0.431.026.81•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
0.431.026.81Bilateral International Treaty1 gen 2007
Concluso il 26 ottobre 2004
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2007
(Stato 2 dicembre 2019)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»
e
la Comunità europea*2* ,
in seguito denominata «Comunità»,
in seguito denominate «parti contraenti»,
desiderose di migliorare la cooperazione tra la Svizzera e la Comunità nel settore statistico e, a tal fine, di definire mediante il presente Accordo i principi e le condizioni che disciplinano tale cooperazione;
considerando che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l’evoluzione coerente del quadro giuridico per la raccolta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie nel settore statistico;
constatando che si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Svizzera e della Comunità;
concordando sull’opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità,
hanno convenuto quanto segue:
Gli atti di cui all’allegato A, adattati dal presente Accordo, sono vincolanti per le parti contraenti.
Esso è responsabile della gestione del presente Accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Il comitato misto delibera di comune accordo. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. 2. Il comitato misto e il comitato del programma statistico (CPS) istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente Accordo in riunioni congiunte. 3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nominare il presidente e stabilire il mandato del presidente. 4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraenti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nell’espletamento dei suoi compiti. 5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto. 6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono sottoposte ove necessario alla ratifica o all’approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.
La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie. 4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del presente Accordo sono stati realizzati. Esso valuta anche se i contenuti dell’allegato A rispecchiano adeguatamente il concetto di pertinenza menzionato all’articolo 1 paragrafo 1.
Entro il campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni specifiche in esso contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d’ordine generale o particolare, per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territorio della Svizzera.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente Accordo.Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
| Pour la Confederazione Svizzera: | Per la Comunità Europea: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey Joseph Deiss | Piet Hein Donner António Vitorino |
1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, anche la Svizzera.
3. Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE), istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee3.
4. Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.
5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato.
6. I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)», definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici4. I numeri di codice cui si fa riferimento sono intesi come i numeri di codice corrispondenti della NACE Rev. 2.
7. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente accordo.
8. Le appendici costituiscono parte integrante del presente allegato.
– 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da:
– 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170);
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
– 32014 R 0439:regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72);
– 32015 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 61).
– 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13);
– 32015 R 2112: regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4).
– 32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1), modificato da:
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).
– 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:
– 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1);
– 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
– 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);
– 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3);
– 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);
– 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:
– 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).
– 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
– 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);
– 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).
– 32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).
– 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6). – 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14). – 32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).
– 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1), modificato da: – 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). – 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da: – 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 24). – 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).
– 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
– 32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
all’articolo 4, paragrafo 2, le soglie di cui alle lettere a) e b) vanno lette come segue:
L’allegato VIII si applica alle imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).
– 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).
– 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74); – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 dell’9.4.2005, pag. 5). – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5); – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1); – 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
– 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17), modificato da:
– 32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), modificato da:
– 32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).
– 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), modificato da:
– 32016 R 1724: regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1);
– 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;
c) articolo 5, paragrafo 1 – Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima volta entro il 1° gennaio 2016.
Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k) non si applicano.
La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata almeno a livello delle prime sei cifre.
Per la Svizzera le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punti ii) e iii), non si applicano;
d) articolo 6 – Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell’articolo 5 del regolamento in questione;
e) articolo 7 – Scambio di dati: le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, non si applicano.
– 32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), modificato da:
– 32016 R 1253: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).
– 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1), modificato da:
– 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso della Svizzera il ’valore doganale’ è definito nel quadro delle rispettive norme nazionali.»;
b) all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso della Svizzera per ’paese di origine’ si intende il paese di cui le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme di origine nazionali.».
– 32012 R 1106: regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
– 32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13). – 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).
– 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), modificato da: – 32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
– 32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue: l’articolo 10, paragrafo 3, non si applica alla Svizzera.
– 32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).
Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni che non sono vincolanti: – 52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22). – 32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).
– 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
– 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1);
– 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14);
– 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6);
– 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42);
– 32014 R 0545: regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
– 32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).
– 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).
– 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3).
– 32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 1, la Svizzera è esentata dall’applicare il modulo ad hoc 2007.
– 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:
– 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 2, la Svizzera è esentata dal fornire le variabili menzionate nelle colonne 211/212 e nella colonna 215 dell’allegato.
