0.440.5•Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta)
0.440.5Multilateral International Treaty28 set 1996
Conclusa a La Valletta il 16 gennaio 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19951
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 settembre 1996
(Stato 28 aprile 2020)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;
vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 19542, e in particolare gli articoli 1 e 5;
vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 19853;
vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;
viste le raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare relative all’archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);
vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;
ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;
riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del territorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dall’insufficiente informazione del pubblico;
affermando l’importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione dell’archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo culturale;
sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all’insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d’esperienze;
vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 19694, in seguito all’evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi europei,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda: i) la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette; ii) la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott’acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle; iii) l’obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame.
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:
– vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi;
– gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
ii) a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un’autorizzazione speciale;
iii) a sottomettere ad un’autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l’utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.
Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze: i) l’acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell’autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica; ii) la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d’origine; iii) la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d’origine.
Ogni Parte si impegna:
ii) a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:
a) la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
b) la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
iii) a fare in modo che gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
iv) a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazionein situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
v) a fare in modo che l’apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell’ambiente circostante.
Ogni Parte si impegna: i) a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze; ii) ad aumentare i mezzi materiali dell’archeologia preventiva: a) adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori, b) facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d’impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambientale e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.
Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna: i) a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione; ii) ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.
Ogni Parte si impegna: i) a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando disposizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi; ii) a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all’organizzazione di programmi di ricerca internazionali.
Ogni Parte si impegna: i) ad intraprendere un’azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l’opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto; ii) a promuovere l’accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l’esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.
Ogni Parte si impegna: i) ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati; ii) ad informare le istanze competenti dello Stato d’origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo; iii) per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d’acquisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sottratti a scavi ufficiali; iv) per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d’acquisto non è soggetta al controllo dello Stato: a) a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta), b) a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti musei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra; v) a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, informazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali.
Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.
L e Parti si impegnano: i) a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico; ii) a favorire, nell’ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.
Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in virtù dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa5, è incaricato di seguire l’applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare: i) di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti contraenti della Convenzione (riveduta) e sull’applicazione dei principi da essa enunciati; ii) di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa misure volte all’applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonché d’informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta); iii) di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative all’invito di Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).
Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 19696, non può depositare il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente. 3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti. 4. Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l’effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta). 5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta): i) ogni sottoscrizione; ii) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione; iii) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16; iv) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione (riveduta).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).Fatto a Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 19 febbraio | 2008 | 20 agosto | 2008 |
| Andorra | 26 giugno | 1998 | 27 dicembre | 1998 |
| Armenia | 17 dicembre | 2004 | 18 giugno | 2005 |
| Austria | 23 gennaio | 2015 | 24 luglio | 2015 |
| Azerbaigian | 28 marzo | 2000 A | 29 settembre | 2000 |
| Belgio | 8 ottobre | 2010 | 9 aprile | 2011 |
| Bosnia ed Erzegovina | 14 dicembre | 2010 | 15 giugno | 2011 |
| Bulgaria | 2 giugno | 1993 | 25 maggio | 1995 |
| Ceca, Repubblica | 22 marzo | 2000 | 23 settembre | 2000 |
| Cipro | 26 aprile | 2000 | 27 ottobre | 2000 |
| Croazia | 6 agosto | 2004 | 7 febbraio | 2005 |
| Danimarcaa | 16 novembre | 2005 | 17 maggio | 2006 |
| Estonia | 15 novembre | 1996 | 16 maggio | 1997 |
| Finlandia | 15 settembre | 1994 | 25 maggio | 1995 |
| Francia | 10 luglio | 1995 | 11 gennaio | 1996 |
| Georgia | 13 apri.le | 2000 | 14 ottobre | 2000 |
| Germania | 22 gennaio | 2003 | 23 luglio | 2003 |
| Grecia | 10 luglio | 2006 | 11 gennaio | 2007 |
| Irlanda | 18 marzo | 1997 | 19 settembre | 1997 |
| Italia | 30 giugno | 2015 | 31 dicembre | 2015 |
| Lettonia | 29 luglio | 2003 | 30 gennaio | 2004 |
| Liechtenstein | 1° luglio | 1996 | 2 gennaio | 1997 |
| Lituania | 7 dicembre | 1999 | 8 giugno | 2000 |
| Lussemburgo | 6 febbraio | 2017 | 7 agosto | 2017 |
| Macedonia del Nord | 6 febbraio | 2006 | 7 agosto | 2006 |
| Malta | 24 novembre | 1994 | 25 maggio | 1995 |
| Moldova | 21 dicembre | 2001 | 22 giugno | 2002 |
| Monaco | 21 ottobre | 1998 | 22 aprile | 1999 |
| Norvegia | 20 settembre | 1995 | 21 marzo | 1996 |
| Paesi Bassib | 11 giugno | 2007 | 12 dicembre | 2007 |
| Curaçao | 11 giugno | 2007 | 12 dicembre | 2007 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 11 giugno | 2007 | 12 dicembre | 2007 |
| Sint Maarten | 11 giugno | 2007 | 12 dicembre | 2007 |
| Polonia | 30 gennaio | 1996 | 31 luglio | 1996 |
| Portogallo | 5 agosto | 1998 | 6 febbraio | 1999 |
| Regno Unito | 19 settembre | 2000 | 20 marzo | 2001 |
| Isola di Man | 19 settembre | 2000 | 20 marzo | 2001 |
| Jersey | 19 settembre | 2000 | 20 marzo | 2001 |
| Romania | 20 novembre | 1997 | 21 maggio | 1998 |
| Russia | 12 ottobre | 2011 | 13 aprile | 2012 |
| San Marino | 12 novembre | 2015 | 13 maggio | 2016 |
| Santa Sede | 7 maggio | 1999 | 8 novembre | 1999 |
| Serbia | 14 settembre | 2009 | 15 marzo | 2010 |
| Slovacchia | 31 ottobre | 2000 | 1° maggio | 2001 |
| Slovenia | 7 maggio | 1999 | 8 novembre | 1999 |
| Spagna | 31 marzo | 2011 | 1° ottobre | 2011 |
| Svezia | 11 ottobre | 1995 | 12 aprile | 1996 |
| Svizzera | 27 marzo | 1996 | 28 settembre | 1996 |
| Turchia | 29 novembre | 1999 | 30 maggio | 2000 |
| Ucraina | 26 febbraio | 2004 | 27 agosto | 2004 |
| Ungheria | 9 febbraio | 1993 | 25 maggio | 1995 |
| a La Conv. non s’applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia. | ||||
| b Per il Regno in Europa. |
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