 1,81 |
| Portogallo | 0,79 |
| Svizzera | 2,63 |
| Finlandia | 1,33 |
| Svezia | 4,19 |
| Turchia | 1,81 |
| Regno Unito | 16,66 |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 28 ottobre | 1975 | 1° dicembre | 1975 |
| Belgio | 29 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Danimarca | 19 giugno | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Finlandia | 22 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Francia | 22 agosto | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Germania | 29 settembre | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Grecia | 20 luglio | 1976 | 1° settembre | 1976 |
| Irlanda | 31 gennaio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Islanda | 19 aprile | 2011 A | 1° giugno | 2011 |
| Italia | 31 luglio | 1977 | 1° settembre | 1977 |
| Lussemburgo | 13 maggio | 2002 A | 1° luglio | 2002 |
| Norvegia | 29 novembre | 1988 A | 1° gennaio | 1989 |
| Paesi Bassi | 26 settembre | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Portogallo | 26 novembre | 1975 | 1° gennaio | 1976 |
| Regno Unito | 18 luglio | 1975 | 1° novembre | 1975 |
| Serbia | 10 novembre | 2014 A | 1° gennaio | 2015 |
| Spagna | 21 ottobre | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Svezia | 14 agosto | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Svizzera | 24 aprile | 1974 | 1° novembre | 1975 |
| Turchia | 16 marzo | 1976 A | 1° maggio | 1976 |
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