– 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).
– 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).
– 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).
– 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7).
– 32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1).
– 32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull’occupazione delle persone disabili per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3).
– 32011 R 0249:regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18).
– 32013 R 0318: regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11), modificato da:
– 32014 R 1397: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).
– 32015 R 0459: regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).
– 32016 R 0008: regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35).
– 32016 R 1851: regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).
– 32016 R 2236: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6).
– 32017 R 2384: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all’organizzazione e all’orario di lavoro per quanto riguarda l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35).
– 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:
– 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da:
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);
– 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11);
– 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– fornire le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basate sulle imprese (e non sulle unità locali), a livello nazionale, conformemente alla NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese;
– trasmettere i risultati entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento (e non entro 18 mesi come stabilito all’articolo 9).
– 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:
– 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
– 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).
– 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6). – 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da: – 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3). – 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23). – 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29). – 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10); – 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1); – 32015 R 2256: regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12). – 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42). – 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16). – 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclusione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8). – 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1). – 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3). – 32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1° giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38). – 32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3). – 32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9). – 32013 R 0112: regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2). – 32014 R 0067: regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1). – 32015 R 0245: regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l’accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11). – 32016 R 0114: regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40). – 32017 R 0310: regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1). – 32018 R 0174: regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all’evoluzione del reddito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).
– 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23). – 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1). – 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di precedente dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell’allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011.
– 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234). – 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3). – 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).
– 32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3). – 32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5). – 32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l’aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3). – 32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29). – 32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).
– 32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati prescritta da tale regolamento. – 32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13). – 32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 105 del 21.4.2017, pag. 1). – 32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’articolo 7 [Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010] non si applica. La Svizzera conserva tuttavia i dati e i metadati per l’anno di riferimento 2011 fino al 1º gennaio 2035 e informa la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni di tali dati prima della loro attuazione.
– 32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’articolo 4 «Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione», il paragrafo 2 dell’articolo 5 «Frequenza e termini di riferimento» e l’articolo 8 «Studi di fattibilità» non si applicano. – 32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).
Le parti contraenti prendono atto della seguente raccomandazione non vincolante: – 32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
– 32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
– 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12);
– 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23);
– 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).
– 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
– 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9);
– 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1);
– 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46);
– 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
– 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
– 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).
– 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
– 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
– 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
– 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
– 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).
– 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
– 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9), modificato da:
– 32015 R 2010: regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell’11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1).
– 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
– 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).
– 32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).
– 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1). – 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1). – 32015 R 1163: regolamento (UE) n. 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).
– 32013 R 0549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), modificato da:
– 32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38).
– 32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 1).
– 32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).
– 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). – 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6). – 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).
– 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da: – 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10); – 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3); – 32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22), modificato da: – 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 dell’10.6.2013, pag. 74). – 32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l’allegato I si applica con gli adattamenti previsti nell’appendice 2 del presente allegato. – 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), modificato da: – 32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 16). – 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da: – 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).
– 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: – 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1); – 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3); – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
– 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modificato da: – 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
– 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da: – 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1); – 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3); – 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1); – 32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1); – 32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1); – 32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1); – 32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1). – 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.11.2012, pag. 13). – 32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34). – 32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).
– 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), modificato da: – 32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014 (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).
– 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da: – 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40); – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati richiesta dalla direttiva. – 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da: – 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36); – 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 marzo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10); – 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue: la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale come richiesto nell’allegato I, tabella I: Produzione annua di latte di vacca.
– 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da: – 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9); – 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14); – 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 del 8.3.2008, pag. 5); – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).
– 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14), modificato da: – 32014 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: per la Svizzera l’allegato III, punto VI, non si applica. – 32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1), modificato da: – 32015 R 1391: regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).
– 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1), modificato da: – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) la Svizzera non è tenuta a fornire le seguenti categorie dettagliate di statistiche sul bestiame come richiesto nell’allegato II del regolamento: – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle scrofe montate per la prima volta, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, scrofe montate; – la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle giovani scrofe non ancora montate, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, altre scrofe; b) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui giovani bovini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Bovini; c) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli agnelli e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Ovini; d) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui caprini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni; e) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle anatre e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Pollame.
– 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1), modificato da: – 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1); – 32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).
– 32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), modificato da:
– 32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
– 32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).
– 32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).
Deroghe all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
| Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmissione nel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
| 2 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2022 | 2024 |
| 3 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 mesi | 1995–2018 | 2020 |
| 4 | 1Q | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 – 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di 5.a e 6.) | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
| 5 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 – 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2018 | 2020 |
| 6 | 1Q | P.31 – 7.a) Spesa per consumi individuali P.32 – 7. b) Spesa per consumi collettivi | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
| 7 | 1A | P.31 – 7. a) Spesa per consumi individuali P.32 – 7. b) Spesa per consumi collettivi | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2022 | 2024 |
| 8 | 1Q | P.41 – 8. a) Consumi effettivi individuali | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
| 9 | 1A | P.41 – 8. a) Consumi effettivi individuali | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2022 | 2024 |
| 10 | 1Q | P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi | Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
| 11 | 1A | P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi | Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2022 | 2024 |
| 12 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia e disaggregazione A*10, in migliaia di ore lavorate, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
| 13 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2018 |
| 14 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
| 15 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
| 16 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2020 |
| 17 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 2010Q1–2017Q4 | 2018 |
| 18 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 19 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 2010Q1–2017Q4 | 2018 |
| 20 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2020 |
| 21 | 1Q | POP – 16. a) Popolazione totale EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2018 |
| 22 | 1A | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2024 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 23 | 1Q | B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
| 24 | 1A | B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo | Totale dell’economia, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi (da fornire senza B.3g fino alla scadenza della deroga) | 1995–2016 | 2018 |
| 25 | 1Q | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 26 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 27 | 1Q | D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
| 28 | 1Q | D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
| 29 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi | 2011–2018 | 2020 |
| 30 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi | 1995–2010 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 31 | 2 | D.4r – Redditi da capitale da percepire D.41r – Interesse da percepire D.42r + D.43r + D.44r + D.45 – Altri redditi da capitale da percepire D.4p – Redditi da capitale da corrispondere D.4p_S.1311 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) D.4p_S.1312 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) D.4p_S.1313 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) D.4p_S.1314 di cui: da corrispondere al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) D.41 p – Interessi da corrispondere D.42p + D.43p + D.44p + D.45p – Altri redditi da capitale da corrispondere | S.13 – Amministrazioni pubbliche, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 32 | 2 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S1312 – Amministrazioni di Stati federati, S1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale, trasmissione a t+3 mesi | 1995–2023 | 2025 |
| 33 | 2 | NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 1995–2023 | 2025 |
| 34 | 2 | P.52+P.53 – Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale (P.52 – Variazione delle scorte, dati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 |
| 35 | 3 | P.1 – 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 – 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica | Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+9 mesi | 1995–2018 | 2020 |
| 36 | 3 | P.1 – 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 – 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica | Disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+21 mesi | 1995–1997 | 2025 |
| 37 | 3 | P.51c – 4. Ammortamenti per branca di attività economica unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti B.2n+B.3n – 5. Risultato netto di gestione e reddito misto netto | Disaggregazione A21 e disaggregazione A64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 1998–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 38 | 3 | D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde | Disaggregazione A21 e disaggregazione A64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 2011–2018 | 2020 |
| 39 | 3 | D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde | Disaggregazione A21 e disaggregazione A64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 1995–2010 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 40 | 3 | P.51g – 7. a) Investimenti fissi lordi per branca di attività economica, disaggregazione del capitale fisso AN_F6 | Disaggregazione A*10 per attività (AN_F6), prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 e t+21 mesi (fornire solo disaggregazione AN_F6 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 41 | 3 | P.52 – 7. b) Variazione delle scorte per branca di attività economica | Disaggregazione A*10, prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente, trasmissione a t+9 e t+21 mesi | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 42 | 3 | EMP – 8. Occupati per branca di attività economica | Disaggregazione A21, in migliaia di persone, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A10 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2016 | 2018 |
| 43 | 3 | EMP – 8. Occupati per branca di attività economica | Disaggregazione A21, in migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A10 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2024 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 44 | 3 | ESE – 8. a) Lavoratori indipendenti per branca di attività economica EEM – 8. b) Lavoratori dipendenti per branca di attività economica | Disaggregazione A64, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+21 mesi (da trasmettere con disaggregazione A21 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 45 | 6 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–1999 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 46 | 6 | Tutte le variabili | Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+S.15 – Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) | 1999–2023 | 2025 |
| 47 | 6 | Tutte le variabili | Operazioni, attività e passività, S.14 – Famiglie, S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
| 48 | 6 | Tutte le variabili | Guadagni e perdite nominali in conto capitale e altre variazioni di volume, attività, S.11 – Società non finanziarie e S.12 – Società finanziarie e S.2 – Resto del mondo, non consolidati | 2012–2017 | 2019 |
| 49 | 6 | F.511 – Azioni quotate F.512 – Azioni non quotate F.519 – Altre partecipazioni F.81 – Crediti commerciali e anticipazioni F.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni | Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 50 | 7 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–1999 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 51 | 7 | Tutte le variabili | Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+ S.15 – Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) | 1999–2023 | 2025 |
| 52 | 7 | Tutte le variabili | Consistenze, attività e passività, dati separati per S.14 – Famiglie e S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
| 53 | 7 | AF.511 – Azioni quotate AF.512 – Azioni non quotate AF.519 – Altre partecipazioni AF.81 – Crediti commerciali e anticipazioni AF.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni | Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 54 | 8 | P.53 – Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte | Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia | 1995–2018 | 2020 |
| 55 | 8 | D.51 – Imposte sul reddito D.59 – Altre imposte correnti | Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia e S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse | 1995–2023 | 2025 |
| 56 | 8 | Tutte le variabili | Settori S.14 – Famiglie e S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, impieghi e risorse (da fornire come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
| 57 | 8 | D.41 – Interessi | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 58 | 801 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per tutti i settori eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 59 | 801 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse (da fornire solo con i dati inclusi nella presente tabella 25 fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 |
| 60 | 801 | D.41 – Interessi | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 61 | 10 | B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 | 2008–2017 | 2020 |
| 62 | 10 | B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 | 2000–2007 | 2025 |
| 63 | 10 | D.1 – 3. Redditi da lavoro dipendente (prezzi correnti) P.51g – 4. Investimenti fissi lordi (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia e disaggregazione A*10 | 2008–2022 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 64 | 10 | B1.g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, trasmissione a t+12 mesi (da trasmettere a t+24 mesi fino alla scadenza della deroga) | 2000–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 65 | 10 | EMP – 5. Totale degli occupati POP – 6. Popolazione | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, in migliaia di persone | 2000–2018 | 2020 |
| 66 | 11 | D.4 – Redditi da capitale | S.13 – Amministrazioni pubbliche, tutte le divisioni e i gruppi COFOG, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 67 | 11 | NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale, tutte le divisioni e i gruppi COFOG | 1995–2023 | 2025 |
| 68 | 12 | B1.g – 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 | 2000–2022 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 69 | 12 | ETO – 2. Totale degli occupati (in migliaia di persone) EEM – Lavoratori dipendenti (in migliaia di persone) POP – 3. Popolazione (in migliaia di persone) | Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 | 2000–2017 | 2020 |
| 70 | 13 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 2000–2022 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 71 | 15 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) | 2010–2021 | 2025 |
| 72 | 15 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente | 2015–2021 | 2025 |
| 73 | 16 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) | 2010–2021 | 2025 |
| 74 | 16 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente | 2015–2021 | 2025 |
| 75 | 17 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 2010, 2015, 2020 | 2025 |
| 76 | 20 | Tutte le variabili | Totale dell’economia, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente | 2000–2017 | 2020 |
| 77 | 20 | Tutte le variabili | Disaggregazione A*21, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente | 2000–2022 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 78 | 22 | Tutte le variabili | Totale dell’economia, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati | 1995–2017 | 2020 |
| 79 | 22 | Tutte le variabili | Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati | 1995–2022 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 80 | 26 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–2022 | 2025 |
| 81 | 27 | Tutte le consistenze | Tutte le attività e passività, tutti i (sotto)settori eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 82 | 27 | Tutte le consistenze | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati | 1999Q1–2019Q4 | 2020 |
| 83 | 27 | Tutte le operazioni | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati | 2020Q1–2024Q4 | 2025 |
| 84 | 27 | Tutte le operazioni | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati e tutti i sottosettori | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 85 | 27 | Tutte le informazioni sul settore di contropartita (operazioni e consistenze) | Informazioni di contropartita, tutte le attività e passività, S.1311 – Amministrazioni centrali; S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 86 | 27 | Tutte le variabili (consistenze e operazioni) | Tutte le attività e passività, dati non consolidati, S.13 – Amministrazioni pubbliche e tutti i sottosettori (dati consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 87 | 28 | Tutte le variabili | Intera tavola (eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche) compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 2000Q1–2024Q4 | 2025 (da riesaminare nel 2024) |
| 88 | 28 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche | 2000Q1–2019Q4 | 2020 |
Adattamenti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
| Tavola | Variabile e voce | Adattamento |
|---|---|---|
| 1 | Tutto | Esenzione |
| 2 A | Redditi da investimenti diretti, azioni e partecipazioni, dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle | Esenzione |
| Redditi da investimenti di portafoglio: crediti | Nessuna disaggregazione per settore e per paese (combinazione) | |
| Redditi da investimenti di portafoglio: crediti | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
| Redditi da investimenti di portafoglio: crediti – quote in fondi di investimento | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
| Redditi da investimenti di portafoglio: debiti | Nessuna disaggregazione per settore | |
| Redditi da investimenti di portafoglio: debiti – quote di fondi di investimento | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
| 2 C | Investimenti diretti, azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle | Esenzione |
| Investimenti di portafoglio, acquisizione netta di attività finanziarie | Nessuna disaggregazione per paese, fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
| Investimenti di portafoglio, incremento netto delle passività | Nessuna disaggregazione per settore | |
| Investimenti di portafoglio, quote di fondi di investimento, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
| Altri investimenti, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
| Strumenti finanziari derivati, saldi netti | Nessuna disaggregazione per paese | |
| 2 E | Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, attività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) |
| Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, passività | Nessuna disaggregazione per settore | |
| Altri investimenti, posizione patrimoniale sull’estero, attività/passività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
| 3 | Totale servizi | Nessuna disaggregazione per paese |
| Viaggi Viaggi d’affari Viaggi per motivi personali | Nessuna disaggregazione per paese | |
| Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche – ambasciate e consolati – agenzie e unità militari – altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche | Nessuna disaggregazione per paese | |
| 4.1 | IDE – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, incremento netto delle passività | Esenzione |
| IDE – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle | Esenzione | |
| IDES – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, acquisizione netta di attività finanziarie | Esenzione | |
| IDES – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
| IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
| 4.2 | IDE – Dividendi: debiti | Esenzione |
| IDE – Dividendi tra imprese sorelle | Esenzione | |
| IDES – Dividendi: crediti | Esenzione | |
| IDES – Dividendi tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
| IDES – Reddito derivante da strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
| 5.1 | IDE – Azioni e partecipazioni: passività | Esenzione |
| IDE – Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle | Esenzione | |
| IDES – Azioni e partecipazioni: attività | Esenzione | |
| IDES – Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
| IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione |
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera
e
della Comunità europea,riuniti a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 per la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, hanno adottato la seguente dichiarazione comune, acclusa al presente Atto finale:Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla revisione degli allegati A e B da parte del Comitato misto.Essi hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione, acclusa al presente Atto finale:Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
| Pour la Confederazione Svizzera: | Per la Comunità Europea: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey Joseph Deiss | Piet Hein Donner António Vitorino |
Il Comitato misto si riunirà quanto più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore del presente Accordo per preparare il riesame dell’Allegato I al fine di aggiornare l’elenco degli atti giuridici ivi contenuti e includere l’attuale programma statistico comunitario. Inoltre, il Comitato misto aggiornerà e riesaminerà gli Allegati A e B ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo programma statistico pluriennale di cui all’articolo 5 paragrafo 1 al fine di inserire un riferimento al programma e tener conto delle sue specificità, fra cui le disposizioni in materia di contributo finanziario.
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera, a decorrere dall’inizio della cooperazione legata ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo, partecipino pienamente, senza diritto di voto, per i punti che li riguardano, ai comitati e altri organi che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dal presente Accordo, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE6.
RU 2006 5931 ↩
Ora: Unione europea ↩
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. ↩
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. ↩
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giu. 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dic. 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9). ↩
FF 1992 VI 53 ↩
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